Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2015, n. 48294
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Sentenza 26 novembre 2015

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Il delitto di ricettazione e quello di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi possono concorrere in caso di falsificazione di documento in bianco, già oggetto di furto, successiva alla ricezione dello stesso, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità. (Nella specie, relativa alla falsificazione di un modulo di carta di identità precedentemente rubato, la S.C. ha evidenziato la diversità dei beni giuridici protetti e delle stesse condotte, essendo tra l'altro il possesso ex art. 648 cod. pen. qualificato proprio dalla provenienza delittuosa della res, condizione non prevista dall'art. 497 bis. cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2015, n. 48294
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48294
    Data del deposito : 26 novembre 2015

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