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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
SC BE, LA
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 696/2022 depositato il 02/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1269 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'avviso di accertamento sopra specificato per maggiore IMU 2016 sul proprio complesso turistico nel comune di Vieste assumendo il difetto di sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo, il difetto di motivazione circa la distinzione tra le diverse aree ed i fabbricati componenti la struttura turistica, assoggettati a tassazione separata e rilevando, in ogni caso, che l'imposta era stata corrisposta sulla base delle rendite catastali determinate all'esito di due sentenze di questa AG risalenti agli anni 20024-2005.
Il Comune di Vieste, costituito, contestava le varie doglianze della ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa la ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostegno del ricorso rappresentando che le rendite alla base della misura del pagamento effettuato erano state confermate anche con sentenza n.
1513/2023 di questa Corte.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esamina preliminarmente la doglianza della ricorrente relativa al pagamento l'imposta nella misura esatta evinta dalle rendite catastali, assorbente e fondata.
Invero, a sostegno di tale assunto la ricorrente ha prodotto le sentenze definitive di questa AG emesse in data 17.3.2004 e 27.4.2005 adducendo di essersi attenuta ai valori imponibili da queste modificate
(€ 10.300,04 ed € 1.596,04) e di avere su tali basi e presupposti, per l'anno 2016, calcolato e versato l'imposta nella misura di € 30.041,00.
Essendo allora tali rendite state confermate anche con sentenza n. 1513/2023 di questa Corte, sarebbe stato onere del Comune di Vieste in virtù della disciplina di cui all'art. 2967 c.c. addurre e dimostrare i presupposti della richiesta di ulteriore IMU per € 893,00 (oltre accessori).
Tanto, però, non è in alcun modo avvenuto nel corso del presente giudizio, in cui il Comune resistente non ha preso alcuna specifica posizione sul punto, neppure peraltro contestando l'assunto della ricorrente relativo al pagamento dell'IMU sulla base delle rendite modificate dalle predette decisioni di questa AG.
Ne consegue che il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente statuizione sulle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso come da motivazione e condanna il Comune di Vieste al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
SC BE, LA
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 696/2022 depositato il 02/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1269 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'avviso di accertamento sopra specificato per maggiore IMU 2016 sul proprio complesso turistico nel comune di Vieste assumendo il difetto di sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo, il difetto di motivazione circa la distinzione tra le diverse aree ed i fabbricati componenti la struttura turistica, assoggettati a tassazione separata e rilevando, in ogni caso, che l'imposta era stata corrisposta sulla base delle rendite catastali determinate all'esito di due sentenze di questa AG risalenti agli anni 20024-2005.
Il Comune di Vieste, costituito, contestava le varie doglianze della ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa la ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostegno del ricorso rappresentando che le rendite alla base della misura del pagamento effettuato erano state confermate anche con sentenza n.
1513/2023 di questa Corte.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esamina preliminarmente la doglianza della ricorrente relativa al pagamento l'imposta nella misura esatta evinta dalle rendite catastali, assorbente e fondata.
Invero, a sostegno di tale assunto la ricorrente ha prodotto le sentenze definitive di questa AG emesse in data 17.3.2004 e 27.4.2005 adducendo di essersi attenuta ai valori imponibili da queste modificate
(€ 10.300,04 ed € 1.596,04) e di avere su tali basi e presupposti, per l'anno 2016, calcolato e versato l'imposta nella misura di € 30.041,00.
Essendo allora tali rendite state confermate anche con sentenza n. 1513/2023 di questa Corte, sarebbe stato onere del Comune di Vieste in virtù della disciplina di cui all'art. 2967 c.c. addurre e dimostrare i presupposti della richiesta di ulteriore IMU per € 893,00 (oltre accessori).
Tanto, però, non è in alcun modo avvenuto nel corso del presente giudizio, in cui il Comune resistente non ha preso alcuna specifica posizione sul punto, neppure peraltro contestando l'assunto della ricorrente relativo al pagamento dell'IMU sulla base delle rendite modificate dalle predette decisioni di questa AG.
Ne consegue che il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente statuizione sulle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso come da motivazione e condanna il Comune di Vieste al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario