Sentenza 30 agosto 2002
Massime • 1
L'omessa citazione in giudizio della persona offesa, pur essendo prevista a pena di nullità, non può essere eccepita da chi non ha interesse alla osservanza della disposizione violata e l'imputato non ha certamente interesse, essendo salva la sua facoltà di chiedere la citazione della persona offesa come teste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2002, n. 38480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38480 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 30/08/2002
1. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 77
3. Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 012618/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE RO nato il [...];
avverso la sentenza emessa in data 18/01/2002 dalla Corte di Appello di Perugia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Omessa indicazione e mancata citazione di una parte offesa, nullità ex art. 178,1 comma lett. C c.p.p.;
In primo grado, quanto in secondo, non era stata indicata, e conseguentemente citata, nel decreto di citazione a giudizio la parte offesa Amministrazione Finanziaria dello Stato. Doveva dunque essere dichiarata la nullità tempestivamente eccepita e disporsi la restituzione degli atti al P.M.; ovvero il OR doveva egli stesso provvedere alla rinnovazione della citazione difettosa.
2. Difetto di prova in ordine ai fatti per cui vi è condanna. Mancata assunzione di prova decisiva;
Era in atti un principio di prova che attestava la veridicità delle affermazioni del UG laddove - nei fogli di studio sequestrati - vi sono i calcoli dell'importo delle singole oblazioni e le annotazioni di operazioni di pagamento, con ordine scritto di provvedervi del UG (cfr. foglio quadrettato intestato a NA AC: "Fare versamento alla posta, a nome di DE LL) ovvero con relazioni dei collaboratori circa l'effettiva esecuzione di quanto annotato (cfr. foglio quadrettato intestato a LC OV: "fatto versamento di L. 2.300.000 (in quanto nel conteggio era rimasta fuori una porzione del fabbricato da demolire non fatta conteggiare da ND (UG n.d.r.) precedentemente"). Di fronte alle affermazioni dell'imputato ed a queste precise circostanze, concordanti con l'assunto difensivo, il OR avrebbe dovuto dichiarare l'insussistenza dei reati per difetto di prova, quantomeno ai sensi dell'art. 530, 2 comma, c.p.p.. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 438 e segg. c.p.p. conseguente insussistenza del (tentativo) del reato di truffa. Assoluta mancanza di motivazione sul punto.
Il reato di truffa, ravvisato dal OR nella forma del tentativo, così come enunciato nel capo B della imputazione, non era sussistente. Costituiva noto principio che la richiesta di giudizio abbreviato, una volta acconsentita, cristallizza i capi di imputazione e li rende immodificabili: orbene il capo in questione ipotizza la realizzazione di un ingiusto profitto con conseguente danno patrimoniale dell'ente pubblico Comune di Spoleto. Con il primo motivo di gravame si era evidenziato, invece, come i versamenti previsti a titolo di oblazione dell'abusivismo edilizio, ex art. 34 L. 47/85 fossero riferibili all'Erario, cioè all'Amministrazione
Finanziaria dello Stato e non già al Comune, che non riceveva affatto i detti importi, ma semplicemente e diversamente il pagamento di diritti di segreteria, questi regolarmente versati direttamente all'Ente Pubblico.
Mancava pertanto un presupposto essenziale per la sussistenza del reato contestato e per cui si era irrogata condanna, ovvero quello della esistenza di un danno patrimoniale del Comune di Spoleto, così come invece ipotizzava e recitava (erroneamente) il capo di imputazione. La questione, pure tempestivamente sollevata con i motivi di appello, non era stata oggetto di una minima considerazione da parte della Corte d'Appello, che nella sentenza impugnata non dedicava neppure una parola circa il vizio sollevato.
4. Illogicità ed apoditticità della motivazione in ordine alla affermata sussistenza del reato di appropriazione indebita;
Il OR aveva ritenuto sussistente l'episodio di appropriazione indebita in danno di LC OV, escludendo la ricorrenza di ulteriori episodi. Viceversa proprio nel caso del LC vi era la prova agli atti che il UG aveva delegato l'esecuzione del versamento. Infatti nel foglio quadrettato, sequestrato dalla A.G., recante i conteggi della oblazione relativa al LC vi era chiara l'annotazione di una terza persona diretta al UG (ND) che attestava il versamento della somma calcolata addirittura in difformità del conteggio fatto "da ND" precedentemente. Era dunque evidente l'estraneità assoluta dell'imputato al fatto per cui vi era stata condanna. La Corte di Appello si era limitata ad affermare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del reato, così confermando la condanna, evitando in maniera totale di pronunciarsi sul relativo motivo di impugnazione.
5. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 c.p.;
contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte Perugina, c'era in atti la prova dell'avvenuto risarcimento integrale del danno prima del giudizio, costituita dalle ottenute concessioni edilizie in sanatoria.
Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della impugnata sentenza.
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Il primo motivo di ricorso è infondato dal momento che è principio assolutamente costante di questa Suprema Corte che "in tema di nullità per omessa citazione di una parte, sebbene l'art. 178 cod. proc. pen. Preveda a pena di nullità la citazione in giudizio della persona offesa, tale vizio, a norma dell'art. 182 cod. proc. pen., non può essere eccepito da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata, e all'imputato certamente non può essere riconosciuto tale interesse in relazione alla persona offesa in quanto tale, essendo peraltro salva la sua facoltà di chiedere la citazione della persona offesa quale teste".
Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso l'imputato denuncia non vizi di legittimità bensì doglianze di merito che si risolvono sostanzialmente in censure in punto di fatto le quali, o attengono alle modalità del fatto stesso, ovvero si esauriscono in inammissibili richieste di nuova valutazione delle risultanze probatorie che sono state, viceversa, logicamente e adeguatamente motivate, sia dal Giudice di 1^ grado e poi dalla Corte di merito che, peraltro, ha preso puntualmente in esame le doglianze contenute nell'atto di appello disattendendole con adeguate argomentazioni ed ha ribadito che le risultanze processuali dimostravano la sussistenza, oggettiva e soggettiva del delitto di appropriazione indebita aggravato ex art. 61 n 11 c.p.. Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato avendo la Corte di merito correttamente spiegato i motivi per i quali non era concepibile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p. non essendo stata fornita la prova dell'avvenuto risarcimento integrale del danno prima del giudizio.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, sezione penale feriale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 30 agosto 2002. Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2002