TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/12/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:07, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOVOLI Parte_1 C.F._1
LEONARDO, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER e dell'avv. RINALDI
VA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2 con il patrocinio della dott.ssa MAIORANO GESSICA e del dott. GUERCIO ANTONIO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.10.2025 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato pagina 1 di 5 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , - Per l'effetto, Controparte_1 condannare il al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei Controparte_1 giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 1.437,54 Parte_2 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Allegava la ricorrente di aver lavorato, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'Istituto scolastico e nel periodo meglio precisato in ricorso lamentando, essenzialmente, di non aver percepito nel corso dell'A.S. 2021/2022 la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, assumendo responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo e precari con supplenze annuali.
Si costituiva il convenuto variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente contestava il quantum dell'ammontare dell'importo richiesto a titolo di retribuzione professionale docente e chiedeva altresì la riunione con la causa recante n.r.g. 948/2025 promossa a diverso titolo dalla medesima ricorrente contro la stessa Amministrazione Scolastica.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna – in cui il procuratore di parte ricorrente aderiva al conteggio indicato dal in memoria - e CP_1 quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto dirsi che l'istanza di riunione non è stata ritenuta suscettibile di accoglimento tenuto conto del diverso oggetto delle domande formulate nel presente giudizio e in quello recante
R.G. n. 948/2025, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 16152/2001
e successive conformi rese in tema di giudizio di legittimità, cfr. Cass. 25288/2023) secondo cui le esigenze di celerità e di uniformità delle decisioni relative a casi identici può essere perseguito anche attraverso la trattazione simultanea alla medesima udienza delle cause, nonché in ragione del fatto che la richiesta riunione comporterebbe comunque un aggravio dei tempi di redazione della sentenza nei fascicoli riuniti, con necessità di differire la decisione in ragione del carico del ruolo e della necessità di dare priorità alle cause di più remota iscrizione.
Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
La questione è stata posta all'attenzione della Suprema Corte la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui pagina 2 di 5 alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo" (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 20015/2018).
Il ragionamento del Supremo Collegio prende le mosse dalla considerazione che l'emolumento per cui è causa, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”.
Da ciò deriva, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale, come noto, prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Giova allora ricordare come costituisce principio consolidato quello per cui le ragioni oggettive capaci di giustificare la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rilevando la caratura pubblica del datore di lavoro.
La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo dinanzi ad elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte.
Orbene, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non pare possibile aderire all'interpretazione della normativa fatta propria dal resistente CP_1 che ha escluso la ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale o fino alla conclusione dell'attività scolastica.
In effetti, la necessità di superare il contrasto tra le disposizioni sopra richiamate ed il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria rende necessario valutare interpretazioni alternative dell'art 7 C.C.N.L. Comparto scuola 2001 posto che laddove il Giudice sia chiamato ad pagina 3 di 5 interpretare una norma o una pattuizione contrattuale deve, in primis, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, tale da preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del C.C.N.L. Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.
Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il Legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
Il percorso argomentativo richiamato può essere posto alla base della presente decisione, posto che il non ha allegato alcun elemento concreto, specifico ed oggettivo dal quale si possa CP_1 desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dalla e quella resa dal docente Pt_1 titolare assente.
Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Nel caso di specie, come detto, il servizio prestato dalla docente con il contratto a termine è Pt_1 comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
Tanto chiarito – considerata l'adesione della ricorrente al conteggio indicato dal - deve CP_1 concludersi per la condanna del medesimo al pagamento a favore di a titolo di Parte_1
pagina 4 di 5 retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2021/2022 di € 1.431,72, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore compreso tra € 1.101,00, ed € 5.200,00 ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il convenuto al pagamento a favore della ricorrente a titolo di retribuzione CP_1 professionale docenti per l'A.S. 2021/2022 di € 1.431,72, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente CP_1 dichiaratisi antistatari delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:07, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOVOLI Parte_1 C.F._1
LEONARDO, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER e dell'avv. RINALDI
VA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2 con il patrocinio della dott.ssa MAIORANO GESSICA e del dott. GUERCIO ANTONIO
PARTE RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.10.2025 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato pagina 1 di 5 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , - Per l'effetto, Controparte_1 condannare il al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei Controparte_1 giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili, al momento del deposito del ricorso, in € 1.437,54 Parte_2 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Allegava la ricorrente di aver lavorato, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'Istituto scolastico e nel periodo meglio precisato in ricorso lamentando, essenzialmente, di non aver percepito nel corso dell'A.S. 2021/2022 la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, assumendo responsabilità non inferiori a quelle dei docenti di ruolo e precari con supplenze annuali.
Si costituiva il convenuto variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente contestava il quantum dell'ammontare dell'importo richiesto a titolo di retribuzione professionale docente e chiedeva altresì la riunione con la causa recante n.r.g. 948/2025 promossa a diverso titolo dalla medesima ricorrente contro la stessa Amministrazione Scolastica.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna – in cui il procuratore di parte ricorrente aderiva al conteggio indicato dal in memoria - e CP_1 quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto dirsi che l'istanza di riunione non è stata ritenuta suscettibile di accoglimento tenuto conto del diverso oggetto delle domande formulate nel presente giudizio e in quello recante
R.G. n. 948/2025, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 16152/2001
e successive conformi rese in tema di giudizio di legittimità, cfr. Cass. 25288/2023) secondo cui le esigenze di celerità e di uniformità delle decisioni relative a casi identici può essere perseguito anche attraverso la trattazione simultanea alla medesima udienza delle cause, nonché in ragione del fatto che la richiesta riunione comporterebbe comunque un aggravio dei tempi di redazione della sentenza nei fascicoli riuniti, con necessità di differire la decisione in ragione del carico del ruolo e della necessità di dare priorità alle cause di più remota iscrizione.
Tanto premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
La questione è stata posta all'attenzione della Suprema Corte la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui pagina 2 di 5 alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo" (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 20015/2018).
Il ragionamento del Supremo Collegio prende le mosse dalla considerazione che l'emolumento per cui è causa, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”.
Da ciò deriva, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale, come noto, prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Giova allora ricordare come costituisce principio consolidato quello per cui le ragioni oggettive capaci di giustificare la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rilevando la caratura pubblica del datore di lavoro.
La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo dinanzi ad elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte.
Orbene, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non pare possibile aderire all'interpretazione della normativa fatta propria dal resistente CP_1 che ha escluso la ricorrente dal godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale o fino alla conclusione dell'attività scolastica.
In effetti, la necessità di superare il contrasto tra le disposizioni sopra richiamate ed il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria rende necessario valutare interpretazioni alternative dell'art 7 C.C.N.L. Comparto scuola 2001 posto che laddove il Giudice sia chiamato ad pagina 3 di 5 interpretare una norma o una pattuizione contrattuale deve, in primis, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, tale da preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del C.C.N.L. Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.
Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il Legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
Il percorso argomentativo richiamato può essere posto alla base della presente decisione, posto che il non ha allegato alcun elemento concreto, specifico ed oggettivo dal quale si possa CP_1 desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dalla e quella resa dal docente Pt_1 titolare assente.
Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Nel caso di specie, come detto, il servizio prestato dalla docente con il contratto a termine è Pt_1 comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
Tanto chiarito – considerata l'adesione della ricorrente al conteggio indicato dal - deve CP_1 concludersi per la condanna del medesimo al pagamento a favore di a titolo di Parte_1
pagina 4 di 5 retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2021/2022 di € 1.431,72, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore compreso tra € 1.101,00, ed € 5.200,00 ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1 dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il convenuto al pagamento a favore della ricorrente a titolo di retribuzione CP_1 professionale docenti per l'A.S. 2021/2022 di € 1.431,72, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente CP_1 dichiaratisi antistatari delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5