Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui le parti, nel concordare la cessione volontaria del bene, abbiano convenuto, per il pagamento del prezzo, il versamento di una somma a titolo di acconto e salvo conguaglio, riproducendo in tal modo i criteri stabiliti dalla legge n. 385 del 1980, si è in presenza di un contratto di diritto pubblico, che conclude il procedimento amministrativo e nel quale il prezzo si sostituisce all'indennità, correlandosi però in modo vincolante ai parametri per essa stabiliti dalla legge. Ne consegue che, una volta dichiarata incostituzionale la legge citata (in quanto riproducente criteri indennitari a loro volta già dichiarati illegittimi), sorge il diritto del cedente ad ottenere la differenza fra il prezzo definitivo delle aree cedute (determinato, fino all'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, in base al criterio previsto dalla legge n. 2359 del 1865) e l'importo già percepito a titolo di acconto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10923 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO SARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SS LA NA, SS LA, SS RI LA, SS LU VI, ON MO LE, ON SI RI, ON TI, queste ultime quali eredi di SS SA NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI TRASONE 8/12, presso l'avvocato CIRIACO FORGIONE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO ROMANO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI CORNAREDO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'Avvocato FABIO LORENZONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato FORTUNATO PAGANO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1739/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato LORIA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3.11.1997 LA NA, EL, MA LA, SA AN e UC ID SI convenivano in giudizio avanti alla Corte d'Appello di Milano il Comune di Cornaredo, chiedendone la condanna, in virtù degli atti di cessione volontaria sottoscritti 118.7.1982 ed il 20.6.1982 e ratificati il 21.6.1983, al pagamento dell'indennità di espropriazione in misura pari alla differenza fra il valore venale del terreno e quanto già versato o, in subordine, fra l'importo determinato in base all'art. 5 bis della Legge 359/92 e quanto già versato.
Precisavano che, a seguito della delibera del 21.12.1979 n.502 con cui il Comune aveva approvato il progetto esecutivo inerente al terzo lotto dei lavori di sistemazione di Piazza della Libertà, erano state comprese, fra le aree da espropriare, due appartenenti ad LA NA ed a EL SI e due di proprietà di TA SI e quindi dei suoi eredi MA LA, SA AN e UC ID SI per complessivi mq. 15.288 e che, essendo state le indennità determinate ai sensi dell'art. 1 della Legge 385/80, erano addivenuti alla cessione bonaria ai sensi dell'art. 12 della Legge 865/71, accettando a titolo di acconto e salvo conguaglio le indennità provvisorie.
Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo successivamente la prescrizione decennale in quanto gli atti di ratifica degli accordi di cessione risalivano al Luglio del 1983 e le pretese indennitarie erano state avanzate, sia pure genericamente, solo nell'Ottobre del 1995.
All'esito del giudizio la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 12.5-29.6.1999, dopo aver rigettato la preliminare eccezione di incompetenza formulata dal Comune, dichiarava prescritto il diritto alla liquidazione dell'indennizzo.
Relativamente alla prescrizione, la cui questione è oggetto del presente ricorso per cassazione, osservava la Corte d'Appello che, a seguito della sentenza n. 223/83 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale d ell'art. 1 commi 1 e 2 della Legge 385/80, trovavano applicazione, sin dal giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione (28.7.1983), la previsione di cui all'art. 39 della Legge 2359/1865, che riprendeva così vigore, nonché, successivamente, l'art. 5 bis della Legge 359/92, con la conseguenza che, anche volendo accedere alla tesi più favorevole per gli attori, il termine decennale di prescrizione era iniziato a decorrere dalla data di detta pubblicazione e si era così consumato precedentemente alla prima richiesta utile pervenuta il 23.10.1995. Disattendeva poi la tesi degli attori, secondo cui, non consentendo l'art. 19 della Legge 865/71 all'espropriato di esercitare l'azione giudiziaria per la determinazione dell'indennizzo prima della relazione di stima da parte dell'apposita Commissione, non era ipotizzabile il decorso della prescrizione in epoca precedente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 67/90 che tale ostacolo aveva eliminato. Osservava, al riguardo, che le pronunce della Corte Costituzionale non rilevano ai fini del decorso della prescrizione, costituendo un impedimento di mero fatto e non già un impedimento legale.
Negava, inoltre effetto interruttivo ad una lettera del "Maggio 86" con la quale si sollecitava il conguaglio, trattandosi di missiva con data incompleta e quindi incerta, non sottoscritta e pertanto inidonea a costituire in mora il Comune, il quale peraltro aveva negato di averla ricevuta, senza che gli attori avessero fornito alcuna prova al riguardo, tale non potendosi considerare quella testimoniale richiesta e non ammessa sia perché volta a comprovare la ricezione di un atto inidoneo ad interrompere la prescrizione e sia per l'estrema genericità dei capitoli di prova, privi di riferimento alle circostanze di tempo e di luogo nonché alle persone cui i fatti da provare si riferirebbero. Escludeva infine la possibilità di ravvisare un atto interruttivo della prescrizione nelle trattative che sarebbero intercorse fra i funzionari del Comune e con alcuni legali in quanto, da un lato, non possono essere valutate alla stregua di un atto di messa in mora che richiede pur sempre un richiesta scritta e, dall'altro, non risultava in modo univoco la volontà di riconoscimento del debito, non potendo un tale riconoscimento che provenire dal Consiglio Comunale. Concludeva che, dovendosi ravvisare nella lettera pervenuta al Comune il 23.10.1995 il primo atto valido a metterlo in mora, il diritto doveva considerarsi prescritto.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione LA NA, EL, MA LA e UC ID SI nonché, quali eredi di SA AN SI, NA LE, ON MA e IA VE, deducendo cinque motivi di censura illustrati con memoria. Resiste il Comune di Cornaredo con controricorso illustrato, anch'esso, con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362/1367 e segg. C.C. nonché omessa motivazione. Lamentano che la Corte d'Appello non abbia considerato che le parti avevano inteso ancorare con un autonomo patto la determinazione del conguaglio ai criteri che sarebbero stati indicati dalle nuove leggi sostitutive di quelle dichiarate incostituzionali, precludendo così il richiamo all'art. 39 della Legge 2359/1865 e che in ordine a tale prospettazione nessuna motivazione era stata fornita dalla sentenza impugnata.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 C.C. in relazione agli artt. 1362-1367 C.C. nonché dell'art. 5 bis della Legge 359/92. Lamentano che la
Corte d'Appello non abbia tenuto conto che, avendo le parti differito al momento della emanazione di norme più favorevoli la determinazione dell'indennità definitiva, il diritto ad ottenere il conguaglio poteva essere esercitato solo dopo il verificarsi di tale condizione, con l'entrata in vigore dell'art. 5 bis della Legge 359/92 e non già sin dalla pubblicazione della sentenza n. 223/83
della Corte Costituzionale. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2395 C.C. nonché dell'art. 5 bis della Legge 359/92. Sostengono chef configurando la cessione volontaria degli immobili operata nell'ambito del procedimento espropriativo un contratto di diritto pubblico ed essendo conseguentemente il prezzo sottratto alla libera determinazione delle parti, il diritto al conguaglio non poteva che essere esercitato con l'entrata in vigore dell'art. 5 bis della Legge 359/92. Le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica in quanto prospettate, tutte, nell'ambito delle norme che disciplinano l'interpretazione dei contratti, sono infondate.
I ricorrenti in sostanza al fine di escludere l'immediata applicabilità dell'art. 39 della Legge 25.6.1865 n.2359 che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha da tempo invece riconosciuto per l'esercizio del diritto al conseguimento del conguaglio dell'indennità di esproprio a seguito della declaratoria di incostituzionalità, avvenuta con sentenza n. 223/83, della Legge 385/80 che tale conguaglio aveva previsto con esplicito rinvio ad una nuova legge da emanarsi per la sua determinazione - hanno ritenuto che non fosse stata correttamente interpretata l'effettiva volontà delle parti che, con la cessione volontaria, avrebbero inteso in realtà ancorare l'esercizio di un tale diritto all'emanazione di una nuova legge, e che tale condizione si era avverata solo con l'entrata in vigore dell'art. 5 bis della Legge 359/92. Ma una tale prospettazione, peraltro enunciata per la prima volta in questa sede, avrebbe potuto trovare ingresso nel giudizio di merito solo se la cessione fosse avvenuta in un contesto diverso e cioè al di fuori del procedimento espropriativo in atto. Nel caso in esame, invece, come risulta dallo stesso atto introduttivo riportato nell'impugnata sentenza, la cessione volontaria è intervenuta nel vigore della Legge 385/80, dichiarata poi incostituzionale, e con esplicito riferimento all'art. 12 della Legge 865/71 che tale cessione prevede nell'ambito del procedimento espropriativo. In tale contesto, in cui le parti, nel consentire alla cessione volontaria, hanno convenuto per il pagamento del prezzo il versamento di una somma a titolo di acconto e salvo conguaglio, riproducendo in tal modo i criteri stabiliti dalla Legge 385/80, si è in presenza infatti di un contratto di diritto pubblico che conclude il procedimento amministrativo e nel quale il prezzo si sostituisce all'indennità, correlandosi però in modo vincolante ai parametri per essa stabiliti dalla legge.
Da ciò consegue, che, una volta che sia stata dichiarata incostituzionale la Legge 385/80 in quanto riproduceva i criteri ì ndennitari già dichiarati illegittimi, è sorto immediatamente il diritto del cedente ad ottenere la differenza fra il prezzo definitivo delle aree cedute, determinato secondo i criteri previsti dalla Legge n.2359 del 1865 che ha ripreso così operatività, e l'importo già percepito a titolo di acconto.
Trattasì del resto di principio ormai consolidato da tempo, alla cui applicazione non osta la diversa prospettazione dei ricorrenti basata su pretese violazione dei criteri ermeneutici dettati in materia contrattuale, attesi il carattere vincolante dei parametri stabiliti dalla legge ai fini della determinazione del prezzo ed il coinvolgimento, nell'ambito del procedimento amministrativo, del contratto di diritto pubblico stipulato con la cessione. Non può, pertanto, essere seguita la tesi espressa dai ricorrenti nel tentativo, operato sul piano dell'interpretazione del contratto di cessione, di collegare solo all'entrata in vigore dell'art. 5 bis della Legge 359/92 la possibilità di esercitare il diritto ad ottenere il conguaglio.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 C.C. in relazione all'art. 19 della Legge 865/71 nonché omessa o contraddittoria motivazione. Lamentano che la
Corte d'Appello abbia ritenuto un mero ostacolo di fatto e non un impedimento giuridico all'esercizio dell'azione la disposizione dell'art. 19 della Legge 865/71, dichiarata incostituzionale solo nel 1990 con la sentenza n.67 e che consentiva tale esercizio solo dopo la relazione di stima da parte dell'apposita Commissione, senza considerare peraltro i che nessun diritto al conguaglio era consentito prima della Legge 359/92. Pure tale censura, implicitamente dedotta per l'ipotesi di rigetto dei primi tre motivi in quanto un loro accoglimento ne avrebbe comportato l'assorbimento, è infondata per due ordini di ragioni e contrastai anche qui p con la consolidata giurisprudenza formatasi al riguardo.
In primo luogo, si osserva che l'indennità determinata in via amministrativa "salvo conguaglio" ai sensi della Legge 385/80 dichiarata costituzionalmente illegittima e così pure il prezzo che tale indennità sostituisce nell'ipotesi di cessione volontaria non hanno carattere provvisorio ma definitivo e rendono esperibile l'opposizione ex art. 19 della Legge 865/71. Peraltro, anche nel caso in cui tale opposizione non venga proposta rimane integro il diritto dell'espropriato ad ottenere il conguaglio proprio perché sorto in un rapporto per legge non esaurito ma da definire, con la conseguenza che l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità di detto art. 19 ha reso possibile, come già si è osservato in relazione ai primi tre motivi, l'esercizio del diritto dell'espropriato di conseguire l'integrazione dell'indennità, secondo il valore venale del bene ovvero, in caso di cessione, secondo l'equivalente del prezzo di mercato (Cass. 3791/92;
Cass. 1890/96 e per l'ipotesi di cessione volontaria Sez. Un. 422/89;
Cass. 4- 695/89). Del resto, l'azione intesa ad ottenere l'integrazione dell'indennità non è propriamente un'opposizione alla stima, spettando, come si è già sottolineato, anche quando la liquidazione dell'indennità sia divenuta irretrattabile per il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a seguito di opposizione, con la conseguenza che essa si sottrae ai termini di decadenza di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 865/71 ed è esercitabile nell'ordinario termine decennale di prescrizione..
Le esposte considerazioni assumono carattere assorbente rispetto alla specifica censura dedotta con il presente motivo di ricorso. Ad ogni modo la pregressa vigenza dell'art. 19 della Legge 865/71, preclusivo all'esercizio del diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità e dichiarato successivamente incostituzionale con la sentenza n. 67 del 1990 nella parte in cui non consentiva appunto l'esercizio dell'azione diretta ad ottenere l'indennità prima della relazione di stima, non è qualificabile come "impedimento giuridico" a tale esercizio per gli effetti di cui all'art. 2935 C.C., ma costituiva un mero ostacolo di fatto, ovviabile attraverso la proposizione della questione di costituzionalità finalizzata alla sua rimozione con effetto retroattivo, salvo che per i rapporti già esauriti.
Trattasi del resto, anche su tale punto, di principio ormai consolidato in giurisprudenza ed espresso in particolare anche con riferimento all'art. 19 in esame (vedi al riguardo Cass. 7878/98), principio cui va data continuità in difetto di valide argomentazioni di segno contrario.
Anche sotto tale ulteriore profilo la censura non merita quindi accoglimento.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2935, 2943 e 2944 C.C.. in relazione all'art. 2697 C.C.. Sostengono
che erroneamente la Corte d'Appello abbia ritenuto che non siano stati compiuti idonei atti interruttivi della prescrizione ne' che vi sia stato un riconoscimento del credito da parte del Comune. Deducono al riguardo che a nulla rilevano sia la mancata indicazione del giorno nella lettera del Maggio 1986, potendosi ritenere compresa entro il mese di Maggio del 1986, e sia la mancata sottoscrizione, potendosi desumere, dal suo contenuto, che essa provenisse dai SI e, dal fatto che essa costituiva il seguito di altra lettera inviata dai suoi creditori il 16.4.1986, la sua ricezione. Deducono altresì che erroneamente non erano state ammesse al riguardo le prove testimoniali volte a provare che più volte, anche in preparazione dei bilanci, fu richiesto al Sindaco ed all'Assessore all'Urbanistica la definizione della pratica relativa al conguaglio e che vi fu il riconoscimento del diritto da parte dei Sindaci succedutisi nel Comune.
Anche tale censura è infondata.
Al di là della sua formale prospettazione nell'ambito della violazione di legge, con essa i ricorrenti forniscono in realtà una diversa valutazione dei fatti volta a dimostrare la presenza di atti interruttivi della prescrizione.
In tale diverso contesto devono, infatti essere lette le obiezioni riguardanti la lettera del Maggio del 1986, la cui ricezione da parte del Comune è stata ritenuta non provata dalla Corte di merito, mentre tale prova si è ritenuta invece dai ricorrenti desumibile dalla presenza di altra lettera del 16.4.1986 di cui quella in esame costituirebbe il seguito.
Trattasi, come si vede, di valutazione non sindacabile in questa sede di legittimità e che comporta, oltre tutto, l'assorbimento della specifica doglianza circa la mancanza di sottoscrizione in tale lettera, considerata dalla Corte d'Appello preclusiva per una sua qualificazione come atto di costituzione in mora ai sensi della Legge 1219 C.C. e ritenuta invece superabile dai ricorrenti anche attraverso prove orali, peraltro non specificate e comunque deducibili, semmai, per comprovare la sua avvenuta ricezione ma non per colmare la mancanza di sottoscrizione.
Sempre nell'ambito delle valutazioni di merito va ricondotta la censura riguardante la mancata ammissione della prova testimoniale intesa a dimostrare dal contenuto delle trattative intercorse con i funzionari e con i legali del Comune (o, come si sostiene in ricorso, con il Sindaco pro-tempore e con l'Assessore alla Urbanistica) l'esplicito riconoscimento del loro diritto.
La Corte d'Appello, infatti, dopo aver affermato la necessità che il riconoscimento provenga dal soggetto legittimato il quale, trattandosi di un Comune, non può che essere il Consiglio Comunale, ha evidenziato come da nessun atto risulti un tale riconoscimento da parte dell'organo competente e che irrilevante debba considerarsi ai fini in esame il comportamento tenuto dal Sindaco, dagli amministratori e dai funzionari.
È evidente, quindi, che si è in presenza di un accertamento di fatto, compiuto nell'ambito dei confini segnati dalla enunciazione di un principio espresso in ordine all'individuazione dell'organo legittimato al riconoscimento del diritto e non censurato sul piano giuridico.
Pertanto, la Corte d'Appello, avendo ravvisato nella lettera protocollata il 23.10.1995 il primo atto con il quale è stato richiesto al Comune la pretesa fatta valere con il presente giudizio, correttamente ha ritenuto prescritto il diritto per decorso del termine decennale, sia che esso venga fatto decorrere dagli atti di cessione volontaria risalenti al 1982 che alla sentenza n.223 del 21.7.1983. Il ricorso deve essere pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento dell'onorario che liquida in euro 2000,00 oltre alle spese liquida in euro 704,55. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002