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16 dicembre 2010
16 dicembre 2010
Art. 2. Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione 1. All' articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) al secondo comma:
1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»;
2) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 385 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la reclusione da un anno a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.».
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) al secondo comma:
1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»;
2) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 385 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la reclusione da un anno a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.».
Commentari • 3
- 1. CAPO II - DEI DELITTI CONTRO L’AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIEWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1). 2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2). 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3). 4. Quando l'evaso si …
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Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2016, n. 1071Provvedimento: […] Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) dell'impugnata sentenza in relazione all'art. 2 della legge n. 199 del 2010 e dell'art. 385 cod. pen., lamentando l'erroneità del calcolo determinativo della pena così come operato dal primo giudice e confermato in appello. […]Leggi di più...
- mancata risposta al citofono nel corso di un controllo notturno·
- sussistenza·
- fattispecie·
- rilevanza ai fini della configurabilità del reato·
- allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari·
- evasione·
- delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie·
- elemento oggettivo (materiale)·
- reati contro l'amministrazione della giustizia