Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 05/12/2025, n. 22035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22035 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22035/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10724/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10724 del 2025, proposto da
MO RA RA LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del silenzio - diniego dell'Amministrazione formatosi in ordine alla
istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., inviata dal difensore, nell'interesse del Sig. MO RA RA LL, a mezzo posta elettronica certificata, in data 16.07.2025, con la quale si chiedeva di accedere, mediante visione ed estrazione di copie, a tutti gli atti e documenti inerenti il procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 31 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche e integrazioni - Prot. n. P/RM/L/Q/2023/127135, richiesto dal ricorrente in data 04.12.2023, e rilasciato in favore del Sig. MO RA LI OU il 19.05.2024;
nonché per la condanna della stessa Amministrazione a provvedere in ordine alla predetta richiesta di accesso ai documenti amministravi , consentendo l'accesso, mediante visione ed estrazione di copie, della documentazione richiesta allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. FR RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente chiede di accedere, mediante visione ed estrazione di copie, a tutti gli atti e documenti inerenti il procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 31 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche e integrazioni –Prot. n.P/RM/L/Q/2023/127135, richiesto dal ricorrente in data 04.12.2023, e rilasciato in favore del Sig.MO RA LI OU;
considerato che l’Amministrazione ha affermato che il datore di lavoro, accedendo con le credenziali SPI/ALI, ottenute al momento dell’inoltro della domanda, può verificare direttamente lo stato della pratica e consultare gli atti del procedimento avviato;
preso atto altresì che lo Sportello unico immigrazione, rispetto all’asserito silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti, ha tuttavia risposto con due note (nota prot. n. M_IT PR_RMSUI 00148967 24/09/2025, notificata in data 24.09.2025; nota prot. n. M_IT PRRMSUI 00149097 24/09/2025, notificata in data 24.09.2025), allegando peraltro gli atti del fascicolo riguardante l’istante (rispetto ai quali non risulta che parte ricorrente abbia fornito indicazioni circa la sussistenza di ulteriori atti non ostesi);
considerato altresì che, rispetto alla richiesta da ultimo avanzata dal ricorrente con nota depositata in giudizio il 24 novembre 2025 (con cui “ si chiede a codesto giudice amministrativo adito di voler richiedere formalmente allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma se il preavviso di revoca datato 13.06.2024 sia stato annullato in autotutela e se il Nulla osta in questione è ancora in corso di validità, al fine di consentire al cittadino extracomunitario di provvedere a tutti gli adempimenti previsti per richiedere il rilascio in suo favore del visto di ingresso in Italia ”), non vi sia luogo a provvedere in questa sede, non costituendo oggetto del presente giudizio, instaurato ai sensi dell’art. 116 cpa;
ritenuto pertanto che il ricorso, come da avviso reso a verbale della camera di consiglio, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, mentre le spese di giudizio possono essere compensate in ragione comunque del fatto – non smentito – che gli atti del procedimento sono disponibili e consultabili sul portale telematico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE OV, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
FR RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR RG | IE OV |
IL SEGRETARIO