Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 febbraio 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 maggio 2003 |
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 16/10/1980 n. 381785 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 16 ottobre 1980
La Federazione ..... ha chiesto chiarimenti sulla portata delle disposizioni di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 e in particolare sulle modalita\' di emissione dei documenti accompagnatori dei beni viaggianti nell\'ipotesi di trasporto di prodotti agricoli acquistati nei mercati generali o nei mercati all\'ingrosso. Al riguardo si fa presente quanto segue: 1) ai sensi dell\'art. 1, penultimo comma, del D.M. 29 novembre 1978 recante norme di attuazione del citato decreto n. 627, per i trasporti di prodotti ortoflorofrutticoli e ittici ceduti nei mercati generali o all\'ingrosso da commissionari o commercianti all\'ingrosso, e\' prevista l\'utilizzazione di un particolare …
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Giurisprudenza • 19
- 1. Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4993Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico Dott.ssa Ornella Mannino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 604/2018/2024 R.G. TRA rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di Parte_1 costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Marica Sorrentino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Poderia (SA) alla via Corso Vittorio Emanuele n. 19; – attrice – CONTRO 1 – in persona del Sindaco pro tempore – rappresentato e Controparte_1 difeso, …Leggi di più...
- principio di soccombenza·
- art. 2043 cod. civ.·
- art. 1 Cost.·
- diritto di voto·
- spese processuali·
- danno non patrimoniale·
- risarcimento danni·
- incompetenza territoriale·
- onere della prova·
- prova testimoniale
- 2. TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 97Provvedimento: Pubblicato il 05/03/2026 N. 00097/2026 REG.PROV.COLL. N. 00230/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso avente numero di registro generale 230 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da - Maria Rosaria Carbone, Gabriella Carmela Francesca Galli, rappresentate e difese in giudizio dagli avvocati Francesco Bonito Oliva, Francesco Buscicchio, con domicilio digitale in atti di causa; contro - Comune di Bernalda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Franco …Leggi di più...
- art. 6 legge n. 40/1979·
- art. 130 cod. proc. amm.·
- principio di conservazione del risultato elettorale·
- art. 73 cod. proc. amm.·
- schede ballerine·
- art. 2729 codice civile·
- contenzioso elettorale·
- prova di resistenza·
- principio di strumentalità delle forme·
- art. 48 d.P.R. n. 570/1960·
- eccesso di potere·
- art. 130, comma 8, cod. proc. amm.·
- art. 66 cod. proc. amm.·
- art. 1, 3, 48, 55, 97 Costituzione
- 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/07/2021, n. 5184Provvedimento: Pubblicato il 07/07/2021 N. 05184/2021REG.PROV.COLL. N. 00701/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 701 del 2021, proposto dal signor EL TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte, UI Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Sistina n.121, contro il Comune di Procida, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Contieri, con domicilio digitale come …Leggi di più...
- art. 20 d.P.R. n. 570/1960·
- art. 49 e 63 d.P.R. n. 570/1960·
- revisione delle liste elettorali·
- spedizione delle cartoline avviso·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato·
- art. 30 d.P.R. n. 223/1967·
- diritto elettorale·
- voto domiciliare·
- motivi aggiunti nel ricorso·
- segretezza del voto·
- prova di resistenza·
- principio di strumentalità delle forme·
- art. 6 l. n. 40/1979·
- annullamento delle elezioni·
- principio di pubblicità delle operazioni elettorali
- 4. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/02/2021, n. 164Provvedimento: N. R.G. 984/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO di L'AQUILA La Corte, composta dai seguenti Magistrati Dott. Giuseppe Iannaccone Presidente Dott. Carla Ciofani Consigliere rel. est. Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 984/2020 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 19.01.2021 vertente TRA elettivamente domiciliato in Teramo, presso e nello studio dell'avv. Parte_1 Giannicola Scarciolla che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso introduttivo. RICORRENTE E (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE Controparte_1 DI TERAMO) in persona del ministro pro …Leggi di più...
- perdita elettorato attivo·
- rito sommario di cognizione·
- estinzione pena·
- ricorso elettorale·
- art. 32 TU 223/1967·
- art. 47 L. 354/1975·
- pena accessoria·
- interdizione dai pubblici uffici·
- affidamento in prova·
- giurisdizione Corte d'Appello
- 5. TAR Napoli, sez. II, sentenza 11/01/2021, n. 170Provvedimento: Pubblicato il 11/01/2021 N. 00170/2021 REG.PROV.COLL. N. 03721/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3721 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da IC TO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Orazio Abbamonte e Luigi M. D'Angiolella, con domicilio eletto in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori; contro - COMUNE DI PROCIDA, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Contieri, con domicilio eletto in Napoli alla Via …Leggi di più...
- voto domiciliare·
- compensazione spese processuali·
- segretezza del voto·
- annullamento operazioni elettorali·
- principio di strumentalità delle forme·
- art. 30 e 32 d.P.R. n. 223/1967·
- sostituzione presidenti di seggio·
- violazione art. 6 legge n. 40/1979·
- spedizione cartoline AIRE·
- revisione liste elettorali·
- nuovi residenti irregolari
Versioni del testo
- Titolo I : Modifiche al testo unico 20 marzo 1967, n. 223, delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
- Articolo 1Art. 1.
L'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' sostituito dal seguente:
"I cittadini italiani che vengono cancellati dalla anagrafe della popolazione residente del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune da cui sono emigrati, sempreche' conservino i requisiti per essere elettori.
I cittadini di cui al primo comma possono chiedere, in ogni momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale e' iscritto il coniuge.
I cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso dei requisiti per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti e di essere reiscritti, se gia' cancellati, nelle liste elettorali, sebbene non risultino compresi nell'anagrafe della popolazione residente del comune.
La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorita' consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste elettorali risultava iscritto il richiedente all'atto della emigrazione, e del comune di nascita dei suoi ascendenti o del comune nella cui anagrafe elettorale e' iscritto il coniuge.
Per le cittadine straniere residenti all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, la domanda deve essere inviata, con le modalita' di cui sopra, al sindaco del comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi e' iscritto.
Il sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi di cui ai cumuli precedenti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al quarto comma. Alla domanda deve essere allegato atto certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana.
Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali". - Articolo 2Art. 2.
All' articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 , sono apportate le seguenti modifiche:
al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:
"5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di eta' o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato e' in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi o, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1).";
il quinto comma e' sostituito dai seguenti:
"Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.
Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5), unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e' ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito".