Articolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 475
Articolo 1 bis
Versione
12 maggio 1968
>
Versione
17 novembre 1991
>
Versione
25 marzo 2012
Art. 1.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo del medico provinciale e con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che non vi sia piu' di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
Non si terra' conto del resto, se non superiore al 50 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
Entrata in vigore il 12 maggio 1968
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente