Sentenza 18 aprile 2008
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione del procedimento, all'esito dell'udienza camerale dispone l'imputazione coattiva nei confronti di persone non precedentemente iscritte nel registro degli indagati. (In motivazione la Corte ha chiarito che il provvedimento in questione non presenta mero carattere d'impulso rispetto all'inerzia del pubblico ministero, bensì vera e propria natura sostitutiva, risultando, per il suo contenuto, del tutto estraneo allo schema legale dei provvedimenti del giudice della fase).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2008, n. 23100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23100 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LICARI Carlo - Presidente - del 18/04/2008
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1004
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 9146/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. VILLA MICHELE, N. il 03.12.1939;
avverso l'ordinanza emessa dal TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in data 09.10.2005;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
Lette le richieste scritte del Procuratore Generale in persona della Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza all'udienza camerale, in data 19.10.2005, il GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, nel procedimento penale n. 3983/04 a carico di ignoti, non accoglieva la richiesta di archiviazione del P.M. ed ordinava allo stesso di procedere all'iscrizione nel registro generale notizie di reato i nomi di SI GI e di LA EL per il reato di cui all'art. 590 c.p. ed ordinava al P.M. di formulare l'imputazione entro 10 giorni disponendo la restituzione degli atti all'ufficio di quest'ultimo. Propone ricorso per Cassazione LA EL denunciando violazione di legge dell'art.409 c.p.p., comma 5, art. 415 c.p.p., comma 2, e art. 24 Cost..
In sostanza, si eccepisce la natura abnorme del provvedimento impugnato, argomentando che, se è corretto da parte del GIP di non accedere alla richiesta di archiviazione del P.M., ove ritenga che dagli atti di indagine il reato sia da attribuire a persona già individuata, e di ordinare al P.M. l'iscrizione di essa nel registro delle notizie di reato, non può, però, mai ordinargli di formulare l'imputazione nei confronti di soggetti per i quali il P.M. non aveva avanzata alcuna richiesta. Si richiama sul punto la Giurisprudenza di questa Corte (Sezione 5^, sentenza n. 3252 del 5.06.2000 e Sezione 2^, sentenza n. 41500 del 6.10.2004) secondo cui in assenza di qualsivoglia richiesta dell'accusa l'imputazione coatta si pone come abnorme imposizione di esercizio dell'azione penale e si traduce in una espropriazione del potere costituzionale di iniziativa del P.M.. Con parere scritto il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Febbraro Giuseppe, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato. Sussiste la lamentata violazione di legge.
L'imputazione coattiva non è consentita nei confronti di persone non iscritte nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. (sez. 4A, 12/12/2002, n. 5941; sez. 5A, 19/10/2001, n. 52471 Palladino;
id., 29/03/2000, n. 1913). Non si tratta, infatti, di un provvedimento d'impulso rispetto all'inerzia del P.M., bensì di un provvedimento a carattere sostitutivo, estraneo alle funzioni svolte dal G.I.P.. È stato pure osservato che se il G.I.P. potesse prescindere da ogni richiesta del P.M., formulando coattivamente l'imputazione, resterebbero elusi e vanificati i meccanismi garantistici contemplati dall'art. 415 bis c.p.p.. Appare chiaro, pertanto, l'abnormità del provvedimento impugnato, siccome radicalmente estraneo al sistema (sez. 5, 05/06/2000, P.M. in c. Quistini;
sez. 6A, 04/10/2004, Montenero). Logico quindi concludere nel senso che, rispetto a questa nuova notizia di reato, il P.M. rimane titolare dei poteri che gli sono riservati in via generale dall'ordinamento, primo fra tutti quello di formulare le sue richieste conclusive al GIP, all'esito delle espletate indagini preliminari".
Ne consegue che, prima di una richiesta di archiviazione del PM, l'eventuale ordine di imputazione coatta - come risulta essere avvenuto nella specie, in cui all'udienza camerale del 19/09/2003 o prima non risulta esser stata formulata alcuna richiesta da parte del PM - non costituisce un provvedimento di impulso rispetto all'inerzia del PM, ma un provvedimento a carattere sostitutivo estraneo, per il suo contenuto, allo schema legale dei provvedimenti del GIP, per effetto dell'esercizio di fatto di poteri inquirenti da parte del giudice in violazione di un principio fondante del vigente sistema processuale. Tale conclusione risulta avvalorata dalle considerazioni che, in base al "novellato" art. 415 bis c.p.p., sono stati rafforzati i meccanismi di garanzia in favore dell'indagato nei cui confronti il PM, all'esito delle indagini preliminari, non ritenga di dover accadere alla richiesta di archiviazione;
e che tali meccanismi sarebbero inevitabilmente pretermessi nel caso in cui il GIP, prescindendo da ogni richiesta del PM pretendesse egli stesso di formulare coattivamente l'imputazione.
Per l'anzidetto, stante la sua radicale estraneità al "sistema" il provvedimento impugnato va ritenuto abnorme (in termini: Cass. 5A, 05/06/2000, PM
contro
Quistini)" e quindi annullato con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella udienza Camerale, il 14 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008