Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
I reati di cui agli artt. 519 e 521 cod. pen. sono esclusi dal beneficio dell'indulto concesso con legge n. 241 del 2006 essendo posti in rapporto di continuità normativa con la fattispecie dell'art. 609 bis cod. pen., espressamente menzionata tra i reati per i quali il predetto beneficio non opera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2008, n. 26740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26740 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
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2 6740/08 Sent. N..N. 1286 N. 38072/2007 Reg. G.
P.U. del 22.5.2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Enrico Altieri 46 Agostino Cordova Consigliere G Carlo Grillo 66 Alfredo Maria Lombardi 66 Silvio Amoresano
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Francesco Borgese, difensore di fiducia di M.A. n. a
avverso la sentenza in data 28.5.2007 della Corte di Appello di L'Aquila, (omissis)
con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Avezzano in data 23.4.1998, venne condannato alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, quale colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. e 519 c.p..
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Francesco Borgese, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la gravata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano, che aveva affermato la in ordine al reato continuato di atti di libidine violenti commessi colpevolezza di M.A. ha riqualificato i fatti ascritti all'imputato quale delitto di cui all'art. G.E. in danno di
Secondo l'accertamento di fatto riportato in sentenza l'imputato aveva costretto con violenza e minacce la minor figlia della sua convivente, a subire, contro la sua volontà,G.E. rapporti sessuali più volte tra l'estate del 1994 ed il febbraio 1995.
In occasione del primo episodio il M. aveva invitato telefonicamente la ragazza, all'epoca sedicenne, a raggiungerlo per strada. L'aveva, poi, indotta a salire sulla sua auto e, dopo averla condotta in un altro luogo, in parte con la forza fisica ed in parte con le minacce l'aveva costretta a spogliarsi;
denudatosi a sua volta, le si era messo sopra, ponendo in essere una condotta simile a quella di un amplesso fino a raggiungere l'orgasmo. In occasione dei successivi episodi il LO aveva atteso la ragazza all'uscita del doposcuola.
La sentenza ha rigettato l'appello proposto dall'imputato con il quale era stata contestata l'attendibilità della parte lesa in considerazione delle contraddizioni in cui la medesima era incorsa;
dedotto la inutilizzabilità della deposizione del consulente del P.M., dott.sa P. nonché dedotto la prescrizione del reato e chiesto, in subordine, l'applicazione dell'indulto.
Sul primo punto i giudici di merito, in sintesi, hanno ritenuto non rilevanti le contraddizioni in cui l'appellante affermava essere incorsa la parte lesa, al fine di escluderne l'attendibilità, ed hanno considerato utilizzabile la deposizione della citata consulente del P.M., che aveva accertato uno stato di depressivo nella ragazza, nonché ravvisata l'esistenza di parziali riscontri all'accusa nelle dichiarazioni rese da un'amica della parte lesa, tale C.A.
La sentenza ha, altresì, escluso l'applicabilità della L. n. 251/05, ai fini della determinazione dei termini di prescrizione del reato, nonché della L. 241/06 contenente disposizioni sull'indulto
La Corte territoriale ha ritenuto, invece, fondata l'impugnazione del P.M. con la quale era stata censurata la diversa qualificazione del fatto operata dal giudice di primo grado.
Sul punto la Corte territoriale ha affermato che il delitto di cui all'art. 519 c.p. non richiede che il coito sia completo, nel senso di una penetrazione dell'organo genitale maschile in una parte del corpo del soggetto passivo, in quanto la condotta tipica è realizzata anche dal cosiddetto coito
"vestibolare" o "vulvare” e, cioè, allorché l'agente raggiunga l'obiettivo di soddisfare la propria concupiscenza mediante il contatto tra i propri organi genitali e quelli della vittima.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 192 c.p.p., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta attendibilità della parte lesa.
Si osserva che la sentenza impugnata ha considerato la deposizione di amicaC.A.
della parte lesa, elemento di riscontro all'accusa, benché la G. avesse affermato di avere raccontato tutto quanto le era accaduto, anche nei minimi particolare, alla predetta amica, mentre quest'ultima aveva negato di avere ricevuto tali confidenze;
che, peraltro, in proposito la sentenza
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da un lato ha ritenuto la C. In teste reticente sul punto e dall'altro ne ha contraddittoriamente utilizzato le dichiarazioni per attribuire alle stesse valore di riscontro alla accusa.
Nel prosieguo del motivo di gravame si deduce che la Corte territoriale ha illogicamente svalutato la rilevanza delle contraddizioni in cui era incorsa la parte lesa nella narrazione dei fatti;
non ha tenuto conto della circostanza che la denuncia è stata presentata dopo la cessazione della relazione sentimentale tra l'imputato e la madre della ragazza, né valutato adeguatamente la deposizione del ginecologo, dr. GA. il quale aveva visitato la vittima in concomitanza con l'ultimo episodio denunciato ed ha escluso l'esistenza di qualsiasi traccia di violenza di matrice sessuale sul corpo della parte lesa.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 197 lett. d) e 233 c.p.p..
Con il motivo di gravame si ripropone l'eccezione di inutilizzabilità della deposizione della dott.sa
Paris, per la avere la stessa svolto funzioni di consulente del P.M. nel corso delle indagini preliminari.
Con il terzo motivo di gravame si denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 519 e 521
c.p..
Si deduce che per potersi configurare il delitto di violenza carnale occorre una compenetrazione, anche parziale, degli organi genitali o di altre parti del corpo con un organo genitale, mentre il solo strofinamento dell'organo genitale dell'agente su quello della vittima integra la diversa ipotesi degli atti di libidine.
Si osserva inoltre sul punto che dalle dichiarazioni rese dalla G. emerso con certezza che nel caso in esame non vi è stata penetrazione.
Con l'ulteriore mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 157
c.p., come modificato dalla L. n. 251/05.
Si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente escluso l'applicabilità della citata legge più favorevole, che ha ridotto i termini di prescrizione, e che in applicazione della stessa doveva ritenersi già maturata la prescrizione del reato.
Si denuncia, infine, la violazione ed errata applicazione dell'art. 81 cpv. c.p., con riferimento alla carenza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, nonché violazione ed errata applicazione della L 241/06 in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'indulto al reato già previsto dall'art. 521 c.p..
Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo di gravame si esaurisce sostanzialmente nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito ed è, pertanto, inammissibile.
E' noto, infatti, che alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità di sovrapporre la propria th valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi ed altresì di saggiare
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la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno. (cfr.
sez. un. 31.5.2000 n. 12, Jakani, RV 216260 ed altre) Peraltro, la sentenza è diffusamente motivata in ordine alla valutazione della attendibilità della parte lesa.
La Corte territoriale, infatti, ha esaminato analiticamente tutti i rilievi dell'appellante in ordine ad asserite contraddizioni in cui sarebbe incorsa la G. affermandone la irrilevanza, al fine di inficiare il complessivo giudizio di attendibilità della parte lesa, sia in base alla osservazione che le dedotte contraddizioni riguardano elementi marginali del narrato, sia sul rilievo che le stesse trovano di volta in volta adeguata giustificazione, come ad esempio per le discordanze tra la querela e quanto narrato dalla parte lesa nel fatto che l'istanza di punizione era stata presentata dalla madre della ragazza.
Non sussiste, inoltre, il dedotto vizio logico nella valutazione della deposizione della Colucci,
poiché il riscontro è costituito dalla mera affermazione della teste di avere notato frequentemente l'imputato in attesa all'uscita del doposcuola, mentre nel resto il contrasto tra le dichiarazioni della predetta teste e quelle della G. ha formato oggetto di adeguata valutazione.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza, nell'affermare la utilizzabilità della deposizione della dr P. ha osservato che la medesima è stata assunta quale teste, non già in ordine alla relazione che ha redatto per incarico del
P.M., "bensì su quanto da essa personalmente verificato nel corso dei colloqui avuti con la
IU, che le fu portata dalla madre perché “aveva dei problemi, delle frequenti crisi di pianto e delle assenze".
Orbene, i predetti rilievi costituiscono puntuale applicazione del consolidato principio di diritto, secondo il quale la disposizione di cui all'art. 197, comma primo lett. d), c.p.p. non prevede un'ipotesi di incompatibilità assoluta a testimoniare, ma mira solo ad evitare che chi ha svolto funzioni di ausiliario del giudice o del P.M. possa essere assunto come teste sulle conoscenze relative a fatti e circostanze appresi nell'esercizio di dette funzioni, non anche sulle conoscenze derivanti da attività diverse, quale, nel caso in esame, quella derivante dall'incarico ricevuto dalla madre della ragazza, prima che la dr. Paris assumesse le funzioni di consulente del P.M. (cfr. sez.
III, 199804752, P.M. in proc. Spina ed altri, RV 210708; conf. sez. V, 200511924, Spagnolo ed altri, RV 231703; sez. VI, 199607577, Aragozzini ed altri, RV 205887; sez. VI, 199404616, Tigani ed altri, RV 197769)
Peraltro, deve essere anche precisato che secondo l'indirizzo interpretativo più recente, ma ormai prevalente, di questa Suprema Corte, condiviso dal Collegio, "L'ausiliario del giudice o del pubblico ministero si identifica con l'ausiliario in senso tecnico, ossia con l'appartenente al personale di cancelleria e segreteria e non già con un estraneo all'amministrazione della giustizia che si trovi a svolgere di fatto, ed occasionalmente determinate funzioni previste dalla legge.
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Pertanto non riveste la qualità di ausiliario il consulente tecnico del pubblico ministero, per il quale non può valere la condizione di incompatibilità a testimoniare prevista dall'art. 197, comma primo, lett. d)." (sez. III, 200414794, Ponzio, RV 228530; conf. sez. VI, 26.4.2007 n. 33810,
Ferraro ed altri, RV 237156; nonché, sia pure con riferimento ad ipotesi diversa: sez. V, 14.1.2005
n. 11924, Spagnolo ed altri, RV 231703).
Anche il terzo motivo di gravame è infondato.
Era stato reiteratamente affermato dal più recente indirizzo interpretativo formatosi nella vigenza del titolo IX, capo I, del codice penale relativo ai delitti contro la libertà sessuale indirizzo
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interpretativo da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi considerata anche la successiva evoluzione della normativa in materia - che "Per la consumazione del delitto di violenza carnale non è richiesto il coito completo, essendo sufficiente la congiunzione degli organi genitali anche senza penetrazione." (sez. III, 198203843, Calì, RV 153194; conf. sez. III, 198812837, Savastano,
RV 180043).
Orbene, la sentenza impugnata, nella qualificazione giuridica del fatto, ha puntualmente applicato l'enunciato principio di diritto, essendo stato accertato che nei vari episodi di violenza sessuale di cui alla contestazione, si era verificato il cosiddetto coito "vestibolare" o "vulvare", mediante lo sfregamento da parte dell'imputato del proprio organo genitale su quello della ragazza, dopo che entrambi si erano denudati, fino al raggiungimento dell'orgasmo.
Il quarto motivo di gravame è inammissibile.
La doglianza del ricorrente si esaurisce nella censura della valutazione discrezionale dei giudici di merito in ordine alla entità dell'aumento di pena applicato per la continuazione;
aumento che, considerata la modesta entità dello stesso in relazione ai parametri indicati dall'art. 81 cpv. c.p. ed alla entità della pena base, non doveva formare oggetto di particolare motivazione.
Il quinto motivo di gravame è manifestamente infondato.
Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma terzo, della L. n. 251/05, nella interpretazione costituzionalmente corretta derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
393 del 2006, se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, si applicano ai processi pendenti in primo grado, mentre non si applicano ai processi già pendenti in
Corte di Appello o in Cassazione.
Il ricorrente, peraltro, nulla ha dedotto sul punto.
Nella specie la sentenza di primo grado risale 23.4.1998, sicché il termine della prescrizione è di quindici anni, ai sensi dell'art. 157, comma primo n. 3), c.p., nella formulazione vigente all'epoca del fatto, e 160 c.p..
E', infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che vi è continuità normativa tra le fattispecie criminose di cui agli art. 519 e 521 c.p. e quella di cui all'art. 609 bis e ss. c.p., attualmente vigente, sicché l'esclusione di tali fattispecie dal beneficio dell'indulto deve intendersi riferita anche a O S C U R A T A
quelle delle disposizioni abrogate, che continuano ad applicarsi in quanto più favorevoli rispetto alle previsioni dei reati esclusi dal beneficio.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 22.5.2008.
IL PRESIDENTE гоу IL CONSIGLIERE RELATORE деры про IL CANCELLIERE
DEPOSITATA IN CANCELLERA
- 3 LUG 2008 HORNS wing ELLIERE C
(Paolo Mensurat
M.
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
519 c.p., così come contestati nella originaria imputazione, rideterminando la pena inflitta al M. nella misura precisata in epigrafe.