Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2004, n. 28051
CASS
Sentenza 27 aprile 2004

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In tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, l'unico obbligo di motivazione che compete al P.M. è quello attinente ai presupposti del vincolo e quindi della configurabilità del reato con specificazione della relativa ipotesi normativa, potendo a tal fine anche allegare al proprio decreto gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento. (Fattispecie nella quale, in sede di convalida, il P.M. aveva indicato gli articoli che si ipotizzavano violati ed aveva allegato al proprio decreto il verbale di P.G. espressamente richiamato dal quale risultava la fattispecie concreta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2004, n. 28051
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28051
    Data del deposito : 27 aprile 2004

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