Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2003, n. 7746
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Sentenza 27 novembre 2003

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In tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti commessi dai soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la penale responsabilità dell'amministratore unico di una società a responsabilità limitata per non avere impedito la realizzazione del reato previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, avendola ritenuta obbligata all'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dal provvedimento autorizzativo regionale, nella specie non integralmente rispettato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2003, n. 7746
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7746
    Data del deposito : 27 novembre 2003

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