Sentenza 26 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 02 79 8/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE Oggetto BEZ ONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 9794/98 . 5791 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 13/12/00 Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti NI NN IA, elettivamente domiciliata in ROMA 26 FEB. 2001 IL CANCELLIERE CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CANCELLERIA TATONE FIORELLO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,1 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - 2000 la sentenza n. 643/97 del Tribunale di 5395 avverso -1- L'AQUILA, depositata il 18/12/97 R.G.N. 209/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. v * -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10 novembre 1995, NA IA AN conveniva dinanzi al Pretore di Pescara il Ministero dell'Interno, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa e la condanna del convenuto a corrisponderle i ratei arretrati, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. Il Ministero dell'Interno si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, deducendo la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento. Espletata consulenza tecnica medico-legale, il Pretore, con sentenza dell'11 marzo 1997, condannava il Ministero al pagamento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° maggio 1989, oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva appello chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo. L'appellata si costituiva e chiedeva, a sua volta, il rigetto del gravame. All'esito di rinnovata consulenza tecnica e sulla scorta della stessa, l'adito Tribunale di L'Aquila, integralmente riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla AN. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre quest'ultima con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art.378 c.p.c. Resiste il Ministero dell'Interno con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, NA IA AN denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 346, 416, 434 c.p.c., in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere erroneamente il Giudice di merito, tenuto conto anche della tardiva costituzione del Ministero dell'Interno in primo grado, non dichiarato 1 inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Pretore in quanto privo di specificità dei motivi, nonché vizio di ultrapetizione avendo il Giudice di appello erroneamente esaminato questioni non fatt oggetto di specifica censura da parte dell'appellante, limitatosi al mero richiamo degli scritti difensivi e dei documenti di primo grado. Il motivo è infondato. Invero come già questa Corte ha avuto modo di affermare-, l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art.342 c.p.c. e, nel rito del lavoro, dall'art.434 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame -che può validamente consistere anche nella mera richiesta di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento o rigetto della domanda iniziale, sia delle ragioni della doglianza, che possono essere integrate anche con il rinvio ad atti del processo già ritualmente acquisiti, i quali si presumono noti (Cass.29 maggio 2000 n.7094). Nel caso in esame, il Ministero appellante ha dedotto, nell'atto di gravame, la erroneità della decisione di accoglimento del ricorso introduttivo per insussistenza dei presupposti medico-legali, poiché la patologia ed i disturbi da cui era affetta la ricorrente, così come accertati dal CTU -nominato dal Pretore- e dal consulente di parte, non erano tali da integrare i suddetti presupposti (specificati nella memoria difensiva di primo grado) per la concessione della indennità di accompagnamento;
onde risultavano incomprensibili le ragioni che avevano indotto il primo Giudice a concedere il beneficio richiesto. L'atto di appello, dunque, seppur sintetico, enuncia in maniera sufficiente i motivi di doglianza, sottraendosi alla proposta censura. 2 Né rileva la dedotta tardività delle difese rese in primo grado, attenendo, esse, alla esistenza degli elementi costitutivi del diritto invocato, che il Giudice doveva comunque accertare, e che di certo non erano sopperibili da una eventuale mancata contestazione del convenuto. Analogamente è a dirsi in ordine all'ulteriore aspetto della censura, concernente l'utilizzazione, da parte del Giudice a quo, di argomenti critici non prospettati dall'appellante, considerato che la violazione del principio della corrispondenza tre il chiesto e il pronunciato si verifica quando il giudice pronuncia oltre il limite della pretesa o delle eccezioni fatte valere dalle parti o su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato;
tale vizio, pertanto, è configurabile solo rispetto al petitum e al dispositivo della sentenza, e non quando -come nella specie- il giudice di appello, il quale contenga la sua decisione nei limiti dei motivi di impugnazione, aggiunga nella motivazione altre e diverse argomentazioni (Cass.22 dicembre 1986 n.7849). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 193, 433, 434, 445 c.p.c., nonché degli artt. 145 e 146 disc. att. c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), per aver il Tribunale di L'Aquila erroneamente recepito i risultati della consulenza tecnica di ufficio, eseguita dall'incaricato senza visitare preventivamente l'interessato, con conseguente nullità della consulenza stessa e quindi della sentenza. Il motivo è infondato perché privo di ogni riscontro ed, anzi, contraddetto dalla stessa sentenza impugnata, ove espressamente si dà atto della sottoposizione dell'appellata "a visita medica e alle indagini pertinenti al caso". Per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese ai sensi dell'art.152 disc. att. c.p.c.
P.Q.M.
3 La Corte rigetta il ricorso;
Roma, 13 dicembre 2000. Il Consigliere est. nulla per le spese. Il Presidente M. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 26 FEB. 2001 I oggi, D , A S O 0 S ABORATORE L 1 A L 3 . T ANCELLERIA 3 O T , B 5 R A I S . 'A D E L N P L A S V E T I O 3 S D N N 7 - O I G 8 S P O - N M 1 I A E 1 S D A I E E D , A G E O T O G R T E T N IT S E L I S R G E I E A D R L L O E D