Sentenza 26 novembre 2015
Massime • 1
Il delitto di ricettazione e quello di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi possono concorrere in caso di falsificazione di documento in bianco, già oggetto di furto, successiva alla ricezione dello stesso, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità. (Nella specie, relativa alla falsificazione di un modulo di carta di identità precedentemente rubato, la S.C. ha evidenziato la diversità dei beni giuridici protetti e delle stesse condotte, essendo tra l'altro il possesso ex art. 648 cod. pen. qualificato proprio dalla provenienza delittuosa della res, condizione non prevista dall'art. 497 bis. cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2015, n. 48294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48294 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2015 |
Testo completo
ACL 48 2 9 4/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26.11.2015 SENTENZA N.1465/2015 REGISTRO GENERALE N. 22659/2014 Composta dagli ill.mi sig.ri: 1) dr Franco Fiandanese. PRESIDENTE 2) dr. TO Prestipino rel. CONSIGLIERE 11 3) dr. Luigi Agostinacchio "1 4) dr. Lucia Aielli 5) dr. Sandra Recchione "1 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: EG ON n. il 25/10/1958 avverso la SENTENZA della Corte di Appello di CATANZARO del 06/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere dr. TO Prestipino Udito il Procuratore Generale in persona del dr. MA Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
1. Ricorre RI TO, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 6.3.2014, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal giudice monocratico del Tribunale di Cosenza per i reati di cui agli artt. 648 e 497 bis cod. pen.
2.Secondo l'accusa, l'imputato avrebbe ottenuto da tale DU VA l'interessamento per cambiare in banca un assegno circolare intestato a PO MA, rappresentandogli che l'interessata non disponeva di un conto corrente. Una donna presentatasi con le generalità della PO presso l'agenzia di Cosenza della banca Popolare di Bari, accompagnata dal DU, che ben conosceva la direttuce della stessa agenzia, aveva quindi cercato di incassare il titolo, ma l'operazione era stata bloccata perché era stata accertata la falsa identità della presentatrice e la contraffazione del documento di riconoscimento dalla stesso esibita in banca.
2.1.Il RI, che il DU aveva dichiarato di conoscere con le generalità di CO TO, era stato quindi identificato come l'autore della richiesta di negoziazione dell'assegno.
2.2. La Corte di merito ha confermato la valutazione di attendibilità del DU, in ragione del rischio a cui il teste si sarebbe esposto negoziando per proprio conto il titolo presso un'agenzia bancaria dove era ben conosciuto, della supposta linearità del suo racconto, e dell'assenza di ragioni di astio nei confronti dell'imputato.
3.La difesa eccepisce anzitutto il concorso apparente tra le due norme incriminatrici di cui agli artt. 648 e 497 bis cod. pen. tra le quali sussisterebbe un rapporto di specialità; rileva poi che del tutto illogicamente la Corte di merito avrebbe ribadito il giudizio di attendibilità del DU, senza nemmeno rispondere ai puntuali rilievi formulati al riguardo nell'atto di appello. Considerato in diritto 1.In punto di diritto, è erronea l'affermazione difensiva secondo cui i due capi di imputazione si riferirebbero ad una stessa condotta attiva, essendo ovvio che la falsificazione del modulo di carta di identità oggetto di furto in danno di CA EL sia successiva alla ricezione dello stesso supporto cartaceo, ancora "in bianco" al momento del furto. Nel caso di specie il possesso del documento è stato quindi preceduto dalla ricettazione del modulo che, in un successivo momento, l'agente ha contraffatto o concorso a contraffare. Ci si trova quindi in presenza di due differenti condotte che integrano l'uno e l'altro reato. (cfr., in termini, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 42737 del 2015). Né osta a tale ricostruzione l'apparente identità della data del commesso reato con riferimento ad entrambe le ipotesi delittuose in contestazione, dal momento che l'accusa disegna un arco temporale piuttosto ampio, all'interno del quale è possibile individuare momenti distinti nell'articolazione delle varie condotte criminose.
1.1.La diversa scansione temporale delle due condotte di reato, e la loro autonoma materialità storica, impedisce quindi senz'altro di ritenere, rispetto ai due capi di imputazione, l'identità del fatto storico come presupposto dell'applicazione del principio di specialità cfr. ad es., Sez. U, Sentenza n. 1963 del 28/10/2010 Di Lorenzo;
cfr., anche Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5656 del 28/11/2007 Data Deposito: 05/02/2008, imputato Orfano GENNARO dove appunto la precisazione che presupposto per delimitare l'ambito di operatività del principio di specialità è la convergenza di più norme incriminatrici su uno stesso fatto).
1.2.Ma anche sul piano plano, dei principi, deve peraltro escludersi un qualunque rapporto di specialità tra le due norme incriminatrici dell'art. 648 cod. pen. e dell'art. 497 bis cod. ben., come opina invece la difesa E' infatti facilmente rilevabile, nel confronto strutturale astratto tra le due norme, l'impossibilità di ravvisare una sovrapposizione di elementi costitutivi differenziati soltanto da un ulteriore elemento di specialità "unilaterale" a favore dell'una o dell'altra. Diversi sono i beni giuridici protetti;
l'interesse ad inibire la circolazione di cose provenienti da delitto nel caso della ricettazione;
l'interesse qualificato alla tutela della fede pubblica legato al possesso di falsi documenti di identità validi per l'espatrio nel caso previsto dall'art. 497 bis cod. pen. Ma diverse sono anche le condotte, nella misura in cui il "possesso" ex art. 648 cod. proc. pen. è qualificato appunto dalla provenienza delittuosa della res, condizione nient'affatto prevista dall'art. 497 bis cod. pen. come sostiene la difesa, ma in aperto ☐☐ contrasto con il tenore letterale di quest'ultima disposizione (Su tali principi, cfr., ancora, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5656 del 28/11/2007), dal momento che un documento di identità può essere originariamente e direttamente falsificato dal suo possessore.
2.Il ricorso è invece fondato riguardo alla questione dell'attendibilità dell'unica fonte di prova indicata nelle sentenze di merito a carico del RI, cioè la testimonianza di DU VA. I giudici territoriali affermano che il racconto del teste sarebbe lineare e credibile, ma non rispondono in realtà specificamente alle incisive censure formulate al riguardo dalla difesa nell'atto di appello.
2.1. Non si comprende in effetti, anzitutto, perché mai il DU dovesse interessarsi così attivamente a favore di un soggetto, il RI, da lui conosciuto tanto superficialmente da ignorarne la reale identità anagrafica;
prima ancora, non si comprende perché mai il RI, nel corso dei suoi precedenti rapporti con il DU avrebbe dovuto fornirgli false generalità;
2.2. Non si comprende nemmeno l'assoluta esigenza di un intervento a favore della sedicente PO MA, non essendo certo impossibile "cambiare" un assegno altrui presso la banca trattaria anche a chi non sia titolare di conto corrente proprio;
2.3. Il RI "compare" nella vicenda solo nelle dichiarazioni del DU;
è quest'ultimo che contatta una prima volta la sua "cara amica” funzionaria di banca;
è lui che ritorna presso l'agenzia diretta dall'amica insieme alla sedicente PO MA, mai conosciuta prima;
2.4. L'ipotesi, avanzata dalla difesa, che il DU potesse in realtà essere personalmente implicato nella vicenda, non è quindi affatto implausibile;
e, sotto questo profilo, non è nemmeno logica la svalutazione da parte dei giudici territoriali, del vissuto di tossicodipendente del DU, trattandosi di una condizione che spesso determina un urgente bisogno di denaro per procurarsi la droga.
3. Assai debole, di fronte ai dubbi e alle perplessità puntualmente avanzate nell'atto di appello, e rimasti senza risposta, è il suggello apposto dalla Corte di merito al giudizio di attendibilità del DU con la considerazione che lo stesso, essendo persona ben conosciuta presso la Banca ove era stato "cambiato" l'assegno (in realtà risulta dalla sentenza di primo grado che il pagamento del titolo era stato subito bloccato), "ben difficilmente si sarebbe ivi presentato ove fosse stato consapevole dell'illiceità dell'operazione"; il DU poteva infatti avere già programmato di coinvolgere nei fatti il fantomatico "CO" (al quale avrebbe poi attribuito il volto del RI in sede di ricognizione fotografica) e in ogni caso la supposta imprudenza poteva essere giustificata da un urgente bisogno di denaro e dalla ineludibile necessità di riferirsi, per il buon esito del tentativo di negoziare l'assegno, ad ambienti bancari dove egli potesse contare su conoscenze personali.
4. In definitiva, sembra che l'attendibilità del DU sia stata acriticamente accreditata dai giudici territoriali sulla base di un'incontrollabile opzione "istintiva", non certo nel rispetto delle regole di giudizio che presiedono alla valutazione delle fonti di prova. Il "parteggiamento" a favore del teste si rivela del resto in termini tanto "subliminali" quanto eloquenti nell'incomprensibile inciso della sentenza di primo grado in cui il DU è addirittura definito "persona offesa" (forse nei "sentimenti", perché non si vede in qual modo egli avrebbe potuto ritenersi personalmente danneggiato in senso "tecnico" dalla condotta attribuita al RI). Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 26.11.2015 Il consigliere relatore Il presidentepaved fandomy DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 7 DIC. 2015 IL DICAS CANCELLIERE Claudia/Pianelli SW E N I O Z