TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3217/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3217/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 25.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ROMA N.122 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. VILLANI PASQUALE
(c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SALVATORE GIORDANO N. 20 null 84014 NOCERA
INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. GIORDANO CARMINE (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 4 Preliminarmente, si osserva che i vizi afferenti la convocazione dell'attore vanno ricondotti alla categoria dell'annullabilità.
Ora, come noto, l'art. 66 disp. att. c.c. prevede che l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione e, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (C.C. 6735/20).
A questo punto va esaminata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione sollevata dal
CP_1
Posto che il termine per impugnare la delibera condominiale decorre dalla data di deliberazione ove il condomino sia dissenziente ovvero astenuto, e dalla data di comunicazione per gli assenti, alla luce dell'esame della delibera in oggetto, va rilevato come nella seduta condominiale non fosse presente, personalmente o per delega, la condomina odierna attrice.
Consegue, pertanto, che il termine di trenta giorni per procedere all'impugnazione della delibera assembleare del 22.3.2019 decorre dalla data di comunicazione ad esso CP_1 del deliberato assembleare.
Sul punto la Cassazione ha chiarito che ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, l. n. 890/1982, onde garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso - quale quello di giacenza - di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli” (cfr. Cass. 25791/2016).
Pagina 2 di 4 Nel caso di specie, dall'esame degli atti è emerso che il plico è stato ritirato dall'attrice in data 10.4.2019 e pertanto è da tale data che è cominciato a decorrere il termine di 30 gg. per impugnare la delibera in oggetto.
Parte attrice ha depositato istanza di mediazione in data 30.4.2019 e, pertanto, ha sostenuto di aver così interrotto il termine per impugnare.
Parte convenuta, invece, ha eccepito che soltanto con la notifica dell'istanza di avvio della mediazione alle altre parti si verifica l'effetto interruttivo e che, pertanto, nel caso di specie l'impugnativa sarebbe tardiva, atteso che la notifica dell'istanza al Condominio è avvenuta soltanto in data 16.5.2019.
Sul punto è intervenuta la S.C. la quale ha chiarito che “Il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6, prevede che: "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta....Sulla base del chiaro tenore della disposizione su citata deve ritenersi che solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza” (cfr. Cass. n. 2273/2019).
Nel caso di specie, dall'esame del doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione del si evince che la domanda di mediazione è stata comunicata a quest'ultimo in CP_1 data 16.5.2019, allorquando era già spirato (in data 10.5.2019) il termine di 30 gg per impugnare la delibera del 22.3.2019.
Pertanto, l'impugnativa in oggetto va dichiarata inammissibile, essendo parte attrice decaduta (per decorrenza del termine ex art. 1337 c.c.) dalla facoltà di opporsi alla delibera in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'impugnativa della delibera del 22.3.2019 proposta da parte attrice;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Carmine Parte_1
Giordano, difensore del dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro CP_1
3.000,00 per compenso, oltre va, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13/11/2025
Pagina 3 di 4 IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3217/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 25.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ROMA N.122 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. VILLANI PASQUALE
(c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SALVATORE GIORDANO N. 20 null 84014 NOCERA
INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. GIORDANO CARMINE (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 4 Preliminarmente, si osserva che i vizi afferenti la convocazione dell'attore vanno ricondotti alla categoria dell'annullabilità.
Ora, come noto, l'art. 66 disp. att. c.c. prevede che l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione e, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (C.C. 6735/20).
A questo punto va esaminata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione sollevata dal
CP_1
Posto che il termine per impugnare la delibera condominiale decorre dalla data di deliberazione ove il condomino sia dissenziente ovvero astenuto, e dalla data di comunicazione per gli assenti, alla luce dell'esame della delibera in oggetto, va rilevato come nella seduta condominiale non fosse presente, personalmente o per delega, la condomina odierna attrice.
Consegue, pertanto, che il termine di trenta giorni per procedere all'impugnazione della delibera assembleare del 22.3.2019 decorre dalla data di comunicazione ad esso CP_1 del deliberato assembleare.
Sul punto la Cassazione ha chiarito che ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, l. n. 890/1982, onde garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso - quale quello di giacenza - di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli” (cfr. Cass. 25791/2016).
Pagina 2 di 4 Nel caso di specie, dall'esame degli atti è emerso che il plico è stato ritirato dall'attrice in data 10.4.2019 e pertanto è da tale data che è cominciato a decorrere il termine di 30 gg. per impugnare la delibera in oggetto.
Parte attrice ha depositato istanza di mediazione in data 30.4.2019 e, pertanto, ha sostenuto di aver così interrotto il termine per impugnare.
Parte convenuta, invece, ha eccepito che soltanto con la notifica dell'istanza di avvio della mediazione alle altre parti si verifica l'effetto interruttivo e che, pertanto, nel caso di specie l'impugnativa sarebbe tardiva, atteso che la notifica dell'istanza al Condominio è avvenuta soltanto in data 16.5.2019.
Sul punto è intervenuta la S.C. la quale ha chiarito che “Il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6, prevede che: "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta....Sulla base del chiaro tenore della disposizione su citata deve ritenersi che solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza” (cfr. Cass. n. 2273/2019).
Nel caso di specie, dall'esame del doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione del si evince che la domanda di mediazione è stata comunicata a quest'ultimo in CP_1 data 16.5.2019, allorquando era già spirato (in data 10.5.2019) il termine di 30 gg per impugnare la delibera del 22.3.2019.
Pertanto, l'impugnativa in oggetto va dichiarata inammissibile, essendo parte attrice decaduta (per decorrenza del termine ex art. 1337 c.c.) dalla facoltà di opporsi alla delibera in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'impugnativa della delibera del 22.3.2019 proposta da parte attrice;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Carmine Parte_1
Giordano, difensore del dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro CP_1
3.000,00 per compenso, oltre va, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13/11/2025
Pagina 3 di 4 IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 4 di 4