Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 aprile 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
Commentari • 55
- 1. Formazione giovani agricoltori,https://www.fiscooggi.it/ · 1
Con il provvedimento firmato oggi dal direttore delle Entrate, l'Agenzia definisce che la percentuale di credito d'imposta spettante per spese di partecipazione ai corsi di formazione sulla gestione delle aziende agricole è pari al 100 per cento. Si tratta del bonus per spese sostenute nel 2024 dai giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni (vedi articolo Bonus formazione giovani agricoltori: comunicazioni al via dal 25 agosto). L'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'agricoltura 1° aprile 2025, infatti, prevedeva che, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile sarebbe stato pari al credito d'imposta richiesto …
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Giurisprudenza • 29
- 1. Trib. Roma, sentenza 20/12/2024, n. 13179Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA II Sezione Lavoro e Previdenza Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato nella causa RG. N. 25336/2023 all' esito della trattazione scritta la seguente sentenza TRA Parte_1 in persona del l.r. p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Adimari Daniela Maria Giuseppina giusta procura notarile del 23/1/23 pec Email_1 t RICORRENTE E CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Buraglia giusta procura allegata al decreto ingiuntivo opposto RESISTENTE OGGETTO: pagamento assegni nucleo familiare FATTO E DRITTO Con ricorso depositato il 26 /7/23 l'Pt_1 …Leggi di più...
- riparametrazione ANF·
- azione contro datore di lavoro·
- assegni nucleo familiare·
- pagamento diretto ANF·
- integrazione salariale·
- compensazione spese·
- ricorso amministrativo·
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Versioni del testo
- Capo I : Finalità e definizioni
- Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge e' volta alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
- Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attivita' agricola ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile , quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) il titolare sia un imprenditore agricolo di eta' superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
b) nel caso di societa' di persone e di societa' cooperative, comprese le cooperative di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , almeno la meta' dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di eta' superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
c) nel caso di societa' di capitali, almeno la meta' del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di eta' superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la meta', dai medesimi soggetti.
Note all'art. 2:
- Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e' pubblicata nella GUUE del 20.12.2013 n. L 347.
- Il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013e' pubblicata nella GUUE del 6.12.2021 n. L 435.
- Si riporta il testo dell' articolo 2135 del Codice civile :
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.»