Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
Il conducente di un veicolo, quando intende cambiare direzione di marcia, ha l'obbligo di segnalare il cambio di direzione, derivante sia dallo spostarsi nell'ambito della carreggiata occupata in senso longitudinale, che dall'impegnare altri percorsi. Infatti Il concetto di direzione di marcia, di cui all'art. 154 C.d.S. indica la traiettoria seguita dal mezzo circolante, e non il "verso" o il "senso di marcia", che mostrano, invece, nell'ambito di una direzione, il lato dal quale la stessa è impegnata. (Fattispecie in cui è stato individuato un profilo di colpa nel comportamento del conducente che, dovendo cambiare direzione di marcia per effettuare il sorpasso a destra, non si assicurava di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada , tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e nel non aver segnalato con sufficiente anticipo la sua intenzione).
Commentario • 1
- 1. Sorpasso a destra: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2002, n. 4825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4825 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giovanni Silvio COCO Presidente
dott. Francesco MARZANO Componente
dott. Carlo Giuseppe BRUSCO "
dott. Alfonso CHILIBERTI "
dott. Luisa BIANCHI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) OR TA n. il 23/05/1955;
avverso sentenza del 28/09/2001 Corte Appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Chiliberti Alfonso;
Udito il procuratore Generale in persona del dr. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. G. Paolo Filiani, in sostituzione dell'Avv. Gaetano Viceconte, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore Avv. Scarabattolo che ha chiesto accogliersi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 7.12.2001 OR TA ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 28.9.2001 che confermava la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, che 1'aveva condannata alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 589 c.p. aggravato dall'inosservanza dell'art. 154, comma 1, lett. A) e B), del codice della strada, con le attenuanti generiche prevalenti, con i doppi benefici di legge e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi due. Con la stessa sentenza veniva condannata al risarcimento dei danni, da determinarsi in separata sede, nella misura del 50 per cento, in favore della parte civile.
Lamenta la ricorrente che l'art. 154 è inconferente nel caso di specie, che è invece regolato dall'art. 143, comma 7^, il quale prevede che il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. La stessa lamenta pertanto che non poteva esservi condanna in assenza di qualsivoglia violazione da parte sua. Lamenta altresì che, a tutto voler concedere, non vi sono elementi per attribuire al solo comportamento di essa imputata l'infausto evento. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ad avviso del collegio è stata rettamente contestata l'ipotesi dell'art. 154 in quanto nessuna violazione dell'art. 148 vi è stata:
la OR ben poteva superare sulla destra il veicolo che la precedeva, che aveva segnalato di svoltare a sinistra, ma il profilo di colpa che le si deve attribuire consiste nell'inosservanza dell'art. 154, e precisamente, dovendo cambiare direzione di marcia per effettuare il sorpasso a destra, nel non essersi assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e nel non aver segnalato con sufficiente anticipo la sua intenzione. Ed infatti il concetto di "direzione di marcia", che spesso è impropriamente usata come sinonimo di "verso" o "senso" di marcia, sta ad indicare la traiettoria seguita dal mezzo circolante, sì che il cambio di direzione può consistere tanto nello spostarsi nell'ambito della carreggiata in senso longitudinale impegnata, quanto nell'impegnare altri percorsi, mentre il senso o verso di marcia sta ad indicare, nell'ambito di una direzione, il lato dal. quale la stessa è impegnata: che questo sia il significato del termine è reso più evidente dal fatto che il cambio di direzione è posto nell'art 154 c.s. in alternativa con il cambio di corsia, che è l'ipotesi prevista quando la carreggiata è suddivisa in corsie. Ed è questo il valore che deve attribuirsi al termine quando viene usato in senso proprio (cfr.Cassazione penale, sez. IV, 27 maggio 1988, Ruberti, Cass. pen 1989, 1299: '"Costituisce cambiamento di direzione, ai fini della previsione di cui all'art. 111 c. strad., ogni sensibile spostamento della traiettoria di marcia che possa determinare una situazione e pericolo per i veicoli che seguono". (Fattispecie in tema di sorpasso] Cassazione penale, sez. 4^, 12 giugno 1991, Caddeo, Cass. pen. 1992 3114: "Il conducente di un veicolo, quando intende cambiare direzione di marcia non ha soltanto l'obbligo di segnalare il cambio di direzione, ma anche quello di accertarsi, attraverso lo specchio retrovisivo, prima di iniziare la manovra, se la stessa possa creare pericoli di collisione con il veicolo in precedenza affiancato". (Fattispecie relativa ad un sinistro stradale causato da un autocarro che mentre procedeva affiancato ad un ciclomotore che stava sorpassando aveva deviato verso destra, tagliando la strada al suddetto ciclomotore con il quale era venuto a collisione). Del tutto inconferente è poi l'argomento sostenuto secondo cui non sarebbe possibile stabilire se ed in che modo la condotta dell'imputata avrebbe da sola potuto cagionare la morte, di tal che non dovrebbe esserci responsabilità penale in caso di colpa concorrente, in quanto esso è in stridente contrasto con la normativa positiva.
Il ricorso va pertanto rigettato, e la relativa declaratoria comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento delle spese del grado in favore della costituita parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese del grado sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1430, di cui euro 130 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 FEBBRAIO 2003.