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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2453/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
PERINELLI NT, Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8160/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7060200153 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK7060200153/2023, (all. 2), emesso dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale III di Roma – Ufficio controlli – dell'importo di euro
560.487,93, notificato il 24 marzo 2023 tramite pec, con il quale gli veniva contestata la detrazione dell'IVA siccome relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Proponeva i seguenti motivi di ricorso:
1) SUL RILIEVO IVA RELATIVO A INDEBITA DETRAZIONE IVA PER UTILIZZO DI FATTURE PER
OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI: INFONDATEZZA DELLE CONTESTAZIONI E
OMESSO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA.
2) SULLE SANZIONI.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento dell'avviso impugnato con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP III di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito nei motivi di ricorso.
All'udienza pubblica di discussione del 22.01.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK7060200153/2023, (all. 2), emesso dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale III di Roma – Ufficio controlli – dell'importo di euro
560.487,93, notificato il 24 marzo 2023 tramite pec, con il quale gli veniva contestata la detrazione dell'IVA siccome relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti.
2.In particolare le operazioni contestate erano identificate nelle forniture fatturate dalla società
Società_1 SRL, per un imponibile di euro 1.825.908,42 ed iva di euro 401.699,85 e dalla Società_2 SRL, per un imponibile di euro 721.764,00 ed iva di euro 158.788,08.
Nei confronti di tali società veniva disposta cessazione d'ufficio della partita Iva, poiché ritenute società cartiere.
3.Con il primo motivo di ricorso la Ricorrente_1 deduce che l'ufficio non aveva provato la sua consapevolezza di aver intrattenuto rapporti con società cartiere.
Relativamente al tema dell'esclusione della detraibilità dell'iva nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti si è pronunziata sia la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012,
C-324/11; Corte di Giustizia UE, 22 ottobre 2015, C-277/14; Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2017, C-101/16
e, più di recente, Corte di Giustizia UE, 1° dicembre 2022, C-512/21) che la Corte di Cassazione.
In particolare quest'ultima ha affermato che «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» (cfr. Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949; Cass., 12 giugno 2024,
n. 16361; Cass., 1 dicembre 2023, n. 33620; Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).
Sul punto osserva questa Corte che il diniego del diritto di detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che tale diritto costituisce talché l'onere della prova che difettano le condizioni per la detrazione dell'imposta spettano all'amministrazione.
Una volta che l'amministrazione avrà fornito tale prova il contribuente potrà dimostrare, a sua volta, fornire la prova contraria di aver agito secondo “buona fede”.
La prova che deve fornire l'amministrazione consiste nella consapevolezza del contribuente dell'evasione
(Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione) e può consistere anche in una presunzione semplice.
Dunque spetta all'amministrazione in base ad elementi obbiettivi e specifici, che essa deve individuare e contestare, dimostrare che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione).
In particolare vengono individuati “quali elementi di rilevanza sintomatica: l'acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato;
la limitatezza dell'eventuale ricarico;
la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione;
la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne l'effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di margini produttivi;
la tempistica dei pagamenti, in ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati in contanti;
la qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali;
il numero, la qualità e la durata delle transazioni, in ispecie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la qualità di cartiera” (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione).
In particolare nelle ipotesi più semplici di operazioni triangolari l'onere probatorio a carico della
Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629;
Cass., 20 dicembre 2023, n. 35591).
Raggiunta tale prova spetterà poi al contribuente di aver agito secondo buona fede. Applicando tali principi alla fattispecie in esame deve osservarsi che le società cartiere Società_1 SRL e Società_2 SRL con cui la ricorrente ha intrattenuto rapporti commerciali presentavano le seguenti anomalie:
“- assenza di sede e di struttura aziendale, comprovata dalla mancanza di contratti di locazione di immobili dove esercitare l'attività;
- assenza di utenze (elettriche, idriche e gas) riconducibili alle società
- assenza di versamenti d'imposta;
- assenza di dipendenti;
- presentazione delle dichiarazioni Iva esclusivamente per gli anni 2017 e 2018, mancata presentazione delle dichiarazioni II.DD., ad eccezione di quella relativa all'anno 2017 trasmessa dalla società Società_1 SRL;
- mancata presentazione dei bilanci da parte della società Società_2 SRL” (avviso impugnato). In particolare la Società_1 veniva costituita nel 2016 ed aveva inizialmente ad oggetto “commercio all'ingrosso di autovetture e di autoveicoli leggeri nuovi”.
La stessa rimaneva inoperativa sino a quando il 31/07/2019 mutava l'oggetto sociale in “commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi (senza deposito)”.
La stessa si caratterizzava poi per avere un unico socio e per cambiare spesso amministratori:
- 10/02/2016 amministratore e unico socio Nominativo_1;
- 25/03/2016, amministratore e unico socio Nominativo_2;
- 18/04/2019 amministratore e unico socio Nominativo_3;
- 05/11/2019, amministratore e unico socio Nominativo_4. Per quanto concerne invece la Società_2 srl essa veniva costituita il 18/09/2017 ed iniziava ad operare il 02/01/2018 con oggetto sociale “procacciatore d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici”.
Anche in questo caso vi era una “girandola” di amministratori:
- 18/09/2017 Nominativo_5;
- 31/12/2018 Nominativo_6;
- 29/05/2019 Nominativo_7;
- 24/09/2019 Nominativo_8. Entrambe le società non disponevano di sedi effettive e di dipendenti. La Società_2 inoltre non presentava i bilanci. Dunque vi erano una serie di anomalie che avrebbero dovuto allertare i rappresentanti della Ricorrente_1 e spingerli a più approfonditi controlli prima di aver rapporti con società costituite di recente, prive di sedi effettive e di dipendenti che, nel corso degli anni, avevano cambiato gli amministratori più volte.
Si tratta di elementi tipici (che danno luogo ad una presunzione di svolgimento di operazioni soggettivamente inesistenti) che comportavano l'inversione dell'onere della prova a carico della società contribuente.
Spettava al contribuente fornire quindi la prova della sua buona fede.
Ciò non è avvenuto.
La società Ricorrente_1 era composta da due unici soci Rappresentante_1, attuale legale rappresentante che detiene il 98% delle quote e Nominativo_9 che detiene la residua quota del 2%. Quest'ultimo è stato legale rappresentante della società dal 07/05/2019 al 22/02/2021.
Entrambi, sentiti dagli operanti, hanno fornito indicazioni generiche sul funzionamento della società riferendo che dei singoli contratti si occupava tale Rappresentante_1 (omonimo del legale rappresentante). In particolare Rappresentante_1 riferiva in ordine ai rapporti con la Società_1 srl che “abbiamo intrattenuto pochi rapporti commerciali, ma non ricordo dove veniva caricato il prodotto, né con chi abbiamo intrattenuto rapporti commerciali”. Per quanto concerne invece i rapporti con la Società_2 srl “Ricordo il nome ma dovrei risalire ai Das per dare informazioni più dettagliate”.
Quindi non solo i rappresentati della società non hanno fornito la prova della loro buona fede ma non indicando i soggetti delle società cartiere con cui avevano rapporti, le sedi da dove prelevato il carburante, i mezzi utilizzati per il trasporto ma con le loro dichiarazioni generiche hanno avvalorato la tesi dell'inesistenza soggettiva delle transazioni sostenuta dall'ufficio.
Deve pertanto ritenersi che la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente sia stato realmente destinatario), con conseguente esclusione della detraibilità dell'IVA venendo a mancare lo stesso principale presupposto della detrazione, costituito dall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi dell'operazione non coincidano con quelli della fatturazione (Cass., 13 novembre 2009, n. 23987; Cass., 12 marzo 2007, n. 5719).
In tal caso, infatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, l'imposta viene versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, in quanto le fatture sono emesse da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass., 30 ottobre 2013, n. 24426).
In sostanza, in caso di emissione di fattura per operazioni inesistenti, l'IVA versata (come previsto dall'art. 21, comma 7, d.P.R. 6 n. 633 del 1972) alla non genuina controparte, va considerata (proprio per le finalità del complessivo sistema IVA) come "fuori conto", e cioè "isolata" dalla massa di operazioni effettuate ed
"estraniata" dal meccanismo di compensazione tra IVA "a valle" ed IVA "a monte" che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13 marzo 2013, n. 6229 e, più di recente, Cass., 20 luglio 2020, 15369).
4.Alla luce delle considerazioni sopra svolte sono dovute le sanzioni applicate.
5.In conclusione il ricorso deve essere respinto.
6.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 260.001 ad
€ 520,000) e precisamente: Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.686,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.559,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 2.053,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.321,00
Compenso tabellare (valori medi) € 11.619,00
Tale importo deve essere ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 per un valore finale di € 9.295,20.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la Ricorrente_1 s.p.a. a rifondere all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale III di Roma le spese di lite che si liquidano nella somma di euro € 9.295,20.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026.
Il Relatore
IO RI
Il Presidente
OB BE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
PERINELLI NT, Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8160/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7060200153 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK7060200153/2023, (all. 2), emesso dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale III di Roma – Ufficio controlli – dell'importo di euro
560.487,93, notificato il 24 marzo 2023 tramite pec, con il quale gli veniva contestata la detrazione dell'IVA siccome relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Proponeva i seguenti motivi di ricorso:
1) SUL RILIEVO IVA RELATIVO A INDEBITA DETRAZIONE IVA PER UTILIZZO DI FATTURE PER
OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI: INFONDATEZZA DELLE CONTESTAZIONI E
OMESSO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA.
2) SULLE SANZIONI.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento dell'avviso impugnato con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP III di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito nei motivi di ricorso.
All'udienza pubblica di discussione del 22.01.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK7060200153/2023, (all. 2), emesso dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale III di Roma – Ufficio controlli – dell'importo di euro
560.487,93, notificato il 24 marzo 2023 tramite pec, con il quale gli veniva contestata la detrazione dell'IVA siccome relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti.
2.In particolare le operazioni contestate erano identificate nelle forniture fatturate dalla società
Società_1 SRL, per un imponibile di euro 1.825.908,42 ed iva di euro 401.699,85 e dalla Società_2 SRL, per un imponibile di euro 721.764,00 ed iva di euro 158.788,08.
Nei confronti di tali società veniva disposta cessazione d'ufficio della partita Iva, poiché ritenute società cartiere.
3.Con il primo motivo di ricorso la Ricorrente_1 deduce che l'ufficio non aveva provato la sua consapevolezza di aver intrattenuto rapporti con società cartiere.
Relativamente al tema dell'esclusione della detraibilità dell'iva nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti si è pronunziata sia la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012,
C-324/11; Corte di Giustizia UE, 22 ottobre 2015, C-277/14; Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2017, C-101/16
e, più di recente, Corte di Giustizia UE, 1° dicembre 2022, C-512/21) che la Corte di Cassazione.
In particolare quest'ultima ha affermato che «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» (cfr. Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949; Cass., 12 giugno 2024,
n. 16361; Cass., 1 dicembre 2023, n. 33620; Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).
Sul punto osserva questa Corte che il diniego del diritto di detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che tale diritto costituisce talché l'onere della prova che difettano le condizioni per la detrazione dell'imposta spettano all'amministrazione.
Una volta che l'amministrazione avrà fornito tale prova il contribuente potrà dimostrare, a sua volta, fornire la prova contraria di aver agito secondo “buona fede”.
La prova che deve fornire l'amministrazione consiste nella consapevolezza del contribuente dell'evasione
(Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione) e può consistere anche in una presunzione semplice.
Dunque spetta all'amministrazione in base ad elementi obbiettivi e specifici, che essa deve individuare e contestare, dimostrare che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione).
In particolare vengono individuati “quali elementi di rilevanza sintomatica: l'acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato;
la limitatezza dell'eventuale ricarico;
la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione;
la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne l'effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di margini produttivi;
la tempistica dei pagamenti, in ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati in contanti;
la qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali;
il numero, la qualità e la durata delle transazioni, in ispecie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la qualità di cartiera” (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione).
In particolare nelle ipotesi più semplici di operazioni triangolari l'onere probatorio a carico della
Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629;
Cass., 20 dicembre 2023, n. 35591).
Raggiunta tale prova spetterà poi al contribuente di aver agito secondo buona fede. Applicando tali principi alla fattispecie in esame deve osservarsi che le società cartiere Società_1 SRL e Società_2 SRL con cui la ricorrente ha intrattenuto rapporti commerciali presentavano le seguenti anomalie:
“- assenza di sede e di struttura aziendale, comprovata dalla mancanza di contratti di locazione di immobili dove esercitare l'attività;
- assenza di utenze (elettriche, idriche e gas) riconducibili alle società
- assenza di versamenti d'imposta;
- assenza di dipendenti;
- presentazione delle dichiarazioni Iva esclusivamente per gli anni 2017 e 2018, mancata presentazione delle dichiarazioni II.DD., ad eccezione di quella relativa all'anno 2017 trasmessa dalla società Società_1 SRL;
- mancata presentazione dei bilanci da parte della società Società_2 SRL” (avviso impugnato). In particolare la Società_1 veniva costituita nel 2016 ed aveva inizialmente ad oggetto “commercio all'ingrosso di autovetture e di autoveicoli leggeri nuovi”.
La stessa rimaneva inoperativa sino a quando il 31/07/2019 mutava l'oggetto sociale in “commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi (senza deposito)”.
La stessa si caratterizzava poi per avere un unico socio e per cambiare spesso amministratori:
- 10/02/2016 amministratore e unico socio Nominativo_1;
- 25/03/2016, amministratore e unico socio Nominativo_2;
- 18/04/2019 amministratore e unico socio Nominativo_3;
- 05/11/2019, amministratore e unico socio Nominativo_4. Per quanto concerne invece la Società_2 srl essa veniva costituita il 18/09/2017 ed iniziava ad operare il 02/01/2018 con oggetto sociale “procacciatore d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici”.
Anche in questo caso vi era una “girandola” di amministratori:
- 18/09/2017 Nominativo_5;
- 31/12/2018 Nominativo_6;
- 29/05/2019 Nominativo_7;
- 24/09/2019 Nominativo_8. Entrambe le società non disponevano di sedi effettive e di dipendenti. La Società_2 inoltre non presentava i bilanci. Dunque vi erano una serie di anomalie che avrebbero dovuto allertare i rappresentanti della Ricorrente_1 e spingerli a più approfonditi controlli prima di aver rapporti con società costituite di recente, prive di sedi effettive e di dipendenti che, nel corso degli anni, avevano cambiato gli amministratori più volte.
Si tratta di elementi tipici (che danno luogo ad una presunzione di svolgimento di operazioni soggettivamente inesistenti) che comportavano l'inversione dell'onere della prova a carico della società contribuente.
Spettava al contribuente fornire quindi la prova della sua buona fede.
Ciò non è avvenuto.
La società Ricorrente_1 era composta da due unici soci Rappresentante_1, attuale legale rappresentante che detiene il 98% delle quote e Nominativo_9 che detiene la residua quota del 2%. Quest'ultimo è stato legale rappresentante della società dal 07/05/2019 al 22/02/2021.
Entrambi, sentiti dagli operanti, hanno fornito indicazioni generiche sul funzionamento della società riferendo che dei singoli contratti si occupava tale Rappresentante_1 (omonimo del legale rappresentante). In particolare Rappresentante_1 riferiva in ordine ai rapporti con la Società_1 srl che “abbiamo intrattenuto pochi rapporti commerciali, ma non ricordo dove veniva caricato il prodotto, né con chi abbiamo intrattenuto rapporti commerciali”. Per quanto concerne invece i rapporti con la Società_2 srl “Ricordo il nome ma dovrei risalire ai Das per dare informazioni più dettagliate”.
Quindi non solo i rappresentati della società non hanno fornito la prova della loro buona fede ma non indicando i soggetti delle società cartiere con cui avevano rapporti, le sedi da dove prelevato il carburante, i mezzi utilizzati per il trasporto ma con le loro dichiarazioni generiche hanno avvalorato la tesi dell'inesistenza soggettiva delle transazioni sostenuta dall'ufficio.
Deve pertanto ritenersi che la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente sia stato realmente destinatario), con conseguente esclusione della detraibilità dell'IVA venendo a mancare lo stesso principale presupposto della detrazione, costituito dall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi dell'operazione non coincidano con quelli della fatturazione (Cass., 13 novembre 2009, n. 23987; Cass., 12 marzo 2007, n. 5719).
In tal caso, infatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, l'imposta viene versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, in quanto le fatture sono emesse da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass., 30 ottobre 2013, n. 24426).
In sostanza, in caso di emissione di fattura per operazioni inesistenti, l'IVA versata (come previsto dall'art. 21, comma 7, d.P.R. 6 n. 633 del 1972) alla non genuina controparte, va considerata (proprio per le finalità del complessivo sistema IVA) come "fuori conto", e cioè "isolata" dalla massa di operazioni effettuate ed
"estraniata" dal meccanismo di compensazione tra IVA "a valle" ed IVA "a monte" che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13 marzo 2013, n. 6229 e, più di recente, Cass., 20 luglio 2020, 15369).
4.Alla luce delle considerazioni sopra svolte sono dovute le sanzioni applicate.
5.In conclusione il ricorso deve essere respinto.
6.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 260.001 ad
€ 520,000) e precisamente: Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.686,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.559,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 2.053,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.321,00
Compenso tabellare (valori medi) € 11.619,00
Tale importo deve essere ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992 per un valore finale di € 9.295,20.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la Ricorrente_1 s.p.a. a rifondere all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale III di Roma le spese di lite che si liquidano nella somma di euro € 9.295,20.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026.
Il Relatore
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Il Presidente
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