Sentenza 27 aprile 2004
Massime • 1
In tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, l'unico obbligo di motivazione che compete al P.M. è quello attinente ai presupposti del vincolo e quindi della configurabilità del reato con specificazione della relativa ipotesi normativa, potendo a tal fine anche allegare al proprio decreto gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento. (Fattispecie nella quale, in sede di convalida, il P.M. aveva indicato gli articoli che si ipotizzavano violati ed aveva allegato al proprio decreto il verbale di P.G. espressamente richiamato dal quale risultava la fattispecie concreta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2004, n. 28051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28051 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco Presidente del 27/04/2004
Dott. LEONASI Raffaele Consigliere SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere N. 943
Dott. OLIVA Bruno Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere N. 48012/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. Tribunale di Avellino nel procedimento penale;
a carico di:
LF BR;
avverso l'ordinanza 2/12/03 Tribunale di Avellino;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 2/12/03 il Tribunale di Avellino, adito dallo indagato LF BR in sede di riesame del decreto di convalida di sequestro ex art. 355 c.p.p., operato dai Carabinieri del N.A.S. di Salerno, di documentazione, concernente l'attività di uno studio professionale in relazione all'ipotesi criminosa ex art. 348 c.p., annullava il provvedimento impugnato e ordinava la restituzione all'avente diritto dei documenti repertati. Osservava il Tribunale che il decreto era viziato da nullità, in quanto non conteneva l'indicazione dell'ipotesi concreta di reato per cui si procedeva, ma solo il mero richiamo dell'articolo di legge violato, senza alcun riferimento temporale spaziale e contenutistico, che non consentiva di apprezzare l'esistenza o meno del "fumus commissi delicti". Riteneva che non potesse soccorrere il potere integrativo, riservato al giudice del riesame, in quanto trattandosi di sequestro probatorio, l'iniziativa competeva all'organo dell'accusa, e non era consentito al Tribunale individuare il concreto comportamento ascritto.
Avverso tale decisione ricorre il P.M., denunziandone la violazione degli artt. 355 e 324 c.p.p.. Il tribunale aveva confuso il decreto di sequestro probatorio con il sequestro effettuato dalla p.g. e convalidato dal P.M., per il quale era sufficiente il riferimento agli atti redatti dalla p.g. e l'indicazione della norma violata, e aveva esulato dai suoi compiti disponendo la restituzione delle cose in sequestro, interferendo in tal modo sullo sviluppo dell'istruzione probatoria. La doglianza è fondata.
Ai fini della convalida di un sequestro probatorio, a cui sia addivenuta la polizia giudiziaria, è necessario che i fatti per i quali viene disposto il vincolo vengano in qualche modo indicati, onde consentire opportuna difesa ed eventuale controllo in sede di riesame circa la possibilità di sussumere gli stessi in una determinata figura criminosa, nonché in ordine al rapporto tra la cosa o le cose sequestrate ed il fatto-reato.
Poiché peraltro nella fase delle indagini preliminari il P.M. non è tenuto a formulare l'imputazione, è sufficiente che la condotta, per cui si procede, possa essere individuata anche attraverso le emergenze degli atti della p.g., alle quali l'organo dell'accusa faccia riferimento;
ne' in tal caso si realizzerebbe violazione dei diritti della difesa, la quale è garantita dalla consegna del verbale della polizia, e comunque dalla notifica del decreto del P.M. e dal successivo deposito ex art. 324/6 c.p.p.. Per le svolte considerazioni può quindi affermarsi che nel convalidare un sequestro probatorio l'unico obbligo di motivazione, che compete al P.M. del resto in conformità al dettato dell'art. 355/2 c.p.p., è quello attinente ai presupposti del vincolo, e quindi alla configurabilità del reato con specificazione della relativa ipotesi normativa (Cass. 23/8/94 n. 0 2015 rv. 198790; 6/8/98 n. 0 3774 rv. 211289; 8/6/00 n. 0 2108 rv. 216366). Orbene nel caso in esame il P.M. si è attenuto a quanto sopra, segnalando l'articolo che si ipotizzava violato (art. 348 c.p.), ed allegando al proprio decreto gli accertamenti espressamente richiamati, i quali di conseguenza ne sono diventati parte integrante;
d'altro canto dal verbale di p.g. risulta la fattispecie concreta: esercizio da parte dell'indagato della professione medica odontoiatrica in assenza del titolo abilitativo.
All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004