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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAVA US, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6103/2024 depositato il 29/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
CA AR ED RR - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/2800 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di SO.GE.R.T. Spa, l'intimazione ad adempiere n. 2024/2800 del 10/5/2024, notificata in data 5/7/2024 e relativa alla Tarsu dovuta al Comune di Montalto Uffugo per l'anno 2011 (per l'importo complessivo di € 278,83), deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici richiamati nella stessa (ingiunzione n. 2017/858, asseritamente notificata in data 2.10.2017, e intimazione n. 2019/323, asseritamente notificata in data 16.10.2019) ed intervenuta prescrizione.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'agente della riscossione, deducendo l'infondatezza del ricorso e producendo documentazione attestante la previa notifica dell'ingiunzione n. 2017/858 e dell'intimazione n. 2019/323, richiamati nell'atto impugnato.
Con memoria illustrativa del 19/12/2025 il ricorrente prendeva posizione sulle avverse deduzioni, in particolare contestando la validità della notifica dell'ingiunzione n. 2017/858 (eseguita presso un indirizzo diverso da quello di residenza).
La causa veniva trattata in data 8 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, l'agente della riscossione ha fornito dimostrazione dell'intervenuta notifica (in data 16.10.2019) dell'intimazione di pagamento n. 2019/323, circostanza peraltro non contestata dal ricorrente (che, nella memoria illustrativa del 19/12/2025, ha dedotto l'invalidità della sola notifica dell'ingiunzione n. 2017/858).
Va rilevato che la Suprema Corte (Cass n. 20476/2025; Cass. n. 6436/2025) ha di recente precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica.
Dalla notifica dell'intimazione n. 2019/323 discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del
D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti la validità della notifica della sottesa ingiunzione di pagamento (dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto consecutivo) e la prescrizione maturata fino alla notifica stessa.
Va poi soggiunto che l'eccezione di prescrizione per il periodo successivo è infondata, non essendo decorso il termine quinquennale tra la notifica della predetta intimazione e quella dell'intimazione oggetto della presente impugnativa.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di SO.GE.R.T. Spa, liquidate in
€ 250 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 8/1/2026
Il Giudice Monocratico
SE CA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAVA US, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6103/2024 depositato il 29/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
CA AR ED RR - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/2800 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di SO.GE.R.T. Spa, l'intimazione ad adempiere n. 2024/2800 del 10/5/2024, notificata in data 5/7/2024 e relativa alla Tarsu dovuta al Comune di Montalto Uffugo per l'anno 2011 (per l'importo complessivo di € 278,83), deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici richiamati nella stessa (ingiunzione n. 2017/858, asseritamente notificata in data 2.10.2017, e intimazione n. 2019/323, asseritamente notificata in data 16.10.2019) ed intervenuta prescrizione.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'agente della riscossione, deducendo l'infondatezza del ricorso e producendo documentazione attestante la previa notifica dell'ingiunzione n. 2017/858 e dell'intimazione n. 2019/323, richiamati nell'atto impugnato.
Con memoria illustrativa del 19/12/2025 il ricorrente prendeva posizione sulle avverse deduzioni, in particolare contestando la validità della notifica dell'ingiunzione n. 2017/858 (eseguita presso un indirizzo diverso da quello di residenza).
La causa veniva trattata in data 8 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, l'agente della riscossione ha fornito dimostrazione dell'intervenuta notifica (in data 16.10.2019) dell'intimazione di pagamento n. 2019/323, circostanza peraltro non contestata dal ricorrente (che, nella memoria illustrativa del 19/12/2025, ha dedotto l'invalidità della sola notifica dell'ingiunzione n. 2017/858).
Va rilevato che la Suprema Corte (Cass n. 20476/2025; Cass. n. 6436/2025) ha di recente precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica.
Dalla notifica dell'intimazione n. 2019/323 discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del
D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti la validità della notifica della sottesa ingiunzione di pagamento (dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto consecutivo) e la prescrizione maturata fino alla notifica stessa.
Va poi soggiunto che l'eccezione di prescrizione per il periodo successivo è infondata, non essendo decorso il termine quinquennale tra la notifica della predetta intimazione e quella dell'intimazione oggetto della presente impugnativa.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di SO.GE.R.T. Spa, liquidate in
€ 250 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 8/1/2026
Il Giudice Monocratico
SE CA