Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di impedimento del difensore dell'imputato, qualora venga presentata istanza di rinvio del dibattimento motivata con il contemporaneo impegno del professionista in altri uffici giudiziari, il giudice deve, in ogni caso, pronunciarsi sulla predetta istanza (accogliendola o rigettandola), non potendo egli astenersi dall'esaminare la richiesta e dall'adottare qualsiasi decisione in merito, limitandosi semplicemente a nominare difensore di ufficio ed a disporre la prosecuzione dell'udienza. Invero, in assenza di tale valutazione e delle conseguenti decisioni, si determina difetto di assistenza dell'imputato e, conseguentemente, si verifica nullità assoluta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/1999, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 3.2.99
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alessandro Occhionero Consigliere N.221
3. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere N.28827/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da UM CE, nato a [...] il giorno 11 febbraio 1943, residente a [...];
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa in data 11 marzo 1998, che confermava la sentenza del Pretore di Modica, sezione distaccata di Ispica, del 21 luglio 1994, con la quale il UM era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione per il delitto di violenza privata;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Gennaro Marasca che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione brevemente osserva:
UM CE veniva tratto al giudizio del Pretore di Modica per rispondere della violazione dell'art. 610 c.p. per avere, mediante occupazione dell'accesso al garage, costretto RE ME e QU TO a non entrarvi ed era condannato , con sentenza del 21 luglio 1994, alla pena di mesi due di reclusione ed alle spese processuali.
La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa in data 11 marzo 1998, confermava la decisione impugnata e condannava il UM alle ulteriori spese processuali.
Con ricorso per cassazione il UM deduceva la violazione di norme processuali perché l'istanza di rinvio della udienza dibattimentale fissata dinanzi alla Corte di Appello di Catania presentata dal suo difensore avvocato Pietro Rustico per impedimento assoluto a comparire non era dalla Corte stata prega in considerazione. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il motivo di ricorso è fondato.
Il difensore di fiducia del UM, avvocato Pietro Rustico, presentò il 13 febbraio 1998 una istanza di rinvio del dibattimento in grado di appello, relativo alla causa di UM CE, fissato per l'udienza del giorno 11 marzo 1998, rappresentando il suo assoluto impedimento a comparire per tale udienza.
Nell'istanza si spiegava che per la stessa giornata vi erano concorrenti impegni professionali dell'avvocato Rustico, impegnato in altri due processi penali complessi, perché in entrambi vi era costituzione di parte civile, nei quali il predetto avvocato era difensore di tutti gli imputati.
L'istanza sembra soddisfare il requisito della tempestività, poiché è stata presentata ventisei giorni prima dell'udienza, ma ne' il presidente della Corte, o meglio del collegio designato per l'udienza, in fase predibattimentale ne' la Corte, nel corso dell'udienza, hanno provveduto sulla stessa.
Nel caso di specie l'imputato aveva un solo difensore di fiducia, che non aveva nominato per il processo in questione un sostituto. L'imputato non aveva, inoltre, chiesto che si procedesse in assenza del difensore.
Ne consegue che non si versava in una di quelle condizioni previste dalla seconda parte dell'art. 486 comma cinque c.p.p., che rendono inapplicabile la disposizione della prima parte della norma citata, che disciplina l'ipotesi di impedimento assoluto del difensore di fiducia dell'imputato.
A parte il fatto che anche in tali ipotesi appare opportuno che il giudice con ordinanza respinga l'istanza enunciandone il motivo, è del tutto pacifico che un provvedimento sia assolutamente necessario quando palesemente non ricorrano le condizioni previste dalla seconda parte dell'art. 486 c.p.p. citato. Infatti qualora venga presentata istanza di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore dell'imputato impegnato contemporaneamente in altri uffici giudiziari, i giudici di merito devono in ogni caso pronunciarsi sulla stessa in modo positivo o negativo e non possono non esaminare la richiesta e non adottare una decisione in proposito, nominando un difensore di ufficio (in termini Cass. 14 dicembre 1993, Vivi, Cass. Pen. 1995, 1548). Quando tale valutazione non venga operata, come è accaduto nel caso di specie, si determina il difetto di assistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 comma uno c.p.p. (così Cass. 14 novembre 1995, Di Sarno, Cass. pen.1996, 2993). Ne consegue che sono nulli tutti gli atti compiuti nella fase dibattimentale di appello ed anche la sentenza impugnata, che deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 3 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999