Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
Dagli artt. 2 e 4 del D.lgs. n. 80 del 1992 - l'ultimo dei quali prevede uno specifico termine di prescrizione annuale identico, nella durata, a quello generalmente stabilito per i diritti alle prestazioni previdenziali di carattere temporaneo erogate dall'INPS - si desume inequivocamente che l'obbligazione del Fondo istituito presso l'INPS in base allo stesso D.Lgs. n. 80 del 1992 per garantire il pagamento dei crediti di lavoro del datore di lavoro insolvente diversi dal t.f.r. non ha natura retributiva ma previdenziale ed è, perciò, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro (anche se l'oggetto di tale obbligazione è del tutto coincidente con l'obbligazione datoriale, essendo determinato "per relationem" con riferimento a quello che sarebbe stato il credito nei confronti del datore di lavoro, nella sua interezza e nel suo regime giuridico). Ne consegue che, non trattandosi di una unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura, non vengono in considerazione gli istituti propri della disciplina delle obbligazioni in solido e, in particolare per quanto riguarda la prescrizione, non si applica l'art. 1310 cod. civ. e, quindi, il termine prescrizionale annuale previsto dal citato D.Lgs. n. 80 del 1992 non viene interrotto nei confronti del menzionato Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro ex art. 94 della legge fallimentare (non potendo tale conclusione desumersi dalla circostanza che il Fondo è accollatario "ex lege" del debito del datore di lavoro).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2001, n. 5663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5663 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AI RI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato ROMOLI GIANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL GIUDICE UMBERTO, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MORIELLO VINCENZO, TODARO ANTONIO, CANTARINI LUIGI, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1158/98 del Tribunale di VERONA, depositata il 17/06/98 R.G.N. 216/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato ROMOLI;
udito l'Avvocato MORIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo
ZI GR conveniva davanti al Pretore di Verona l'INPS chiedendone la condanna, quale ente gestore del Fondo di Garanzia, alla corresponsione delle differenze (rispetto a quanto già attribuitogli) di interessi e rivalutazione monetaria sul trattamento di fine rapporto a carico del Fondo (art. 2 della legge n. 297 del 1982), nonché al pagamento delle retribuzioni maturate nell'arco dei tre mesi precedenti la data di apertura della procedura di fallimento del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992. Il Pretore, con sentenza del 26 febbraio 1997, accoglieva solo parzialmente la prima domanda, mentre rigettava la seconda per prescrizione del diritto.
L'GR proponeva appello che è stato respinto dal Tribunale di Verona con sentenza del 17 giugno 1998. Ha ritenuto il Tribunale, per quanto in questa sede ancora interessa, che nonostante la natura retributiva dei crediti garantiti, la previsione, ad opera dell'art. 2 d.lgs. n. 80/92, di un termine di prescrizione del diritto alla prestazione a carico del Fondo di minor durata (annuale) rispetto a quello (quinquennale) previsto, in via generale, per i crediti retributivi, è del tutto legittima, applicandosi la disciplina generale nei confronti del debitore principale e non anche nei rapporti tra creditori ed eventuali garanti. Ha aggiunto il Tribunale che neppure poteva ritenersi applicabile la prescrizione decennale dei crediti derivanti da giudicato (nella specie, conseguente alla definitività dello stato passivo fallimentare), trattandosi di giudicato intervenuto tra altri soggetti con mera efficacia endofallimentare.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre ZI GR con quattro motivi illustrati con successiva memoria. Resiste l'INPS con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1310, primo comma, 2943 e 2945 cod.civ., nonché dell'art. 94 legge fallimentare e, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in tema di accollo cumulativo ex lege, formatasi sull'interpretazione dell'art. 2 della legge n. 297/82, sostiene che, se anche il credito nei confronti del Fondo per le spettanze retributive diverse dal trattamento di fine rapporto fosse soggetto al termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2, comma settimo, del d.lgs. n. 80 del 1992, detto termine era sospeso, a norma dell'art. 94 della legge fallimentare, trattandosi di credito di lavoro insinuato nello stato passivo del fallimento del datore di lavoro;
e la procedura concorsuale era ancora in corso, quantomeno all'epoca della presentazione della domanda al Fondo.
Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 2948 n. 4 cod.civ., nonché vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria su punto decisivo, il ricorrente denuncia la contraddittorietà della decisione impugnata laddove ha affermato che il credito fatto valere era un credito di lavoro, ritenendolo al tempo stesso soggetto alla prescrizione annuale anziché a quella quinquennale di cui all'art. 2948 cod.civ. Si tratta, infatti, dello stesso credito sorto originariamente nei confronti del datore di lavoro;
rispetto a costui (non già nei riguardi del fallimento) il Fondo era accollatario ex lege, ne' poteva ravvisarsi un doppio termine di prescrizione, sulla scorta del principio di specialità richiamato dal Tribunale sull'errato presupposto che il Fondo fosse garante del datore di lavoro, mentre la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che il primo si sostituisce al secondo, onde non può esservi spazio per una "ex specialis" che sarebbe del tutto "abusiva".
Questi due primi motivi, che possono congiuntamente trattarsi per l'evidente connessione, sono privi di fondamento, giudicando la Corte conforme a diritto il dispositivo della impugnata sentenza della quale va solo corretta la motivazione (art. 384, secondo comma, c.p.c.). Rileva, infatti, che l'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 (recante: attuazione della direttiva CEE n. 987/80, in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) definisce testualmente (nel quinto comma) "prestazione" il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi del comma 1 (il pagamento cioè dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, non corrisposti dal datore di lavoro insolvente) e, altrettanto testualmente, dispone (sempre nel comma quinto) che il diritto a tale prestazione del Fondo si prescrive in un anno.
La terminologia utilizzata, come pure la previsione di uno specifico termine di prescrizione per il diritto nei confronti del Fondo (che, si noti, è alimentato dai contributi del datore di lavoro: vedi art. 4 d.lg. n. 80/92 che richiama l'art. 2, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982 n. 297), tra l'altro identico, nella durata, a quello generalmente stabilito per i diritti alle prestazioni previdenziali di carattere temporaneo erogate dall'INPS, esprimono, con evidenza, la regola che la obbligazione del Fondo ha natura non retributiva ma previdenziale (in quanto appunto inserita nell'ambito di un rapporto a struttura assicurativa) ed è, perciò, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, anche se l'oggetto di tale obbligazione è del tutto coincidente con quello dell'obbligazione del datore di lavoro, essendo lo stesso determinato "per relationem", con riferimento a quello che sarebbe stato il credito nei confronti del datore di lavoro, nella sua interezza e nel suo regime giuridico. Non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura, ne discende che non vengono in considerazione gli istituti propri della disciplina delle obbligazioni in solido, in particolare, per quanto qui interessa, l'istituto regolamentato dall'art. 1310 cod.civ., a norma del quale "gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori". Ulteriore conseguenza è la completa irrilevanza delle regole proprie delle procedure concorsuali in corso di svolgimento nei confronti del datore di lavoro, che sono richiamate dalla legge soltanto al fine di segnare il momento a partire dal quale può ritenersi sussistente il presupposto dello stato di insolvenza e l'interessato è abilitato a richiedere il pagamento al Fondo (ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del decreto n. 80/92 citato, che richiama le disposizioni procedurali dell'art. 2 della legge n. 297/82, il lavoratore può ottenere, a domanda, il pagamento a carico del Fondo di quanto dovuto "trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito").
Ciò, d'altra parte, è confermato dalla previsione dell'intervento sostitutivo del Fondo anche nel caso di insolvenza di datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali (art. 1, comma 2), caso nel quale il presupposto dell'insolvenza coincide con l'esperimento della esecuzione forzata che riveli l'insufficienza in tutto o in parte delle garanzie patrimoniali. Non sarebbe ragionevole (art. 3 Cost.) una lettura delle norme tale da diversificare le possibilità di esercizio del diritto a seconda che si svolga o non una procedura concorsuale.
Non ha dunque, fondamento giuridico affermare che il termine di prescrizione di un anno resti interrotto (ex art. 94 legge fallimentare e con efficacia permanente) nei confronti del Fondo,
durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro, per la sola considerazione che - alla stregua della ricostruzione dogmatica operata dalla giurisprudenza di questa Corte, citata dal ricorrente, con specifico riguardo all'obbligo di pagamento del trattamento di fine rapporto, il primo è accollatario ex lege del debito del secondo e che da ciò deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1310 cod.civ. Del resto, questa Corte si è già espressa, sia pure con limitato riferimento all'obbligo del pagamento delle spese processuali, nel senso che la controversia promossa dal lavoratore nei confronti dell'INPS, quale ente gestore del Fondo di garanzia di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 80/92, per l'attribuzione dei benefici previsti nei primi sei commi dell'art. 2 del decreto citato, ha natura previdenziale - a differenza di quella promossa ai sensi del settimo comma dello stesso art.
2 - con la conseguenza che in essa trova applicazione l'art. 152 disp. att. c.p.c., in base al quale, nei giudizi promossi per conseguire prestazioni di previdenza o di assistenza obbligatorie, l'assicurato soccombente è esonerato dal pagamento delle spese a favore degli Istituti di assistenza e previdenza sociale, a meno che la sua pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria (vedi Cass. sent. 21 maggio 2000 n. 5489). Deve escludersi, infine, che il ricordato termine annuale, in quanto dalla legge espressamente definito di prescrizione, possa essere considerato di natura decadenziale, come prospettato dal ricorrente (nello stesso senso può argomentarsi "a contrario" dalla diversa formulazione del comma settimo, ultima proposizione, dell'art. 2 del citato decreto n. 80/92); oltretutto, se così fosse, non sarebbe suscettibile di interruzione (art. 2964 cod.civ.). Con il terzo motivo il ricorrente solleva, in via subordinata, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, del d.lgs. n. 80/92, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., per disparità di trattamento, in punto di prescrizione, dello stesso credito, a seconda del soggetto contro il quale venga rivolta la domanda del lavoratore, e per il pregiudizio che ne deriva al diritto costituzionalmente garantito di quest'ultimo ad una esistenza libera e dignitosa e a mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. La questione è manifestamente infondata per le considerazioni già svolte con riguardo alla diversa natura della obbligazione del Fondo e di quella del datore di lavoro, anche se l'oggetto è del tutto coincidente;
per non dire che la differenza di disciplina è ragionevolmente correlata (in relazione al paramentro dell'art. 3 Cost.) alla diversità dei soggetti obbligati, stante la maggiore esigenza per il soggetto pubblico di certezza nelle previsioni di bilancio.
Va aggiunto che la previsione di un termine di prescrizione non è tale da pregiudicare di per sè il diritto alla retribuzione sufficiente garantito dall'art. 36 Cost., a meno che il termine non sia irragionevolmente breve e di difficile osservanza;
eventualità questa neppure dedotta per il caso di specie.
Del pari la previsione di speciali prescrizioni brevi caratterizza l'intero ordinamento previdenziale per ciò che riguarda i diritti alle prestazioni di carattere temporaneo, i quali, come già detto, sono di regola assoggettati dalla legge a un termine di prescrizione annuale (cosi l'indennità di malattia, di maternità, di disoccupazione, etc.), giustificandosi la brevità del termine con la necessità di garantire che pervenga tempestivamente all'ente pubblico debitore la notizia dell'avveramento della fattispecie costitutiva dell'obbligazione previdenziale per consentirgli di accertare l'esistenza di tale obbligazione e quindi di adempierla. Neppure può ipotizzarsi, quindi, una illegittimità della ricordata disposizione in relazione al parametro dell'art. 38 Cost. Con il quarto motivo, sempre in via subordinata, è sollevata eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'art. 2, comma quinto, del decreto legislativo n. 80/92, per incompatibilità con i principi generali del diritto comunitario (ex art. 3 e 4 della direttiva n. 80/987 CEE). Richiamando sentenze della Corte di Giustizia, nelle quali si afferma il principio dell'equivalenza, nel senso che "lo Stato può disciplinare le modalità delle azioni giudiziarie a tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento comunitario, purché vengano garantite condizioni e modalità uniformi, o comunque non deteriori, rispetto a quelle che disciplinano la tutela giudiziaria dei diritti riconosciuti dall'ordinamento interno", afferma che il termine previsto dall'art. 2, comma quinto, del d.lgs. n. 80/92 non soddisfa affatto il suddetto requisito della c.d. equivalenza, assumendo un evidente carattere di sfavore per il lavoratore rispetto ad un ricorso analogo di natura interna.
Anche la proposta eccezione è priva di fondamento.
Già si è detto che i diritti a prestazioni previdenziali di carattere temporaneo (qual è anche quella di cui al comma 1 dell'art. 2 del d.lgs n. 80/92, nella specie richiesta) sono normalmente soggetti, anche nell'ordinamento interno, a prescrizione annuale, sicché non può certo riconoscersi carattere di sfavore alla disposizione denunciata, che, al contrario, costituisce una riaffermazione del regime giuridico vigente, in materia di prescrizione, per le indicate prestazioni.
Tra l'altro, gli artt. 3 e 4 della direttiva (citati dal ricorrente) non contengono alcuna norma (dalla quale, eventualmente in via indiretta, possa ricavarsi un principio generale) in punto di prescrizione dei diritti da essi disciplinati.
Nè è da ritenere che la normativa nazionale di recepimento di tale direttiva sia in contrasto con il principio di diritto espresso dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, così come riportato dallo stesso ricorrente e come risulta costantemente ribadito, con formulazioni sostanzialmente analoghe, in molteplici pronunce di quella Corte (vedi, per un riepilogo di tali pronunce, Cass. sent. 30 dicembre 1999 n. 14761 in motivazione), in quanto esso attiene alle modalità (sia pure di sostanza e di forma) procedurali delle azioni giudiziali "reclami") volte a conseguire nello Stato l'affermazione di diritti scaturenti dalle norme di esecuzione di una direttiva europea, avendo la Corte di giustizia affermato che le condizioni (anche relative ai termini: vedi, in particolare, la sentenza 10 luglio 1997 c. 261/95) stabilite dalle legislazioni nazionali non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna (principio dell'equivalenza) e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la realizzazione del diritto. Nel caso in esame, il termine annuale non concerne l'esercizio dell'azione (difatti non è termine di decadenza), ma attiene alla prescrizione del diritto affermato dal ricorrente, onde i principi affermati dal giudice comunitario non vengono in considerazione. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, trovando applicazione, come più sopra rilevato, l'art. 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001