Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
La mancanza di motivazione in ordine alla durata dell'obbligo di presentazione imposto con il provvedimento del Questore comporta la nullità della relativa ordinanza di convalida, con conseguente sospensione dell'efficacia del provvedimento impositivo nel periodo intercorrente tra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 20783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20783 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/04/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 614
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 30923/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL AL, N. IL 21/12/1965;
avverso l'ordinanza n. 800/2009 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del 23/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette le conclusioni del PG: rigetto del ricorso.
OSSERVA
ON VA propone, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il gip del tribunale di Treviso ha convalidato il provvedimento del questore della medesima città in data 20.5.2009 con cui si obbligava il predetto a presentarsi alla Questura in occasione delle partite del Treviso ad esclusione delle amichevoli nel periodo compreso nei 45 minuti prima del loro termine per la durata di anni quattro. Deduce in questa sede il ricorrente:
1) difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura;
2) difetto di motivazione in ordine alla necessità di predisporre la misura di prevenzione;
3) difetto di motivazione sulla congruità della misura. Il ricorso merita accoglimento limitatamente al terzo motivo. Il primo motivo si appalesa, infatti, infondato in quanto, come affermato dal PG della Corte, i requisiti di necessità e urgenza sono richiesti soltanto nel caso in cui la misura di prevenzione abbia avuto esecuzione nel periodo compreso tra la notifica del decreto del questore e la convalida.
Quanto al secondo motivo la necessità della misura è stata correttamente desunta dalla pericolosità della condotta del prevenuto consistita nell'aggressione nei confronti dei sostenitori della squadra impugnando una cintura. Non vi è effettivamente, invece, alcuna motivazione in ordine alla durata dell'obbligo di presentazione che, come indicato dalle sezioni unite di questa Corte (n. 44 273 del 12 novembre 2004, RV 229110) deve essere ragionevolmente commisurata alle condizioni che la giustificano. Il provvedimento del gip dev'essere quindi annullato con rinvio per nuovo esame sull'aspetto da ultimo affrontato.
Nelle more del nuovo giudizio di convalida deve ritenersi sospesa l'efficacia del provvedimento del questore limitatamente agli obblighi di presentazione.
All'uopo ritiene il Collegio, pur consapevole di un diverso orientamento sostenuto in altre decisioni di questa Sezione, di doversi uniformare, condividendone le ragioni, alla decisione delle S.U. n. 4443 del 29/11/2005 Rv. 232712 secondo cui il provvedimento impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio.
Diversamente si finirebbe per negare le ragioni stesse della convalida ravvisabili nella necessità di pervenire nel termine stabilito al controllo da parte dell'autorità giudiziaria sui presupposti per l'emissione del provvedimento, che si pone, nel rispetto dei principi costituzionali, come condizione imprescindibile per l'efficacia del decreto questorile.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Treviso per nuovo esame.
Dichiara sospesa l'efficacia del decreto del questore di Treviso in data 20.5.09 limitatamente agli obblighi di presentazione. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al questore di Treviso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010