Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/1999, n. 2850
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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In tema di impedimento del difensore dell'imputato, qualora venga presentata istanza di rinvio del dibattimento motivata con il contemporaneo impegno del professionista in altri uffici giudiziari, il giudice deve, in ogni caso, pronunciarsi sulla predetta istanza (accogliendola o rigettandola), non potendo egli astenersi dall'esaminare la richiesta e dall'adottare qualsiasi decisione in merito, limitandosi semplicemente a nominare difensore di ufficio ed a disporre la prosecuzione dell'udienza. Invero, in assenza di tale valutazione e delle conseguenti decisioni, si determina difetto di assistenza dell'imputato e, conseguentemente, si verifica nullità assoluta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/1999, n. 2850
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2850
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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