Sentenza 17 aprile 2012
Massime • 1
In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi.
Commentari • 2
- 1. Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e delMarco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …
Leggi di più… - 2. Omicidio colposo: non è configurabile la responsabilità del datore se l'incidente non è avvenuto con "violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul…https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2012, n. 23147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23147 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 17/04/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 612
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 43205/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LU EG N. IL 21/02/1968;
avverso la sentenza n. 6303/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 12/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Della Gellu Cristina del foro di Roma in sost. dell'avv. Marchi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
DE LU EG ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, l'ha riconosciuto colpevole del reato di lesioni personali colpose gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 in danno di FIGONI EG.
L'addebito era stato formalizzato valorizzando la posizione di garanzia del DE LU che, quale rappresentante legale della DE LU e PERLINI srl, nell'esecuzione di alcune opere murarie oggetto di contratto di appalto intercorso con il committente in proprio FIGONI EG, aveva omesso di rispettare le necessarie misure precauzionali, onde, durante le operazioni, la minipala condotta dalla stesso DE LU, in ragione delle irregolarità del terreno e della benna montata sulla minipala con particolare riferimento alla idoneità a svolgere le operazioni di miscelatura e di manipolazione del calcestruzzo, si rovesciava, travolgendo il FIGONI, che riportava gravissime lesioni.
Con il ricorso si articolano diversi profili di censura. I primi tre, intimamente connessi e tali da meritare trattazione unitaria, riguardano l'addebito di responsabilità. Si censura l'addebito, sub specie della procedibilità del reato di lesioni personali, sostenendosi che l'infortunato, quale committente dei lavori, non poteva considerarsi "dipendente" della società e, anzi, si era impegnato a collaborare all'esecuzione dei lavori in modo autonomo, senza che l'imputato potesse contrattualmente impedirglielo.
Inoltre, sotto il profilo della colpa, si censura la ricostruzione degli addebiti, pure concordemente effettuata in primo e secondo grado, affermando che la corte di merito si sarebbe sul punto limitata a riportare le conclusioni della consulenza di parte. In proposito, si prospetta una diversa ricostruzione dell'accaduto, in termini tali da escludere le affermate in sentenza irregolarità dell'uso del mezzo.
Con il quarto motivo si censura come immotivata la decisione in punto di concessione e quantificazione della provvisionale nella misura di Euro 25000, anche a fronte di un asserito risarcimento ricevuto dalla persona offesa ad opera dell'assicurazione.
Con il quinto motivo si lamenta il diniego della sospensione condizionale della pena, non motivato, pura fronte dell'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento alla procedibilità delle lesioni e alla contestazione della violazione della normativa antinfortunistica, è sufficiente ricordare che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa. Da ciò conseguendo che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p.: in tale evenienza, quindi, dovrà ravvisarsi l'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art.590 c.p., u.c., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionaiità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Sezione 4, 6 novembre 2009, Morelli). Tale principio applicato nel caso di specie conforta dell'esattezza della decisione, dovendosi solo precisare che le conclusioni non possono mutare valorizzando la circostanza che l'infortunato era il committente dell'opera, giacché non può certamente sostenersi una sorta di esonero da responsabilità basato sulla pretesa impossibilità di impedire la presenza in loco del committente. Il principio cautelare, infatti, ha una valenza generale ed inderogabile, tale da imporre non solo il rispetto delle norme di sicurezza nei confronti di chiunque si venga a trovare e ad operare nel cantiere, ma anche da escludere "zone franche" rimesse alla volontà individuale.
La ricostruzione dell'addebito, operata conformemente in primo e secondo grado, regge al vaglio di legittimità, giacché, a fronte di una ricostruzione fattuale non illogica, il ricorso mira solo ad introdurre una censura tipicamente di merito, che si risolve in una diversa, opinabile rilettura del compendio probatorio valorizzato, appunto in modo convergente in primo e secondo grado, soprattutto attraverso la considerazione delle consulenze anche, per vero, quella della difesa.
Inammissibile è la doglianza sulla misura della provvisionale, evocandosi questione che non può essere posta alla Corte di legittimità.
Vale in proposito la considerazione che la condanna al pagamento di una provvisionale costituisce un provvedimento di natura parziale e provvisoria, che anticipa in sede penale la valutazione definitiva della sussistenza del danno e non fa stato per sua natura nel processo civile di liquidazione, onde non è impugnabile per cassazione, in quanto la sua efficacia è destinata a cessare con la pronuncia della sentenza definitiva che, decidendo il ricorso per cassazione anche con riferimento alle statuizioni sul risarcimento del danno, chiude definitivamente il processo (cfr. ex pluribus, da ultimo, Sezione 5, 25 maggio 2011, Mapelli ed altri). La questione relativa alla sospensione condizionale della pena non risulta - dalla motivazione della sentenza gravata - essere stata posta con i motivi di appello, ma, in ogni caso, deve escludersi la pretesa illogicità e contraddittorietà della mancata concessione del detto beneficio rispetto alla intervenuta concessione delle generiche, giacché diversi sono i contesti valutativi e gli obiettivi finali di tali determinazioni, che rientrando, del resto nella discrezionalità del giudice di merito: basti considerare che, mentre, le attenuanti rispondono all'esigenza di adeguare la pena al caso concreto ed al relativo disvalore, il beneficio della sospensione condizionale è fondato soprattutto su un giudizio prognostico che, per certi profili, si sottrae al fatto storico del commesso reato, operando una ragionevole proiezione comportamentale positiva e favorevole al reo. Nè, in proposito, rispetto al lamentato diniego il ricorrente ha documentato palesi illogicità o travisamenti, a fronte del resto dei riconosciuti dallo stesso ricorrente precedenti penali.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, NI EG, liquidate in complessivi 2.500,00 Euro, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012