Sentenza 9 dicembre 2010
Massime • 1
Integra il delitto di interruzione di pubblico servizio la condotta di un gruppo di manifestanti che, dopo essersi introdotto nella sede di un ente pubblico territoriale, impedisca di fatto per un apprezzabile periodo di tempo l'espletamento del servizio di portineria e compia altresì atti vandalici tali da provocare l'attivazione dell'allarme antincendio.
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Sommario: La genesi – La norma giuridica – Il soggetto attivo del reato – Il bene giuridico protetto – L'elemento oggettivo del reato – L'elemento soggettivo del reato – La consumazione e il tentativo – Le aggravanti – Lo stato di necessità – La particolare tenuità del fatto – La casistica – Il rapporto con gli altri reati o illeciti amministrativi – I profili procedurali – La competenza – Le condizioni di procedibilità – L'arresto, il fermo, le misure cautelari – Le cause di improcedibilità – Le cause di estinzione del reato – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie – Perdono giudiziale ed esito positivo della prova – Altre cause di estinzione del reato – Note …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2010, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2010 |
Testo completo
015 55 / 1 1
M REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Sez. 2110Sent. n. se Composta da: z.
PU - 9/12/2010 Giovanni de Roberto
- Presidente -
Antonio Agrò R.G.N.17551/10
- consigliere -
Tito Garribba
- consigliere -
- consigliere -- Giovanni Conti
Anna Maria Fazio - consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:LU SA
avverso la sentenza del 21 dicembre 2009 della Corte di Appello di Venezia emessa nei suoi confronti visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Maria Fazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F.M.
Iacoviello, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. E.Vassallo, sostituito dall'avvto AV SQUARCIA
E.avama..che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma di quella pronunciata in data 5 aprile 2006 da quel Tribunale, ribadiva la responsabilità di LU SA per i delitti di interruzione di un pubblico servizio,( capo A), invasione di edificio pubblico ( capo B), procurato allarme (capo D), e violenza privata ( capo E); escludeva la sussistenza del contestato delitto di danneggiamento e pertanto rideterminava la pena, riducendola a mesi sei di reclusione.
La Corte faceva propria la ricostruzione dei fatti, operata dal primo giudice, secondo cui il RI a volto scoperto, si era posto a capo di un gruppetto di
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gli attivisti avevano cosparso il pavimento di letame, fatto scoppiare del fumogeni, provocando la attivazione dell'impianto antifumo e costringendo, pertanto, il personale ad uscire;
inoltre essi avevano imbrattatto gli arredi dell'edificio, ed intimato ad una dipendente di abbandonare la postazione di lavoro.
Ricorre il AS e deduce che la erroneità in diritto della pronuncia che ha riconosciuto la sussistenza del reato di cui all'art. 340 cp, essendo certo, al contrario che non era stata turbata la normale attività dell'ufficio e che comunque il servizio di portierato, per quanto intralciato, non aveva avuto alcuna influenza sull'andamento della attività lavorativa svolta nell'edifico dagli altri impiegati. Denuncia, ancora, che non era stata spiegata la sua qualità di organizzatore della condotta altrui.
Con il secondo motivo, esclude, poi, la ricorrenza del delitto di cui all'art. 633 cp poiché i manifestanti non si erano introdotti abusivamente, ma avevano fatto regolare ingresso, non esercitando alcuna violenza;
sottolinea che la corte ha identificato nell'attività delittuosa in parola la diversa e successiva condotta di protesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1.
Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza relativo alla 2.
individuazione dei presupposti per delitto di cui all'art. 340 cp. La Corte di
Appello, con valutazioni di merito, esposte con adeguata e ragionevole
Af motivazione, ha ritenuto che la attivazione del servizio antincendio, di per sé, costituisse interruzione del pubblico servizio. a prescindere dal numero dei dipendenti che avevano lasciato il posto di lavoro e che il servizio di portineria, di fatto inibito dalla azione del gruppo dei disobbedienti, per la serie di azioni vandaliche poste in essere, fosse una componente dell'attività lavorativa, in quanto inserito nell'organizzazione dei processi lavorativi, con mansioni specifiche sia di sorveglianza, che di smistamento della posta e di ricezione del pubblico. Tali elementi di fatto, uniti alla osservazione che, comunque, il servizio era stato sospeso non per un tempo minimo, ma per un apprezzabile periodo, per la necessaria pulizia, funzionale alla riapertura dei locali al pubblico, integrano senz'altro l'ipotesi penalmente rilevante ex art. 340 cp Il reato di
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interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità è attuato
2 mediante una condotta che in qualsiasi modo incida sui mezzi e misure organizzative predisposte per il funzionamento del pubblico servizio, anche nel caso che si verifichi una temporanea alterazione, come nella specie avvenuto. I)
AS, sul punto, peraltro ribadisce quanto già enunciato con i motivi di appello, cui come detto la Corte ha dato risposta, che è sorretta da iter argomentativo logico ed esaustivo e come tale insindacabile.
3. Parimenti inammissibile è il motivo con cui si contesta il difetto di prova della aggravante di cui al secondo comma dell'art. 340 cp, posto che il giudice distrettuale ha esplicitamente indicato il ruolo del AS, che dava disposizioni agli altri componenti del gruppo e sostanzialmente ordinava, ubbidito, le azioni da compiere e la sequenza delle stesse, sicchè la censura è del tutto smentita dalla sola lettura della pronuncia, nei cui confronti, peraltro, il ricorrente si è limitato ad una generica denuncia di insufficienza, senza alcun confronto dialettico con quanto esposto e valutato. 4. Non ha fondamento il secondo punto del ricorso, che denuncia la erronea applicazione dell'art. 633 cp.
È, invero, principio più volte affermato da questa giurisprudenza di legittimità che l'elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici non è costituito dall""occupazione" (che è una delle finalità illecite dell'invasione), ma dall""invasione", ossia l'accesso dall'esterno nell'altrui immobile, che non deve essere del tutto momentaneo, ma che tuttavia non richiede una protrazione per
Af un periodo di tempo indefinito.
Nel caso in esame, la corte ha messo in rilievo che l'ingresso dei manifestanti nell'edificio, avvenuto per scopi diversi dal normale, ossia avvenuto non per fruire delle prestazioni o dei servizi amministrativi forniti, ma per lo scopo specifico di occuparlo e trarne un vantaggio, costituito dalla manifestazione di protesta, integrava la condotta delittuosa in esame;
così ragionando il giudice distrettuale ha esattamente individuato il discrimine tra l'ingresso legittimo nell'edificio, collegato alla peculiare natura dello stesso e destinato al pubblico in ragione della sua funzione di sede di uffici amministrativi, e quello costituente invasione, dovendosi escludere la volontà dell'ente pubblico di consentire la introduzione per fini diversi da quelli istituzionali.
Non ha,quindi, alcun pregio la deduzione che l'ingresso non fosse illegittimo perché avvenuto in un edificio pubblico, destinato a ricevere gli utenti,
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conclusione che se adottata imporrebbe la inaccettabile conseguenza
3 dell'impossibilità di configurare il delitto in esame in tutti i casi che la p.o. sia un ente pubblico.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in Euro 1000.
Inoltre, il Casariyè tenuto a rifondere alla parte civile Regione Veneto le spese di questo grado di giudizio, he si liquidano in € duemila, oltre spese generali, Iva e
CPA
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende, nonché a rimborsare alla parte civile Regione
Veneto le spese di questo grado che liquida in € 2.000, oltre spese generali, IVA
e CPA.
Così deciso il 9 dicembre 2010.
Galerie Quna Havie for Anna Maria Fazio Giovanni de Roberto
Consigliere estensore Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
oggi 20 GEN 2011
BUL CANCELLIERE CI SUPER
L a Scalia
نعSee
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