Sentenza 19 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7796 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
ее 68765 07 7 96/03 REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE IN NON L POPOLO TALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FAB. A B - N. 5 to RIA TRIBUTARIA SEZIONE TRIBUTARIA TE /1986 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo IG Presidente R.G.N. 4542/00 Dott. Mario CICALA Cron.∙17149 Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Ud. 08/10/02 Dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere C.C. CORTE SUPREMA 'DI (CASSAZIONE Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere CIVILE ha pronunciato la seguente NE PIO SENTENZA CAM 68765 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE SICILIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IG IG;
- intimato 2002 avversO la sentenza n. 89/98 della Commissione 3563 tributaria regionale di PALERMO, depositata il -1- 12/01/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/10/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
ai sensi della legge n. 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 4552SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo, avverso la sentenza n. 89/24/98 del 12 gennaio 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva disatteso la eccezione sollevata dalla Amministrazione, secondo cui la domanda del sig. LU IG per ottenere il rimborso dell' IRPEF versata sulla indennità di buonuscita liquidata nel 1978, doveva ritenersi tardiva perché presentata nel 1988. I giudici di merito ritenevano non applicabile nella fattispecie de quo dell'art. 38 del d.p.r. n. 602 del 1973 MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte ritenuto che secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 9396/1994, 10726/1996, 5020/1998, 2743/2000, 2856/2000, 3123/2000) la domanda di rimborso delle trattenute dell'IRPEF, applicata dall'ente erogatore, quale sostituto di imposta, sull'indennità di buonuscita, secondo le disposizioni del d.p.r. n. 597 del 1973, è soggetta, trattandosi di " versamento diretto " al termine di decadenza di diciotto mesi dalla relativa esecuzione di tale atto, ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 602 del 1973, facendosi eccezione soltanto nel caso (non ricorrente nella specie) di liquidazione della prestazione in periodo successivo al 31 dicembre 1979, nel quale ai sensi dei combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985 n. 482, l'applicabilità dei nuovi e più favorevoli criteri ha luogo su semplice istanza dell'interessato e senza che rilevi la mancata presentazione della wwwwwwwww domanda suddetta;
il ricorso appare quindi manifestamente fondato, così come richiesto dal Procuratore Generale e che, pertanto, ricorrono le condizioni per l'accoglimento in camera di consiglio e per la decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna il contribuente alle spese di giudizio che liquida in € 1.100,00, di cui 1.000 per onora oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il giorno 8 ottobre 2002. тся Идо вийдут LIERE C1 Oggi 19 MAG, 2003 DEPOSITA Di. Ennio Anticone IL CANCE IL CANCELLIERE C1