Sentenza 23 gennaio 1998
Massime • 1
IL reato di danneggiamento di cosa d'arte, di cui all'art. 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, rientra tra i casi che l'art. 165 c.p., primo comma ,seconda parte, eccettua dal potere del giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. Ciò in quanto il citato art.59 pone a carico del trasgressore l'esecuzione di quei lavori che il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali riterrà di prescrivergli per riparare i danni da lui prodotti alla cosa; quando la riduzione in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subito, secondo un apposito procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/1998, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DINACCI Ugo Presidente del 23/01/1998
1. Dott. PIOLETTI Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " AV US " N. 190
3. " TT DO " REGISTRO GENERALE
4. " NI LA " N. 20157/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CI GE n. Agrigento il 14.11.1942 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 3 marzo 1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Pioletti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Frangini che ha concluso per A.S.R. in ordine alla demolizione;
inammissibile nel resto.
Svolgimento del processo:
Con sentenza della Corte D'Appello di Palermo del 3 marzo 1997, confermativa di decisione del Pretore di Agrigento del 6 novembre 1995, CI GE è stata condannata alla pena di mesi quattro di arresto e L 800.000 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, per il reato di cui agli artt. 18 e 59 l. 1^ giugno 1939, n. 1089 per aver costruito un muro di recinzione in zona A di Agrigento senza la autorizzazione della soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali;
in Via Pggio Muscello di Agrigento, acc. il 2 agosto 1993.
Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione deducendo la violazione del diritto di difesa perché sull'imputazione non era stato indicato il decreto Gui-Mancini impositore del vincolo, e che i siti non erano stati raggiunti da provvedimento classificatorio come bene di interesse storico artistico;
la ricorrente, inoltre, si duole della subordinazione del beneficio alla demolizione dell'opera.
Motivi della decisione:
I primi due motivi di censura sono inammissibili per genericità in quanto ripetono quelli già dedotti con l'appello e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado (Cass. Sez. IV, 14 maggio 1982 n. 8256, Crucenzo, 155,201), senza peraltro che tal motivazione sia stata sottoposta a critica ragionata sotto profili ammissibili in questa sede.
Il terzo motivo di censura è invece fondato.
Infatti il c.d. reato di danneggiamento di cosa d'arte di cui all'art. 59 l. 1^ giugno 1939, n. 1089, oltre a prevedere sanzioni penali per il trasgressore delle disposizioni ivi indicate, pone a suo carico l'esecuzione di quei lavori che il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali riterrà di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa;
quanto la riduzione in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione del valore subito, secondo un apposito procedimento.
La particolarità della materia e la specificità della disciplina rientra nei casi che l'art. 165 c.p. eccettua (salvo che la legge disponga altrimenti dal potere del giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna).
Deve pertanto annullarsi senza rinvio la sentenza nella parte in cui sottopone alla condizione della demolizione il beneficio concesso.
È appena il caso di notare che non si è verificata prescrizione alcuna perché i lavori erano in corso sino alla sospensione del Sindaco, disposta con ordinanza del 18.11.93.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui sottopone alla condizione della demolizione la sospensione condizionale della pena, condizione che elimina;
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 1998.
Depositato in cancelleria il 7 marzo 1998