Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10923
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Sentenza 25 luglio 2002

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In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui le parti, nel concordare la cessione volontaria del bene, abbiano convenuto, per il pagamento del prezzo, il versamento di una somma a titolo di acconto e salvo conguaglio, riproducendo in tal modo i criteri stabiliti dalla legge n. 385 del 1980, si è in presenza di un contratto di diritto pubblico, che conclude il procedimento amministrativo e nel quale il prezzo si sostituisce all'indennità, correlandosi però in modo vincolante ai parametri per essa stabiliti dalla legge. Ne consegue che, una volta dichiarata incostituzionale la legge citata (in quanto riproducente criteri indennitari a loro volta già dichiarati illegittimi), sorge il diritto del cedente ad ottenere la differenza fra il prezzo definitivo delle aree cedute (determinato, fino all'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, in base al criterio previsto dalla legge n. 2359 del 1865) e l'importo già percepito a titolo di acconto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10923
    Data del deposito : 25 luglio 2002

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