Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1998, n. 3755
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Sentenza 24 giugno 1998

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Lo speciale regime carcerario di cui all'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) non è, di per sè, ostativo alla possibilità che il detenuto sottopostovi fruisca, comunque, del trattamento rieducativo in quelle forme compatibili con il predetto regime. E invero, anche se non è utilizzabile il criterio delle opportunità risocializzanti, è pur sempre vero che è in ogni caso necessario un concreto accertamento della partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione; e, in questo contesto, è certamente un indice di seria valutazione quello della qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione, con gli operatori penitenziari e con gli stessi familiari. (Fattispecie in tema di liberazione anticipata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1998, n. 3755
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3755
    Data del deposito : 24 giugno 1998

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