Art. 1. 1. E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, nella quale confluiscono la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117 , e il regio Conservatorio Sant'Anna di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 1908.
2. Essa e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
NOTE
Note all' art. 1:
- La legge n. 117/1967 concerne l'istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.
- Il R.D. 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, ha approvato lo statuto organico e il ruolo del personale del regio Conservatorio femminile di S. Anna in Pisa.
- Il R.D. n. 1592/1933 ha approvato il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
2. Essa e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
NOTE
Note all' art. 1:
- La legge n. 117/1967 concerne l'istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.
- Il R.D. 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, ha approvato lo statuto organico e il ruolo del personale del regio Conservatorio femminile di S. Anna in Pisa.
- Il R.D. n. 1592/1933 ha approvato il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.