Sentenza 30 giugno 2025
Decreto cautelare 8 agosto 2025
Ordinanza cautelare 27 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01762/2026REG.PROV.COLL.
N. 06545/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6545 del 2025, proposto da Provincia di Caserta, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rachele Barbarano, Daniela Maddaloni, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Di SE AO nella qualità di titolare della omonima Ditta individuale Autofficina Meccanica di SE AO, non costituito in giudizio;
Comune di Capodrise, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
AO Di SE, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Iannuccilli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 04839/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Capodrise e di AO Di SE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. LU NO e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale.;
FATTO
1.Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al T.a.r. Campania, il signor AO Di SE ha impugnato il silenzio - inadempimento serbato in relazione all’istanza di rilascio dell'Autorizzazione unica ambientale.
L’istanza in esame risulta essere stata trasmessa, tra gli altri, alla Provincia di Caserta, che, al riguardo, non ha espresso alcun avviso.
Nel corso del procedimento, risulta invece emesso il parere negativo del Comune di Capodrise.
In ogni caso, nonostante la risalenza dell’istanza, non è stata fornita al richiedente alcuna risposta definitiva, quale incombente sul SUAP in luogo di tutte le PA interessate e comunque coinvolte nel procedimento.
2. Il T.a.r., con la decisione 30 giugno 2025, 4839 ha accolto il ricorso.
3. La provincia di Caserta ha proposto appello, articolato in due motivi.
4. Si sono costituiti nel giudizio di secondo grado il Comune di Capodrise e Di SE AO, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
5.Alla camera di consiglio del 18 dicembre la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che competente a pronunciarsi, in relazione alla domanda di rilascio dell’AUA proposta AO Di SE, fosse la Provincia di Caserta.
In tal senso la Provincia argomenta dal paragrafo 4.4 della Guida Operativa approvata con D.G.R.C. n.168, del 26 aprile 2016, secondo cui “Qualora il richiedente non provveda nei termini assegnati a perfezionare la documentazione presentata, il SUAP chiude il procedimento e archivia l’istanza, dandone comunicazione all’Autorità competente (cioè alla Provincia di Caserta) e agli SCA”.
1.1. Assume, in particolare, la Provincia di Caserta che, essendo stata destinataria della comunicazione di archiviazione da parte del SUAP, non sarebbe obbligata all’adozione di un provvedimento finale.
Ciò in quanto l'archiviazione decisa dal Comune costituirebbe l'atto conclusivo di un procedimento amministrativo.
2. Con un secondo mezzo di gravale la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la Provincia di Caserta avrebbe dovuto indire una conferenza di servizi.
2.1. In tal senso la parte appellante trae argomento dal paragrafo 1 della Guida Operativa, secondo il quale “Ai fini del rilascio dell’AUA si precisa che il SUAP competente deve predisporre un proprio, autonomo provvedimento … Si tratta di un provvedimento autorizzativo che ha una durata di 15 anni, decorrenti dalla data di rilascio da parte del SUAP e che viene adottato con determinazione motivata dall’Autorità competente”.
2.2. Analoghe conclusioni, ad avviso della parte appellante, si ricaverebbero dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 che, all’art. 6 , rubricato “Competenze dei comuni”, dispone che spetta a detto Ente (c.1 lett. F) “la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”…(al c.2) e che “I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f)”.
3. I motivi esposti sono oggettivamente connessi e possono, dunque, essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
3.1. In relazione al primo motivo di appello, il Collegio osserva che, diversamente da quanto sostiene la parte appellante, la delibera della Giunta 168/2016 indica espressamente la Provincia come ente competente al rilascio dell’AUA e il punto 4.4. della guida operativa prevede l’archiviazione senza provvedimento in un caso del tutto peculiare, e non ricorrente in quello in esame, ovvero quando l’istante non abbia presentato la documentazione integrativa richiestagli.
Ne deriva che la competenza del SUAP è limitata alla verifica della completezza dei documenti, nonché al tempestivo inoltro della pratica alla Provincia (adempimento verificatosi nel caso di specie), al Comune territorialmente competente (adempimento anche questo avvenuto, stante il parere negativo espresso) e all’Ente CO PA (adempimento anche questo effettuato dal Comune di Capodrise).
3.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L’argomentazione della parte appellante, infatti, non trova riscontro nella normativa di riferimento.
Il d.P.R. 59/2013 (regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi previsti in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale) prevede, all’art. 4, comma 7, che “qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del (…) regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità competente che ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del titolo”.
Dalla piana interpretazione di tale previsione si desume che la domanda presentata dal privato per il rilascio dell’AUA deve essere esaminata all’interno del perimetro istruttorio proprio della conferenza di servizi e che, in caso di esito favorevole, l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento spetta alla Provincia, mentre al SUAP spetta “rilasciare” l’AUA al soggetto richiedente.
Tale conclusione trova conferma nel Punto 1 delle Linee Guida Regionali, ove si afferma che “Ai fini del rilascio dell’AUA si precisa che il SUAP competente deve predisporre un proprio, autonomo provvedimento che contenga tutte le prescrizioni di carattere ambientale contenute nell’AUA adottata dall’Autorità competente, oltre alle eventuali prescrizioni di natura non ambientale acquisite nell’ambito del procedimento unico (edilizia, paesaggistica, prevenzione incendi etc.)”.
4. Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, l’appello deve essere dichiarato infondato.
5. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) respinge l’appello e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN AT, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
LU NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU NO | EN AT |
IL SEGRETARIO