Sentenza 4 luglio 2007
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 504 del 1995 è a forma vincolata e consiste nel trasporto dei prodotti petroliferi senza la prescritta documentazione ovvero con documentazione irregolare, in violazione del sistema di documentazione che segue tali prodotti dal momento dell'ingresso nel territorio dello Stato o dal momento dell'estrazione dalla fabbrica sino al momento del consumo, essendo interesse tutelato dalla norma quello del controllo sui movimenti dei prodotti suddetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2007, n. 36608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36608 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 04/07/2007
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1989
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 18032/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. BA AE, nato a [...] il [...];
2. RA MA CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 1.3.2007 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv.to Enrico Falcolini, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza dell'1.3.2007, confermava la sentenza 5.4.2005 del Tribunale monocratico di Benevento, che aveva affermato la responsabilità penale di RD AE e AS MA CO in ordine ai reati di cui:
- al D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 40 e 49 per avere - il primo in qualità di trasportatore ed il secondo di rappresentante legale della società che aveva disposto l'operazione di trasporto - trasportato e fatto trasportare gasolio combustibile con documentazione falsa, in quanto indicante un quantitativo di 2.000 litri in luogo dei 3.059 litri effettivamente trasportati - acc. in Campoli del Monte Taburno, il 9.4.2002;
- al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 46 per avere alterato i sigilli apposti al contatore volumetrico dell'autocisterna con la quale veniva trasportato il gasolio e, riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., aveva condannato ciascuno alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi nove di reclusione. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i condannati, i quali - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - hanno eccepito l'insussistenza dei reati, in quanto:
- vi sarebbe stato "un mero errore nel carico del prodotto trasportato, determinato presumibilmente dal cattivo funzionamento dello strumento di misurazione del deposito" e nessun quantitativo di gasolio sarebbe stato sottratto al pagamento della relativa accisa, poiché "la eccedenza riscontrata nella cisterna era compensata e giustificata dalla deficienza accertata nel deposito della società";
- nessuno dei verbalizzanti escussi al dibattimento era stato in grado di specificare "quali e quanti sigilli mancassero" sul misuratore dell'autocisterna;
- i giudici del merito erroneamente avrebbero equiparato la ipotesi di trasporto di prodotti petroliferi senza documentazione a quella di trasporto con documentazione irregolare, in una situazione in cui comunque sussisteva la prova piena della lecita provenienza del gasolio.
All'udienza odierna il difensore ha chiesto il rinvio della trattazione del processo, intendendo aderire all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali, ma il Collegio non ha accolto la richiesta, stante l'imminenza della prescrizione (9.10.2007).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché parzialmente articolato in fatto e manifestamente infondato.
1. Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 49 prevede che:
"I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino è della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza, In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta" (comma 1). "Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00 ..." (comma 2).
Alla stregua di tali disposizioni, deve rilevarsi che il reato di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 49 è a forma vincolata e consiste nel trasporto dei prodotti petroliferi senza la prescritta documentazione ovvero con documentazione irregolare, in violazione del completo sistema di documentazione che segue tali prodotti dal momento dell'ingresso nel territorio dello Stato o dal momento dell'estrazione dalla fabbrica sino al momento del consumo. L'interesse tutelato è il controllo sui movimenti dei prodotti petroliferi e nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto si assume in ricorso, legittimamente non è stato applicato il disposto di cui all'anzidetto art. 49, comma 2, in quanto non risultano dimostrati la legittima provenienza del quantitativo di gasolio trasportato in eccesso ed il regolare assolvimento dell'imposta ad esso relativa.
2. La sussistenza del delitto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art.46, comma 1 - lett. a), è stata illustrata dai giudici del merito con argomentazioni logiche ed esaurienti, essendo stata inconfutabilmente riscontrata dai verbalizzanti "l'assenza di buona parte dei sigilli" sul contatore volumetrico dell'autobotte ed avendo già il Tribunale razionalmente disatteso la tesi difensiva della "rottura accidentale dei sigilli medesimi nel corso della normale utilizzazione del veicolo".
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che le parti "abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art.616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonché,
per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno di essi al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2007