Sentenza 24 giugno 1998
Massime • 1
Lo speciale regime carcerario di cui all'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) non è, di per sè, ostativo alla possibilità che il detenuto sottopostovi fruisca, comunque, del trattamento rieducativo in quelle forme compatibili con il predetto regime. E invero, anche se non è utilizzabile il criterio delle opportunità risocializzanti, è pur sempre vero che è in ogni caso necessario un concreto accertamento della partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione; e, in questo contesto, è certamente un indice di seria valutazione quello della qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, con gli operatori penitenziari e con gli stessi familiari. (Fattispecie in tema di liberazione anticipata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1998, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE GIORGIO Presidente del 24/06/1998
1. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 3755
3. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 07664/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON IU n. il 25.04.1954
avverso ordinanza del 09.10.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di SASSARI sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI
lette le conclusioni del P.G., che richiedeva il rigetto Svolgimento in fatto
Avverso l'ordinanza (9.10.1997) del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, che ne aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata, proponeva ricorso per cassazione NI US: che deduceva, con l'unico motivo, la circostanza che, essendo sottoposto allo speciale regime detentivo di cui all'art.41 bis O.P., la valutazione della di lui partecipazione all'opera di rieducazione avrebbe dovuto essere effettuata sulla base del parametro della regolarità della condotta. In diritto
Il ricorso è infondato e va respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. E invero, lo speciale regime al quale il detenuto è sottoposto, non è, di per sè, ostativo alla possibilità che lo stesso fruisca, comunque, del trattamento rieducativo in quelle forme compatibili con il predetto regime;
che, in sostanza, i parametri di valutazione, ai fini dell'applicabilità della liberazione anticipata non possono che essere diversi, per i soggetti che si trovino in questa particolare situazione, rispetto agli altri detenuti. È vero che non è utilizzabile il criterio delle opportunità risocializzanti, ma è pur sempre vero che è sempre necessario un concreto accertamento della partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione: e, in questo contesto, è certamente un indice di seria valutazione - come argomentato dai giudici di merito - quello della qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, con gli operatori penitenziari e con gli stessi familiari. In questo ambito di verifica i giudici hanno proprio evidenziato la mancanza di un qualunque atteggiamento partecipativo, anche con riguardo al detto parametro. Di conseguenza la decisione si sottrae ad ogni censura di legittimità.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998