Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
In virtù dell'effetto sostitutivo della sentenza di appello rispetto a quella impugnata, qualora il dispositivo della sentenza di primo grado sia confermato sulla scorta di una differente motivazione, la portata della pronuncia confermativa va interpretata avendo riguardo alla motivazione della sentenza di appello (Nella specie, la S.C. ha confermato il capo della sentenza di appello che, nel giudizio proposto dall'assicurato per l'accertamento del diritto alla rendita di passaggio ex art. 150, d.P.R. n. 1124 del 1965, aveva ritenuto il predetto affetto da silicatosi, in quanto, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla rendita per malattia professionale, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto una invalidità del 25 per cento per silicosi, mentre la sentenza di secondo grado, pur confermando il dispositivo di quest'ultima decisione, aveva ritenuto che l'assicurato fosse affetto da silicatosi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO AN, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lopez, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del presidente e legale rappresentante ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti del Notaio C. F. Tuccari del 25/2/2000, reg. n^ 53505;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 634 del Tribunale di Crotone in data 4 novembre 1999 (R.G. n. 249198)2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 maggio 2002 dal Relatore Cons. Dott. AN Lamorgese;
Udito l'avv. Emilia Favata per delega avv. Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25 marzo 1998 AN FA proponeva appello avverso la sentenza in data 18 luglio 1997 con la quale il Pretore di Crotone aveva rigettato la domanda da lui avanzata nei confronti dell'INAIL, di accertamento del diritto alla rendita di passaggio ex art. 150, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Erroneamente, ad avviso dell'appellante, il primo giudice aveva disatteso la sua richiesta ritenendolo affetto da broncopatia da inalazioni da silicati e non da silicosi, come accertato con statuizione passata in giudicato nel giudizio in precedenza instaurato di aggravamento della malattia.
L'impugnazione è stata rigettata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 4 novembre 1999. Il Tribunale ha rilevato come il giudicato, al quale si era riferito il FA, si era formato sull'accertamento compiuto dal giudice di appello all'esito della rinnovata indagine, eseguita dal consulente di ufficio nominato in quel grado del giudizio: questi, in relazione all'aggravamento dell'inabilità al lavoro per malattia professionale dedotto dall'assicurato con ricorso del 15 febbraio 1990, aveva diagnosticato una broncopatia derivante da inalazione di silicati (silicatosi), e non da silicosi, come invece ritenuto dall'ausiliare nel primo grado del precedente processo. Nè su tale ulteriore accertamento l'assicurato aveva formulato alcuna doglianza.
Di questa pronuncia il FA ha richiesto la cassazione con ricorso articolato in tre motivi.
L'INAIL ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. e vizio di motivazione e si duole che la sentenza impugnata non abbia preso in considerazione il referto radiologico del 16 marzo 1998 prodotto da esso appellante con l'atto di gravame, a sostegno della allegata tecnopatia silicotica.
Con il secondo motivo il FA denuncia "illogicità della motivazione in ordine al mancato esercizio dei poteri istruttori conferiti al giudice dall'art. 421 c.p.c." e sostiene che il Tribunale, proprio perché l'elemento probatorio controverso non era dotato di sicura affidabilità, avrebbe dovuto svolgere una approfondita indagine volta a stabilire con l'ausilio di ulteriori accertamenti tecnici la presenza e lo stadio della silicosi. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. Il Pretore di Crotone con la sentenza del 2 giugno 1992 nel sancire la costituzione della rendita del 25% si era riferito, come specificato in motivazione, alla silicosi polmonare, e poiché il Tribunale si era limitato a rigettare il gravame, non poteva trovare applicazione il principio secondo cui la sentenza di appello assorbe e sostituisce quella di primo grado, e quindi per stabilire il con tenuto precettivo del giudicato doveva farsi riferimento esclusivamente alla pronuncia del Pretore.
Quest'ultimo motivo per ragioni di ordine logico deve essere esaminato per primo, in quanto il suo accoglimento porterebbe, di per sè, all'annullamento della sentenza impugnata, comportando l'accertata sussistenza della silicosi l'attribuzione della rendita di passaggio dopo l'abbandono della lavorazione morbigena. Esso è però infondato. Come è noto l'appello è impugnazione sostitutiva o devolutiva ed ha perciò l'effetto di provocare direttamente ed immediatamente un nuovo esame della controversia - nei limiti della impugnazione effettivamente proposta - cosicché la sentenza pronunciata dal giudice ad quem sostituisce quella impugnata. In forza dell'effetto sostitutivo della sentenza di appello rispetto a quella impugnata, la diversa motivazione in base alla quale quest'ultima sia stata confermata costituisce fonte di individuazione dei criteri e dei limiti della pronuncia confermativa (Cass. 14 giugno 1990 n. 5794, v. anche Cass. 25 maggio 1998 n. 5212, Cass. sezioni unite 17 marzo 1998 n. 2874). Nè questo principio può ritenersi in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale costituito dalle pronunce di questa Corte richiamate dal ricorrente, tra cui quella delle Sezioni unite in data 16 giugno 1993 n. 6706: la quale anzi, come esplicitamente è affermato nelle deduzioni svolte nella parte motiva, dopo avere rilevato che "la motivazione (ndr. della sentenza impugnata in quel giudizio) è costituita dal testo di altra precedente decisione relativa alla medesima questione, priva di concreto riferimento al caso specifico sottoposto all'esame del giudice del gravame", ha inteso ribadire, sia "il principio secondo il quale la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo delle statuizioni formali contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni della motivazione dirette in modo univoco all'attribuzione di un diritto in favore di una delle parti", sia "quello per cui la sentenza di appello assorbe e sostituisce quella di primo grado sicché la portata della pronuncia confermativa va desunta nei limiti fissati nella nuova motivazione"; enunciati che, sottolinea la Corte più avanti nella motivazione della predetta sentenza, "trovano applicazione solo quando nella decisione di merito il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e non sono invece estensibili al caso in cui lo stesso non abbia contenuto precettivo ma si limiti al rigetto della domanda o del gravame".
Nè, d'altronde, il ricorrente denuncia vizi di motivazione compiuti dal giudice di appello, con la sentenza qui impugnata, nell'interpretazione del giudicato intervenuto nel precedente giudizio in ordine alla determinazione dell'ammontare della rendita in base alla broncopatia derivante da inalazione di silicati, così come peraltro lo stesso ricorrente, secondo quanto afferma nel ricorso per cassazione (v. pag. 2), aveva dedotto con la domanda proposta al Pretore con l'atto introduttivo di quel precedente giudizio, depositato il 15 febbraio 1990.
Fondato è invece il primo motivo. Il giudice del merito non ha motivato perché non ha tenuto conto della documentazione, costituita dal referto radiologico in data 16 marzo 1998 e attestante la tecnopatia silicotica al 2 giugno 1995, prodotta dal FA con l'atto di appello: infatti, al di là del precedente accertamento passato in giudicato in ordine alla sussistenza della silicatosi, il Tribunale aveva anche in appello, a norma dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., l'obbligo di valutare se sussistesse (o meno) la dedotta silicosi o come forma di aggravamento della precedente affezione da inalazione di silicati o come nuova malattia esistente al momento dell'abbandono della lavorazione morbigena. L'accoglimento della suesposta censura comporta l'assorbimento dell'altra, con la quale il ricorrente ha addebitato al Tribunale di non avere esercitato i poteri istruttori di ufficio circa la dedotta insorgenza della silicosi e dell'eventuale stadio di tale malattia. Cassata la sentenza in relazione alla censura accolta, la causa va quindi rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, perché accerti - dopo avere eseguito, nell'ambito dei suoi poteri, ulteriori indagini, se necessarie - la sussistenza, alla data del dedotto abbandono della lavorazione morbigena, della lamentata silicosi.
Al giudice del rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e rigetta il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003