Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
In materia di tutela del diritto d'autore, la disposizione incriminatrice contenuta nell'art. 171 ter lett. c) L. n. 633 del 1941, pur riferendosi, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14 L. n. 248 del 2000, alle condotte di vendita e noleggio delle duplicazioni o riproduzioni abusive, qualifica penalmente anche ogni attività materiale consistente nel porre in vendita o in noleggio il detto materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2007, n. 16880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16880 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 14/03/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 317
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 041435/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AD LI N. IL 27/09/1977;
avverso SENTENZA del 13/06/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per la ricettazione e il rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 9 Giugno 2005 il tribunale di Lamezia Terme dichiarava AD LI colpevole del reato di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo 171 ter - Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - per aver posto in commercio n. 121 compact disc musicali e n. 14 compact disc per Playstation abusivamente riprodotti e privi del timbro SIAE;
nonché del delitto di ricettazione dei medesimi articoli.
Per l'effetto, dichiarata la continuazione e concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'articolo 648 cpv. c.p., lo condannava alla pena di mesi due, giorni quindici di reclusione ed Euro cento di multa. Il successivo gravame era respinto dalla Corte d'appello Catanzaro con sentenza 13-20 Giugno 2006. Proponeva ricorso per cassazione l'AD deducendo 1) la violazione dell'articolo 648 c.p., non essendo configurabile, nella specie, il reato di ricettazione a seguito della depenalizzazione della fattispecie ad opera della L. 18 agosto 2000, n. 248. 2) l'inosservanza della L. n. 633 del 1941, articolo 171 ter, lettera c) che, prima della riforma legislativa di cui alla L. n. 248 del 2000, puniva esclusivamente la vendita o il commercio di prodotti privi del marchio SIAE, e non pure la mera detenzione a fini di vendita, quale nella specie accertata a suo carico.
All'udienza della 14 Marzo 2007 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 648 c.p.. Il motivo è fondato.
Il fatto contestato come ricettazione ex art. 648 c.p. (ritenuto, nella specie, nella forma attenuata di cui al capoverso), all'epoca della consumazione (12 Febbraio 2000) non poteva considerarsi punibile in applicazione della norma successiva più favorevole, introdotta con la L. 18 agosto 2000, n. 248, che l'ha degradato ad illecito amministrativo. La fattispecie criminosa è stata poi reintrodotta con il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Pertanto, come statuito dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza 20 Dicembre 2005 n. 47164, nella vigenza della L. n. 248 del 2000 il concorso del reato di ricettazione è escluso, giacché la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fotografici o informatici o multimediali abusivamente riprodotti, ove non costituisca concorso in uno dei reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171 e 171 octies, integra l'illecito amministrativo di cui all'articolo 16, legge citata, anche se l'acquisto sia destinato al commercio. Solo con l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato la citata norma di cui alla L. n. 248 del 2000, art. 16, sostituendolo con il nuovo testo dell'articolo 174 ter della legge sul diritto d'autore, può di nuovo configurarsi il reato concorrente di ricettazione, ove l'acquisto non sia destinato ad uso esclusivamente personale. Con il secondo motivo ricorrente censura l'inosservanza della L. n.633 del 1941, art. 171 ter, lettera c).
Il motivo è infondato.
Questo collegio aderisce all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la formula normativa "vende o noleggia" dev'essere intesa non come effettivo compimento di un negozio dispositivo, bensì come attività materiale consistente nel porre in vendita o in noleggio videocassette di origine delittuosa. Il reato va quindi configurato a consumazione anticipata, così come emergeva già dalla L. 29 luglio 1981, n. 406 che anticipava il momento consumativo alla semplice detenzione a scopo di vendita.
Nè si può argomentare, in contrario, che l'abrogazione della citata L. n. 406 del 1981, artt. 1 e 2, ad opera del D.Lgs. 6 novembre 1994, n. 685, abbia modificato la configurazione del reato, giacché il contenuto delle norme abrogate è stato trasfuso nel testo della legge fondamentale di settore n. 633 del 1941 senz'alcuna abolitio criminis.
La sentenza dev'essere quindi annullata limitatamente al reato di ricettazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la determinazione della pena in ordine al reato residuo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al delitto di ricettazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la determinazione della pena in ordine al residuo reato;
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2007