Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2002, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
O T A T S R O E IN N total 01/02 I L L N A A R T REPUBBLICA ITALI S O C I DEL POPOLO ITALIANOLOITALIANO R A C L A E D E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S A I 0 Oggetto E R 4 P E S . T L A SEZIONE PRIMA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Angelo GRIECO R.G.N. 24679/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 44-1 - Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 25/09/01 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 45, presso l'avvocato FAUSTO BUCCELLATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PELLEGRINI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
QUESTORE TERAMO;
intimato avverso il provvedimento del Tribunale di BRINDISI, emesso il 23/09/00; relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udita la udienza del 25/09/2001 dal Consigliere Dott. Ugo 1941 -1- Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Buccellato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto dei 23.9.2000 il Tribunale di Brindisi convalidava il provvedimento del 19.9.2000 con Cul 11 Questore di Teramo aveva disposto il trattenimento presso 11 Centro di Permanenza Temporanea e di Assistenza di Brindisi del cittadino senegalese NG MA ai sensi degli artt. 10 e 14 del D.I.vo 286/98, ritenendone la sussistenza dei requisiti. Avverso tale provvedimento NG MA propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso NG MA denuncia violazione dell'art. 737 C.P.C., deducendo la mancanza di un'effettiva motivazione mirata al provvedimento impugnato in quanto il Tribunale si era servito di un modulo а stampa, peraltro non adattato al caso in esame, come del resto si rileva da alcuni riferimenti estranei alla fattispecie (indicazione del Questore di Brindisi anziché di quello di Teramo che aveva emesso il provvedimento impugnato, riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 comma 2 lett. A del considerazione, non كا D.L.vo 286/98 in base alla 3 risultante dal decreto del Questore, che 0 straniero si era sottratto ai controlli di frontiera ed cra stato formato subito dopo l'ingrosso) Ovvoro dall'omissione di altri (il tatto di essere tornato 11 5.10.1999 con un Visto d'ingresso). La censura è fondata. ΑΙ di là dell'erroneo riferimento, limitato peraltro solo al contesto della motivazione, al provvedimento del Questore di Brindisi anziché а quello del Questore di Teramo che aveva effettivamente dello disposto il trattenimento straniero presso il Centro di Permanenza Temporanea e di Assistenza di Brindisi ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo 286/98, il decreto del Tribunale, costituito da un semplice modulo a stampa, non consente di comprendere i motivi che avevano giustificato il decreto del Questore e che sono stati ritenuti idonei dal Tribunale ai fini della convalida, non essendo stata nemmeno evidenziata quale delle ipotesi previste dalla legge e riportate alternativamente con la disgiuntiva nei contesto della motivazione avesse trovato applicazione nel caso concreto. Né del pari, nell'evidenziare la sussistenza 4 dei presupposti richiesti dall'art 10 comma 2 Je tt A) per il 'respingimento", risultano richiamati i necessari elementi di fatto, essendosi anche qui la sentenza limitata a riportare i l contenuto della previsione legislativa, senza l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e delle particolari modalità che contraddistinguono ogni episodio sottoposto alla valutazione del giudice. In tale contesto, mentre non può dirsi preclusa la doglianza in ordine all'omessa precisazione dei fatti, mancando un effettivo accertamento di merito, devesi altresi ritenere priva 1'impugnata sentenza della necessaria esposizione della "ratio decidendi", non potendosi da essa desumere le ragioni che hanno giustificato la convalida del provvedimento del Questore. In accoglimento del ricorso l'impugnato decreto deve essere pertanto cassato con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Brindisi in altra composizione che, nell'emettere la decisione, dovrà fornire un'esauriente motivazione in fatto ed in diritto del suo convincimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cassa il decreto Accoglie 11 ricorso. مانه 5 76679/60 - ! spese, anche per 19 impugnato rinvia, Tribunale di Brindisi in altra composizione. e Roma, 25.9.2001 Il Presidente Il Consignere est. ricar yelol alle Holy Mgo Ricard ra IL CANCELLIENA Prima Say чичести! Luisa Passinetti 10 GEN 2002 Depositate ها د IL CANCELLIERE است 11 ان O T 0 A 1 T . S 2 1 O L T L E A D 8 O 9 C - I 3 R - A 3 C L A E E D S 1 8 3 9 0 E 4 P S . L 6