Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
È abnorme sia perchè riconosce al P.M. un potere non previsto da alcuna disposizione di legge, sia perchè è idoneo a determinare una irreversibile stasi del procedimento, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, declinando la competenza a decidere sull'istanza dell'imputato ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella fase delle indagini preliminari, la attribuisca al P.M. trasmettendogli gli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2005, n. 15450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15450 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/03/2005
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 564
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 6049/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIB. MINORENNI DI L'AQUILA;
nei confronti di:
1) ST TO ER N. IL 17/03/1987;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 20/01/2004 GIP TRIB. MINORENNI di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consolo, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provv. impugnato.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale in data 20/1/2004 il G.I.P. presso il medesimo Tribunale ha disposto trasmettersi gli atti al P.M., ritenendolo competente a decidere in merito all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata nell'interesse dell'indagato NO AL ER, minore di età.
Il ricorrente lamenta l'abnormità del provvedimento di trasmissione, ponendosi lo stesso al di fuori del sistema processuale, stante che il procedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio nella fase delle indagini preliminari evocherebbe il potere di decisione, in un processo di parti, del G.I.P. e non già della parte pubblica.. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Innanzitutto, il provvedimento in esame ben può ascriversi alla categoria dell'abnormità in senso funzionale, riscontrabile quando l'atto, come nel caso de quo, pur non potendosi considerare estraneo al sistema, determini la stasi non risolubile del procedimento introdotto dall'istanza e di conseguenza la paralisi sine die dell'effettivo esercizio del diritto di difesa dell'istante. Il congiunto ricorso a criteri di interpretazione letterale, sistematica e storica, unitamente alla valorizzazione delle indicazioni derivanti dai lavori preparatori del D.P.R. n. 115/2002 e dalla giurisprudenza costituzionale, convincono, poi, dell'esattezza dell'opinione, patrocinata dall'odierno ricorrente, che assegna al G.I.P. la competenza a decidere sulle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato durante la fase delle indagini preliminari. Se, infatti, non utile alla soluzione del problema appare la formulazione degli artt. 93, comma 1^, 96, comma 1 e 97 del T.U. n. 115/2002, in relazione alla definizione di "magistrato", significativo è il disposto di cui all'art. 99, comma 1^, del medesimo T.U., secondo cui il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza va proposto davanti al presidente del Tribunale o al presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto, sembrando plausibile che tale appartenenza debba essere intesa nel senso di organico inserimento del magistrato decidente in uno degli uffici giudiziali indicati, piuttosto che nel senso di una mera collocazione territoriale nell'ambito di una circoscrizione territoriale e che, pertanto, l'ambivalenza del termine magistrato debba risolversi nella sua identificazione in un giudice, anzicché in un rappresentante dell'ufficio del P.M..
Nello stesso senso depongono la previsione dell'art. 79, comma 3^, T.U., che parla espressamente di giudice procedente come organo legittimato a richiedere la produzione di documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato dall'istante, e quella del successivo art. 93, comma 2^ circa la possibilità di presentare l'istanza all'udienza, nel qual caso sarebbe incongruo ritenere che essa non debba essere presentata all'organo giudicante o che possa indifferentemente essere presentata al giudice od al P.M.. Analogamente dicasi per il disposto dell'art. 105 T.U. che demanda al G.I.P. la liquidazione del compenso al difensore e ad altri soggetti ivi indicati, anche se l'azione penale non è stata esercitata, sembrando coerente che alla liquidazione provveda lo stesso organo che ha deciso sull'istanza, e dell'art. 82, comma 3, che impone all'autorità giudiziaria di comunicare anche al P.M. il decreto di pagamento al difensore degli onorali e delle spese, donde la logica risolvibilità del termine, anch'esso ambivalente, di autorità giudiziaria usato dalle citate disposizioni in quello univoco di giudice.
A corroborare l'orientamento qui accolto soccorrono taluni espliciti passaggi della Relazione al D.P.R. in esame, secondo cui il contenuto dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 217/1990, come modificato dalla Legge n. 134/2001, è interamente assorbito, con conseguente superfluità di una sua riproduzione, in quanto nel penale non è possibile immaginare una richiesta di ammissione al patrocinio prima del coinvolgimento di un giudice, da cui si trae l'evidente volontà del legislatore delegato di non innovare il precedente assetto delle competenze in materia, in conformità alla natura meramente compilativa tipica dei Testi Unici.
Da ultimo, rilevante conforto all'interpretazione qui accolta proviene dalla giurisprudenza costituzionale in materia, che ha evidenziato come nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti giurisdizionali: di qui l'evidente incongruenza di una soluzione che attribuisse ad una parte processuale, per quanto pubblica, anzicché da un organo giurisdizionale terzo ed imparziale, decisioni influenti sull'esercizio di un diritto garantito dalla legge fondamentale. Ne deriva l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale dei minorenni dell'Aquila per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale per i minorenni dell'Aquila per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2005