CASS
Sentenza 6 settembre 2023
Sentenza 6 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/09/2023, n. 36850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36850 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da NI AF, nato a [...] il [...] VE PP, nato a [...] il [...] MI TE, nato a [...] il [...] ZA TE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Massimo Bissi, Alberto BO, MI TA ed ND BE, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 3 Num. 36850 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/10/2021, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa 1'8/10/2019 dal Tribunale di Ferrara con riguardo a plurime violazioni del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 imputate - tra gli altri - a TE MI, PP VE, TE ZA e AF NI, così condannati alle pene di cui al dispositivo. 2. Propongono ricorso per cassazione NI, MI, ZA e VE, a mezzo dei propri difensori, deducendo i seguenti motivi: NI: Manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riguardo al capo 1). In ordine al reato di cui all'art. 3, d. 1gs. n. 74 del 2000, la Corte di appello avrebbe ripetuto gli argomenti della prima sentenza senza affrontare i motivi di gravame;
con i quali, in particolare, si sarebbe evidenziata l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 3 in oggetto, nella versione precedente alla novella del 2015, non riscontrandosi alcuna alterazione delle basi imponibili ricavabili dalla dichiarazione IVA. L'utilizzo di una dichiarazione d'intenti falsa, dunque, non avrebbe inciso sulle componenti attive e passive del reddito, ovvero su quelle componenti positive o negative che concorrono alla determinazione della base imponibile su cui calcolare le imposte dovute. A giudizio della difesa, dunque, l'art. 3 (nella lettera previgente) non avrebbe potuto applicarsi al caso di specie, e la "continuità normativa" richiamata nella sentenza non avrebbe qui alcun rilievo;
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al profilo soggettivo del reato sub 1); travisamento della prova. La Corte di appello avrebbe ritenuto il NI consapevole della falsità della dichiarazione di intenti rilasciata da "Omega s.r.l.", ma solo in ragione di elementi palesemente travisati e frutto di una lettura errata: come non sarebbe esistito alcun rapporto di esclusiva tra questa e la "Manifatture NI" (di seguito, "M.B."), se non con riguardo ad alcuni clienti, come peraltro confermato dal teste TO SS, così il ruolo di amministratore di fatto della "Omega" in capo allo stesso ricorrente sarebbe stato smentito ancora dal SS (le cui parole sarebbero state travisate) e da RA ON (le cui dichiarazioni si riferirebbero ad un periodo addirittura successivo alla cessazione dell'attività di "Omega", avvenuta nel 2012). Analogamente si conclude quanto ai rapporti tra quest'ultima e la ditta "Febo", riconosciuti in forza di dati meramente indiziari;
2 - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al capo 2); travisamento della prova. La censura rimanda alle considerazioni di cui al precedente motivo, dato che il reato è ascritto al NI quale amministratore di fatto della "Omega"; - omessa, manifestamente illogica e contraddittoria motivazione;
travisamento della prova. Con riguardo ai capi 26) e 39), la Corte di appello avrebbe confermato la condanna del NI solo perché ritenuto amministratore di fatto della "Omega"; nessuna risposta, dunque, vi sarebbe ai motivi di gravame, con i quali sarebbe stata evidenziata l'assenza di ogni rapporto con le società emittenti le fatture. Al riguardo, peraltro, si precisa che la qualifica di amministratore di fatto richiederebbe la prova di un'effettiva attività gestoria, in modo continuativo e significativo, con funzioni direttive in qualsiasi parte della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale;
ebbene, di ciò la sentenza non darebbe conto;
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto ai capi 3), 4) e 5); travisamento della prova. Premesso che "Decip s.r.l." era subentrata ad "Omega" in tutti i rapporti con "M.B." (e che dunque la prima acquistava la materia prima e la vendeva all'altra, che, dopo averla lavorata, la rivendeva a "M.B." e ad altre società), le contestazioni mosse all'imputato quanto alla prima sarebbero diverse - non più l'art. 3, d. Igs. n. 74 del 2000, ma gli artt. 2 e 8, stesso decreto - e non supportate da motivazione. Lo stesso vizio argomentativo, poi, riguarderebbe la natura giuridica dei rapporti tra "M.B." e "Decip", che la sentenza avrebbe ricostruito con travisamento del fatto ed argomento apodittico ed apparente;
- analoghe censure alla motivazione sono poi mosse con riguardo al ruolo di amministratore di fatto della "Decip", attribuito al NI;
la Corte di appello avrebbe valorizzato, sul punto, le dichiarazioni di TO SS e FR IA, evidentemente travisate e dal tenore ben diverso da quello attribuito in sentenza;
- omessa motivazione sul capo 3), con riguardo alla sussistenza del dolo specifico, pur oggetto di gravame;
la sentenza, al riguardo, non conterrebbe alcun argomento;
omessa motivazione su prova decisiva quanto al capo 7); manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna del ricorrente senza confrontarsi con i motivi di appello e, in particolare, con la documentazione contabile che sconfesserebbe la ricostruzione fatta in sentenza. Ancora, non vi sarebbe motivazione con 3 riguardo all'assenza di danno per l'Erario, a fronte di un'operazione neutra nella quale le società coinvolte avrebbero pagato e detratto solo quanto effettivamente ricevuto e versato;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova, quanto ai capi 26), 32), 33) e 39. La Corte di appello avrebbe riconosciuto in questi episodi l'espressione di una frode carosello, pur mancando i tratti caratteristici di questa, tra i quali il "lavaggio" dell'imposta con prezzi decrescenti anziché crescenti, come nel caso di specie. Sui capi 26) e 39), poi, si contesta nuovamente il ruolo di amministratore di fatto della "Omega" riconosciuto al ricorrente, così come sui capi 32) e 33) si ribadisce il carattere crescente degli importi indicati nelle fatture progressive e la mancata valutazione della fattura n. 271 del 29/10/2010; mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto al capo 40); travisamento della prova. I Giudici di merito avrebbero ritenuto provata la falsità delle transazioni in ragione di un dato privo di consistenza (il distributore italiano Febo s.r.l., che non avrebbe mai trattato la merce), smentito dal teste RR e riferito dal teste BB in modo assertivo ed indimostrato. Quanto alla società coinvolta - "New Dream s.r.l." - si contesta, poi, la motivazione con riguardo al ruolo di amministratore di fatto riconosciuto al NI (motivo 11); le stesse censure, insieme alla violazione degli artt. 512-bis, 526, comma 1 -bis cod. proc. pen., sono sollevate quanto ai capi 41), 42) e 43). La colpevolezza del ricorrente sarebbe stata affermata in forza delle dichiarazioni di MB DE, utilizzate ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. in assenza di presupposti;
la mera attestazione di irreperibilità, infatti, non sarebbe sufficiente per acquisire ed utilizzare le dichiarazioni pregresse, come da costante giurisprudenza di legittimità. Sarebbe stata necessaria, dunque, una rigorosa verifica preliminare all'applicazione della norma, con adeguato riscontro in motivazione anche in punto di volontarietà o meno della mancata comparizione del MB in udienza;
omessa e manifestamente illogica motivazione sul capo 46); travisamento della prova. Il NI sarebbe stato condannato sul presupposto di essere stato l'amministratore di fatto della "Ad Ingross s.r.l."; le dichiarazioni testimoniali riportate in sentenza (DI e AT), tuttavia, sarebbero state fraintese, oltre che smentite dal teste Ghirello;
si lamenta, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non avrebbe considerato l'avvenuto risarcimento del danno in favore del fallimento "M.B.", con revoca della costituzione di 4 parte civile;
questa condotta riparatoria, successiva al reato, avrebbe dovuto esser valutata, ma di ciò non si ravviserebbe traccia nella sentenza. VE - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000. Riportate diffusamente la censura contenuta nel gravame e la motivazione della sentenza impugnata, si ribadisce che non vi sarebbe prova della falsità delle 36 fatture indicate nel capo 4), e che la sentenza sarebbe viziata: in particolare, pur contestando la veste di amministratore formale della "Decip s.r.l.", la Corte avrebbe poi riconosciuto al VE il ruolo di mera "testa di legno", così, però, dovendosi escludere ogni responsabilità per l'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, riferibile soltanto a chi gestisce effettivamente l'azienda e ne detiene il relativo potere;
si lamenta, poi, l'eccessivo rigore sanzionatorio, con richiesta del minimo della pena e delle circostanze attenuanti generiche;
infine, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di appello. MI - violazione degli artt. 27 Cost., 8, d. Igs. n. 74 del 2000, 21, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972. Premesso che il reato di cui al capo 44) si configurerebbe soltanto nel caso di falso ideologico e non di falso materiale, si lamenta che le sentenze non avrebbero provato affatto che l'MI - quale amministratore della "Infofashion Company s.r.l." - avesse emesso (dunque consegnato, spedito, trasmesso, ecc.) le fatture indicate, che, piuttosto, sarebbero state formate direttamente dalle società utilizzatrici, come emerso dall'istruttoria. Ebbene, con riguardo a queste ultime, al ricorrente non potrebbe esser mosso alcun addebito;
- si lamenta il vizio di motivazione, poi, con riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. ZA - Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione;
travisamento della prova quanto al capo 2). La Corte di appello avrebbe riconosciuto al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto della "Omega" con motivazione viziata, in forza di dichiarazioni che non deporrebbero in tal senso (Manera, SS, Micoli, Poli, Luppi, Barin); in termini contrari alla contestazione, poi, sarebbero le deposizioni ZZ e RI, che avrebbero confermato l'estraneità di ZA alla società; 5 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sono poi dedotte quanto ai capi 26) e 39), che sarebbero stati attribuiti anche al ZA soltanto in ragione della riconosciuta carica in "Omega", senza indicare neppure un elemento - se non il generico rinvio "alle argomentazioni precedenti" - a conferma del concorso del ricorrente in entrambi i reati;
è contestata la motivazione, infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, si lamenta l'omessa risposta alla censura relativa all'aumento di pena a titolo di continuazione (3 mesi di reclusione anziché 2, come ad altro imputato) e con riferimento al capo 32, nonostante non fosse stato contestato al ZA, con evidente violazione della legge penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso di NI risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, che contesta la manifesta illogicità della motivazione quanto al delitto di cui al capo 1 (art. 3, d. Igs. n. 74 del 2000), la Corte rileva che la motivazione della sentenza di appello - a conferma di quella del Tribunale - non presenta affatto il vizio denunciato, dovendo, pertanto, essere confermata;
già il primo Giudice, infatti, aveva correttamente risposto - contestandola - alla deduzione difensiva secondo cui soltanto la nuova versione dell'art. 3 in esame - di cui al d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158 - avrebbe compreso anche le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta, con l'effetto che la corretta registrazione in contabilità di tutte le fatture J da parte di "M.B. s.r.l." (di cui il ricorrente era presidente del consiglio di amministrazione) avrebbe impedito di applicare la stessa norma nel testo vigente al tempo della dichiarazione (28/2/2012). 4.1. Sul punto, occorre innanzitutto evidenziare che l'art. 1, lett. b), d. Igs. n. 74 del 2000, nel testo precedente la novella (e vigente ratione temporis), stabiliva che per "elementi attivi o passivi" - da indicare nelle dichiarazioni dei redditi ed IVA - si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
con il decreto legislativo n. 158 del 2015, a queste parole è stato aggiunto il periodo "e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta". 4.2. Ebbene, al riguardo i Giudici di merito hanno innanzitutto ribadito (con Sez. 3, n. 5711 del 20/11/2019, Zolin, non massimata) che la nuova formulazione 6 H) della norma non ha comportato alcuna aboliti° criminis, stante la continuità tra le due disposizioni, circostanza peraltro nemmeno contestata dal ricorrente. Infatti, mentre la fattispecie previgente era articolata in tre segmenti distinti - la falsa dichiarazione dei redditi o IVA, la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie posta a base del predetto mendacio, l'utilizzazione di "mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento" - per effetto della novella la struttura dell'illecito è stata semplificata, tramite l'eliminazione dell'elemento della "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie" e una più articolata descrizione delle condotte artificiose. Come peraltro sottolineato nella Relazione illustrativa, questa soppressione non significa che tale elemento abbia perso qualsiasi rilievo nella configurazione del reato: infatti, la condotta può essere integrata, oltre che compiendo operazioni simulate ovvero mediante mezzi fraudolenti, anche avvalendosi di "documenti falsi", i quali - ai sensi del comma secondo del nuovo testo - valgono ad integrare la condotta del reato solo in quanto "sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria". 4.2. Tanto premesso, la Corte di appello (come già il Tribunale) ha poi evidenziato che le operazioni commerciali richiamate nel capo 1) - che il ricorrente, nella qualità, aveva indicato non imponibili a fini IVA sulla base di una dichiarazione di intenti (ricevuta dalla cessionaria "Omega") risultata falsa - avevano per certo alterato la base imponibile su cui applicare l'imposta, rappresentando elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo;
con conseguente consumazione dell'art. 3 in esame, anche nella lettera precedente alla novella del 2015. 4.3. Questa conclusione risulta corretta. 4.4. Come ben emerge dalla Relazione illustrativa al d. Igs. n. 158 del 2015, infatti, l'integrazione dell'art. 1, lett. b), nei termini citati, è stata volta ad evitare incertezze interpretative e possibili lacune, inserendo tra gli elementi attivi e passivi oggetto di dichiarazione anche quelle componenti - come crediti di imposta o ritenute - che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta. Ne consegue, dunque, che la stessa novella non ha interessato in alcun modo la vicenda in oggetto, nella quale nessuna di queste ultime componenti - "espresse in cifra" - è stata inserita nella dichiarazione IVA 2011; la falsa dichiarazione di intenti, infatti, ha soltanto consentito alla "M.B." di inserire nelle proprie scritture contabili più fatture che non riportavano VIVA, come invece avrebbe dovuto, così evidentemente alterando la base imponibile sulla quale l'imposta medesima sarebbe stata poi determinata ed inserendo, infine, in dichiarazione elementi attivi fittizi, tali da integrare l'art. 3 in contestazione, ricorrendone i presupposti. Come ben affermato dai Giudici del merito, dunque, è proprio la "fedele" registrazione in 7 contabilità delle fatture in oggetto che ha comportato una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, e dunque la presentazione di una dichiarazione che conteneva elementi fittizi, penalmente rilevante ex art. 3 anche prima della novella del 2015. Il primo motivo di ricorso, dunque, è manifestamente infondato. 5. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge anche quanto al secondo: attraverso la riproposizione di stralci di elementi documentali (l'accordo di esclusiva del 26/10/2010) e dichiarativi (SS, ON), peraltro neppure allegati nella loro interezza, si tende ad ottenerne in questa sede una nuova ed alternativa lettura, rispetto a quella compiuta dai Giudici del merito, con inammissibile rivalutazione di argomenti in fatto che questa Corte non è ammessa a compiere. L'analisi delle risultanze istruttorie eseguita dal Tribunale, e ribadita dalla Corte di appello, risulta peraltro del tutto logica, aderente al profilo oggettivo delle stesse e priva di qualunque travisamento, come invece denunciato: un'analisi, dunque, non censurabile in sede di legittimità. 5.1. In particolare, la consapevolezza del ricorrente quanto alla falsità della dichiarazione di intenti prodotta dalla cessionaria "Omega" è stata ricavata dagli strettissimi legami che erano risultati tra questa e la "M.B.". 5.1.1. Innanzitutto, nell'ottobre 2010 le due avevano sottoscritto un accordo di esclusiva, nel senso che "Omega" avrebbe potuto cedere le proprie merci soltanto a clienti indicati da "M.B." (accordo stipulato dal padre del ricorrente ma certamente in vigore anche sotto la gestione del figlio). Ebbene, al di là delle sfumature che il ricorso introduce (ossia che l'esclusiva avrebbe riguardato solo alcuni clienti ritenuti da "M.B" strategicamente rilevanti), di mero fatto e certamente non apprezzabili in questa sede, si osserva che la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato che: a) la società del ricorrente aveva stretto un accordo significativo con un ente - "Omega" - risultato evasore totale e privo di contabilità; b) il dipendente SS - formalmente addetto al controllo qualità di questa - aveva confermato che "M.B." era committente al 90% dell'altra, senza peraltro saper indicare neppure un ulteriore, eventuale cliente. Dal che, una lettura più che adeguata dell'accordo del 26/10/2010, non censurabile da questa Corte. 5.1.2. Con riguardo, poi, al ruolo di amministratore di fatto della "Omega", riscontrato in capo allo stesso NI, la Corte di appello ha richiamato le dichiarazioni del citato SS - riportate alla pag. 17 della sentenza del Tribunale e non contestate - che aveva riferito di aver sempre operato presso lo stabilimento di NA Bondeno, prima in "Omega", poi in "Decip s.r.l.", e che la prima era "cartolarmente amministrata" da alcuni soggetti (VI BB, TE ZA e tale signora Fornasiero), mentre il profilo produttivo "era da me seguito sempre sotto la direzione e le direttive di AF NI". Alle stesse conclusioni, poi, 8 la Corte di appello è giunta richiamando alcuni documenti indicativi di un interessamento del ricorrente ad una fornitura che "Global Solutions s.r.l." (altra società controllata da NI) avrebbe dovuto fare ad "Omega", con merce venduta da "Febo". A chiusura logica del ragionamento, poi, le sentenze hanno citato la deposizione del militare Verdini, che aveva riferito di 108 assegni di "Global Solutions" firmati proprio dal ricorrente (che aveva poi disconosciuto la firma su 42 di questi;
firma, tuttavia, risultata vera - previo accertamento peritale - per 38 dei titoli). Infine sul ruolo coperto in "Omega", le sentenze hanno richiamato le dichiarazioni di AN NI (che aveva definito "Omega" e "Decip" "società di famiglia") e della tributarista RA ON che - come riportato già dal Tribunale (pagg. 16-17) - aveva espressamente riferito ancora al ricorrente l'amministrazione di "Omega" e di numerose altre società, tutte formalmente gestite da prestanomi e molte coinvolte nella vicenda in oggetto, come peraltro lo stesso ricorrente le aveva detto ("Omega", "Globai Solutions", "Omnia", "New RE, "MB DE"). A tale riguardo, infine, la Corte di appello ha adeguatamente inquadrato anche il riferimento temporale delle dichiarazioni della ON, da individuare nel 2011 quanto ai "progetti" che NI aveva per diverse società, compresa la "Omega"; nessun dubbio, poi, poteva sorgere sull'attendibilità intrinseca della stessa testimone, come peraltro neppure il ricorso mette in discussione. Alla luce di quanto precede, e degli elementi sintomatici efficacemente indicati nelle sentenze, risulta dunque adeguatamente riconosciuto in capo al NI il ruolo di amministratore di fatto della "Omega"; al riguardo, quindi, deve essere confermato il principio secondo cui, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi, quest'ultima, in cui spetta al giudice di merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (tra le altre, Sez. 2, n. 36556 del 24/5/2022, Desiata, Rv. 283850). Proprio tale verifica si riscontra nella sentenza impugnata, con argomento di merito del tutto congruo ed immeritevole di censura. Il secondo motivo di impugnazione, pertanto, è manifestamente infondato. 6. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto al terzo motivo, che riguarda il capo 2) - art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000 - contestato al NI ancora quale amministratore di fatto della "Omega". Sul punto, anche l'impugnazione si limita a rimandare ai precedenti argomenti di censura, così da non rendere necessaria alcuna ulteriore considerazione. 9 7. Il ricorso, di seguito, risulta manifestamente infondato anche sul quarto motivo, che deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova quanto ai capi 26) e 39) (art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000), oltre al vizio di motivazione quanto al ruolo di fatto riconosciuto al ricorrente in "Omega". 7.1. Al riguardo, occorre premettere che, per l'appunto, entrambe le fattispecie sono contestate al NI quale amministratore di fatto di questa società, per aver inserito in dichiarazione due fatture relative ad operazioni inesistenti (la n. 07-A emessa dalla "AOS D.0.0." il 10/4/2009 e la n. 08-A emessa dalla stessa società1'11/4/2009); ebbene, dato atto che tale carattere (riscontrato nella prima sentenza alle pagg. 39-45) non forma oggetto di ricorso, che si limita a contestare la riferibilità del reato al ricorrente, la Corte osserva che il giudizio di responsabilità è ancora sostenuto nella sentenza di appello da una motivazione incensurabile. 7.2. In particolare, il Giudice del gravame ha rimandato sul punto alla prima decisione di merito (avendo già trattato la questione), che aveva adeguatamente individuato nel ricorrente l'amministratore di fatto della società che, ricevute le due fatture, le aveva inserite in dichiarazione "M.B.". Con riguardo poi alla consapevolezza - in capo allo stesso NI - dell'inesistenza delle operazioni indicate in fattura (unico profilo qui trattato), il Tribunale aveva ampiamente richiamato gli esiti istruttori, dai quali era emerso: a) la circolazione soltanto interna della merce, in contrasto con documentazione dalla quale risultavano passaggi da "SIR" (società italiana) ad "AOS" (società slovena), quindi ad "Omega" e da questa a "M.B." (circostanza riferita dagli autotrasportatori e non contestata nel ricorso); b) l'evidente vantaggio che "M.B." aveva così ottenuto, secondo il consolidato meccanismo delle frodi carosello: mentre "SIR" aveva formalmente venduto i beni ad "AOS" al costo di 86 centesimi al chilo, "Omega" aveva poi rivenduto gli stessi a "M.B." a soli 80 centesimi al chilo;
c) i rapporti tra il ricorrente e TE AN, definito "gestore della società fantasma AOS", peraltro confermati anche dall'autotrasportatore Biasi. La responsabilità anche per i capi 26) e 39), dunque, risulta confermata con motivazione del tutto solida e priva di vizi, come tale non censurabile. 8. Il ricorso è manifestamente infondato pure sul quinto, sesto e settimo motivo, che riguardano i capi 3), 4) e 5), e, quindi, i rapporti - ex artt. 2 e 8, d. Igs. n. 74 del 2000 - tra "M.B." e "Decip". 8.1. Con la prima parte della censura, si lamenta che il NI avrebbe qui subito contestazioni diverse da quelle riguardanti i legami tra "M.B." ed "Omega", sebbene a quest'ultima "Decip" fosse subentrata - nel 2012 - senza soluzione di continuità in tutti i rapporti con l'altra e nella gestione dello stesso stabilimento produttivo, ossia con caratteri identici. Ebbene, questa Corte non riscontra affatto 10 la "palese ed insanabile contraddizione" sul punto tra le due sentenze, che il ricorso lamenta: se le vicende illecite tra "M.B." ed "Omega" erano state inquadrate nell'ambito dell'art. 3, d. Igs. n. 74 del 2000, così quelle tra la prima e "Decip" avevano trovato corretto inquadramento negli artt. 2 e 8, stesso decreto, in forza di condotte tenute in tempi e con modi differenti, dunque non sovrapponibili a quelle del capo 1). Nessun vizio della motivazione, pertanto, può essere ravvisato. 8.2. In ordine, poi, alla natura giuridica dei rapporti che avevano originato i capi 3), 4) e 5), la Corte di appello - come già il Tribunale - ha evidenziato che "M.B." aveva emesso 27 fatture di vendita nei confronti di "Decip", per 389.095,38 euro, non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 (alla luce della dichiarazione di intenti che la cessionaria aveva presentato); a sua volta, questa aveva emesso verso "M.B." 36 fatture per 382.988,80, IVA inclusa. Ebbene, considerando che - al pari di "Omega" - anche "Decip" era risultata un evasore totale che non aveva presentato dichiarazioni fiscali dal 2010, la dichiarazione di intenti doveva dunque ritenersi palesemente falsa. L'istruttoria, ancora, aveva evidenziato elementi assolutamente significativi nell'ottica dell'inesistenza - nel senso della radicale diversità rispetto al reale - delle operazioni così fatturate, che, lungi dall'avere ad oggetto compravendita di beni tra società distinte ed autonome, erano di fatto risultate prestazioni di servizi di lavorazione di materie prime tra enti legati da forti vincoli;
al riguardo, peraltro, la diretta amministrazione di "Decip" - così come di "Omega" - da parte del ricorrente aveva trovato adeguata conferma nelle parole del citato SS, di AN NI e di FR IA. Quest'ultimo - direttore "M.B." nel biennio 2013-2014 - aveva infatti definito "anomali" i rapporti tra la società e "Decip", sul presupposto di "elementi contabili particolari" e, soprattutto, del fatto che: a) "Decip" aveva fatturato a "M.B." il prodotto finito ad un prezzo (con IVA) addirittura inferiore a quello sostenuto per l'acquisto della materia prima dalla stessa "M.B."; b) "Decip" non aveva pagato niente all'altra, pur a fronte di apparenti cessioni;
c) "M.B.", a sua volta, aveva pagato soltanto un 1/3 circa del dovuto, relativo ad ulteriori cessioni, poi comunicando all'altra la compensazione del proprio debito residuo (per circa 250.000 euro) con parte del proprio credito verso "Decip". Le dichiarazioni del IA al riguardo avevano poi trovato piena conferma, come da accertamenti della Guardia di Finanza richiamati alla pag. 29 della sentenza del Tribunale;
risulta inammissibile, pertanto, la censura di puro merito che il sesto motivo propone, di fatto sollecitando a questa Corte una nuova interpretazione delle stesse parole (che, peraltro, il ricorso riporta soltanto per stralci). 8.3. In forza di tutti questi elementi, adeguatamente esaminati, i Giudici di merito hanno quindi accertato che "M.B." si era garantita il diritto di fatturare 11 senza IVA, mentre "Decip", dopo aver fatturato con IVA la cessione del prodotto finito, non aveva presentato le dichiarazioni fiscali e non aveva versato le imposte. Infine, "M.B." aveva potuto portare in detrazione VIVA fatturata all'altra, e pagata soltanto nella limitata parte indicata. Con l'effetto - correttamente sostenuto nella sentenza di appello - che un iniziale rapporto di cessione di materiale in conto lavorazione era stato utilizzato strumentalmente, mutandone le caratteristiche e la qualificazione giuridica, nonché il relativo trattamento fiscale, in un contratto di vendita. 8.5. Dal che, con assoluta evidenza, il dolo di evasione del capo 3) (art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000) in capo al ricorrente, oggetto del settimo motivo di ricorso;
non può essere accolta, infatti, la censura che lamenta un difetto di motivazione sul punto, in quanto la più che dettagliata ed argomentata ricostruzione della vicenda, in entrambe le sentenze di merito, riscontra appieno anche il dolo specifico che la norma richiede, adeguatamente richiamato alla pag. 59 della pronuncia di appello, come già alla pag. 32 di quella di primo grado. 9. Il ricorso, di seguito, risulta manifestamente infondato anche con riguardo all'ottavo motivo, che lamenta un presunto vizio di motivazione quanto al capo 7) (art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000). 9.1. Il Collegio osserva, innanzitutto, che l'omessa valutazione di prova decisiva è dedotta in termini palesemente generici, dunque inammissibili. In particolare, si lamenta che gli argomenti impiegati dai Giudici del merito sarebbero superati da documentazione contabile (fattura n. 1514 del 2010 emessa da "M.B." a "Ferplast s.r.I., prodotta all'udienza del 18/10/2018), "che sconfessa in modo obiettivo la ricostruzione fatta propria in sentenza", rendendo "evidente l'inconsistenza del ragionamento operato dal Tribunale"; ebbene, si osserva che l'argomento non è ulteriormente sviluppato, e soprattutto non è specificato in che termini tale prova assumerebbe carattere decisivo, tale cioè da scardinare radicalmente il ragionamento operato dei Giudici del merito con riguardo allo stesso capo 7). 9.2. Del tutto infondata, poi, è anche la seconda parte del motivo, che lamenta la mancata valutazione dell'inesistenza del danno, quindi del reato, a fronte di un'operazione fiscalmente neutra;
le pronunce di merito, infatti, hanno riscontrato la responsabilità del ricorrente anche per questo reato con motivazione priva di illogicità manifesta e del tutto adeguata, quindi non censurabile. 9.3. In particolare, è stato accertato che il consorzio "Co.Me.Co" aveva emesso fatture nei confronti di "M.B." (soggette ad IVA), e che questa aveva ulteriormente ceduto gli stessi beni a "Ferplast s.r.l." (da riferire con certezza al coimputato ZA) con operazione non soggetta ad IVA, in quanto quest'ultima aveva emesso dichiarazione di intento;
attraverso il primo passaggio, dunque, 12 "M.B." aveva aumentato VIVA detraibile, senza tuttavia incrementare quella a debito, grazie alla ulteriore cessione ad un apparente esportatore abituale. Quanto a "Co.Me.Co" e "Ferplast", invece, il profitto era consistito nel risparmio d'imposta, dato che entrambe non avevano presentato le dichiarazioni fiscali né versato quanto dovuto (circostanza che neppure il ricorso contesta). 9.5. Il danno per l'Erario, pertanto, ha trovato adeguato riscontro in istruttoria, diversamente da quanto afferma l'impugnazione. Già il Tribunale, sul punto, aveva richiamato le esplicite parole del militare Verdini, il quale aveva confermato che "Co.Me.Co" e "Farplast" erano gestite dal medesimo soggetto;
che "M.B." si era solo formalmente inserita nel passaggio della merce tra le due, così ottenendo il profitto già sopra richiamato (aumento dell'IVA a credito e mancato incremento di quella a debito), mentre le altre nulla avevano versato di quanto dovuto. 10. Anche il nono motivo di ricorso - relativo ai capi 26), 32), 33) e 39) - risulta manifestamente infondato. 10.1. Con riguardo ai capi 26) e 39), la censura si esaurisce nella generica contestazione secondo cui difetterebbero i caratteri propri della frode carosello, non riscontrandosi nelle fatture prezzi decrescenti, ma crescenti, così non ravvisandosi un ingiusto profitto;
si tratta, evidentemente, di una questione di merito, peraltro posta senza alcun profilo di specificità. 10.2. Ancora in ordine alle stesse imputazioni, sono quindi ribadite le censure già sopra esaminate sul quarto motivo, con riferimento al ruolo di amministratore di fatto di "Omega" riconosciuto in capo al ricorrente;
in assenza di ulteriori argomenti offerti, il Collegio rimanda a quanto già esposto. 10.3. In ordine, poi, ai capi 32) e 33), la censura è presentata in termini di puro fatto, dunque inammissibili, ancora con richiamo agli importi indicati nelle fatture interessate, che non assumerebbero carattere decrescente, o ad una fattura (n. 271 del 29/10/2010) che non sarebbe stata esaminata. Il motivo, peraltro, trascura l'ampio e solido argomento impiegato dal primo e dal secondo Giudice, con il quale i due episodi ex art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 in esame sono stati diffusamente riscontrati quali espressione del meccanismo fraudolento citato, con molteplici richiami istruttori - che il ricorso neppure menziona - di natura oggettiva (i caratteri delle società coinvolte, i rapporti assai stretti tra le stesse, l'assenza di ragioni economiche) e soggettiva (il ruolo del ricorrente e di ZA, formale e di fatto). Con particolare riguardo proprio all'importo decrescente delle fatture nei vari passaggi, citato nel ricorso, la Corte di appello ne ha poi sottolineato la sostanziale irrilevanza, frutto di una parcellizzazione dell'intera operazione illecita alla quale, peraltro, il ricorrente non aveva saputo offrire una giustificazione economica. Infine, quanto alla fattura n. 271/2010, si osserva che, 13 contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza ne tratta in modo adeguato, evidenziandone la scarsa attendibilità ancora con logico e solido argomento (pag. 63; analogamente, pag. 52 della prima sentenza). 11. L'impugnazione risulta poi manifestamente infondata anche sul decimo ed undicesimo motivo, relativi al capo 40) (nella parte non prescritta) e da trattare in modo congiunto. 11.1. La prima censura si fonda, innanzitutto, sulla falsità (negata dal ricorrente) delle transazioni commerciali tra "New RE e "M.B.", che sarebbe stata riferita dal teste BB ma negata dal teste RR;
ancora un argomento di puro merito, dunque, inammissibile in questa sede, nella quale non è consentito esaminare ulteriormente le deposizioni assunte (peraltro richiamate nell'impugnazione solo per meri estratti). 11.2. Lo stesso decimo motivo, peraltro, trascura l'articolato e dettagliato argomento reso dal Tribunale, e confermato in appello, con il quale (pagg. 54 e ss.) è stato evidenziato che l'emittente "New RE era risultata, all'epoca dei fatti, società non operativa, priva di strutture e di dipendenti, oltre che di scritture contabili o rapporti bancari;
un contesto, dunque, palesemente incompatibile con l'apparente commercializzazione di circa 500mila chili di prodotto nel 2011 (oltre che con i dati di vendita di "Febo s.r.l.", apparente fornitrice). 11.3. Con riguardo, poi, al ruolo di amministratore di fatto della società, riconosciuto al NI, il ricorso neppure menziona gli argomenti impiegati dal Tribunale e ripresi dalla Corte di appello, con i quali tale carica è stata ampiamente motivata (in particolare, pagg. 56-57 della prima sentenza) con richiami testimoniali (NA e AT) e documentali, dai quali era risultato che: a) la società (come accennato) non era operativa, ed aveva apparenti rapporti commerciali solo con enti riconducibili al ricorrente ("Global Solutions", "Omega", "Art Ingross"); b) le quote sociali e l'amministrazione erano in mano allo stesso ricorrente ed al padre;
c) per i passaggi di proprietà di queste, in favore di NA e del coimputato VE, non era stato provato alcun pagamento. Da ciò la conclusione - non manifestamente illogica - che le operazioni intercorse tra la "New RE e le altre avevano avuto il solo fine di garantire l'emissione e l'utilizzo di fatture false, per sottrarre a tassazione consistenti basi imponibili, nell'interesse prioritario di NI. 12. In ordine, di seguito, al dodicesimo motivo, che lamenta l'affermazione di responsabilità sui capi 41), 42) e 43), perché sostenuta soltanto da dichiarazioni - rese da MB DE - che il Tribunale non avrebbe potuto acquisire ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., il Collegio ne rileva la palese infondatezza. 12.1. La Corte di appello, infatti, ha richiamato le considerazioni del primo Giudice, diffusamente riportate in sentenza (pag. 58), così sottolineando che: a) 14 il soggetto era stato escusso il 7/6/2014 ed iscritto nel registro degli indagati il 18/3/2016 (con decreto di archiviazione del 2/11/2016); b) non era stato possibile escuterlo a testimone in quanto irreperibile, come da verbale di vane ricerche del 20/2/2018 ed attestazione di irreperibilità rilasciata dal Comune di Cento. In forza di questi elementi, le dichiarazioni erano state dunque acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. (non anche dell'art. 512-bis cod. proc. pen., come invece si legge nel ricorso), alla luce di presupposti in fatto che questa Corte non è ammessa a censurare. 12.2. A ciò si aggiunga - ulteriore causa di inammissibilità - che il motivo, per un verso, non considera che le dichiarazioni del MB (specie quanto alle sue effettive mansioni nella omonima ditta) avevano trovato conferma nelle parole dei testi AN NI e ON, e, per altro verso, non compie alcuna prova di resistenza al riguardo;
non precisa, cioè, se, escludendo le affermazioni del MB, la responsabilità del NI per i capi in esame sarebbe risultata effettivamente sprovvista di ogni sostegno istruttorio. 13. Il tredicesimo motivo - relativo al capo 46) - è inammissibile: con la stessa censura, infatti, si tende ad una rilettura, non consentita, delle dichiarazioni dei testi DI e AT, delle quali si riporta solo qualche passaggio, così denunciando, genericamente, il travisamento della prova. 13.1. La doglianza, inoltre, non considera che il NI è stato ritenuto amministratore di fatto della "Art Ingross" con motivazione del tutto logica ed adeguata, dunque incensurabile. In particolare, il DI aveva riferito: a) di aver amministrato la società dal 2012 al 2014, contattato da AN, percependo per ciò la somma di 500 euro al mese;
b) che quando vi era da firmare documenti o da recarsi in banca, veniva contattato - presso la sede di "Global Solutions" - dalla moglie del NI;
c) che tutta l'attività commerciale e gestoria (anche per i rapporti con fornitori e clienti) era svolta dal ricorrente, che effettuava anche i pagamenti, disponendo dei conti della società. Quanto al AT, questi aveva dichiarato: a) di aver lavorato in "Art Ingross" nel 2014, come elaboratore dati e consulente;
b) che documenti, fatture e registri gli erano stati consegnati da NI, effettivo amministratore della società. 13.2. Il ricorso, ancora, trascura del tutto gli ulteriori accertamenti compiuti in sede di indagine, poi indicati nelle sentenze. In particolare che: a) alcuni assegni di "Art Ingross" erano risultati avere la firma di negoziazione e traenza proprio del ricorrente;
b) dal 1°/1/2011, la corrispondenza bancaria della società era stata recapitata presso la sede di "Global Solutions" (altra società riconducibile a NI), laddove peraltro era gestita anche la "Ad Ingross"; c) 3 conti correnti su 5 erano stati aperti presso la Banca di Imola, filiale di Cento, distante 400 chilometri dalla sede della società, ma vicina alla residenza ed al domicilio del 15 ricorrente;
d) erano state trovate mali tra il commercialista e la "Art Ingross", nelle quali il NI era stato espressamente richiesto di fornire specifiche su questioni commerciali e finanziarie dell'ente, ed alle quali lo stesso aveva risposto. 14. Con riferimento, infine, alle circostanze attenuanti generiche, per il diniego delle quali la Corte di appello non avrebbe valutato l'avvenuto risarcimento del danno in favore del fallimento "M.B.", con revoca della costituzione di parte civile, il Collegio osserva che la questione non è stata mai posta al Giudice del gravame e, dunque, non può essere sollevata per la prima volta in questa sede. Premesso che la revoca della costituzione era avvenuta in forza di una scrittura privata del 16/3/2021, dunque nel corso del giudizio di appello, si rileva che alla successiva udienza del 17/6/2021 le difese si erano limitate a riportarsi alle conclusioni del gravame, nelle quali le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. erano state richieste in forza di argomenti (evidentemente) diversi dal parziale risarcimento del danno in favore del fallimento, a quel momento non ancora avvenuto. Alla successiva udienza del 13/10/2021, infine, non vi erano state repliche da parte del Procuratore generale, e dunque le difese - compresa quella del NI - non avevano esposto ulteriori considerazioni. La Corte di appello, pertanto, si è espressa sul motivo di gravame alla luce degli argomenti effettivamente spesi al riguardo. L'impugnazione, dunque, deve essere dichiarata inammissibile. 15. Il ricorso di VE risulta manifestamente infondato. 15.1. Riportati ampiamente il motivo di gravame e la sentenza di appello, l'atto lamenta - in termini di puro merito, dunque inammissibili - che non vi sarebbe prova della fittizietà delle 36 fatture indicate nel capo 4); nessun riferimento alla decisione impugnata, dunque, ed al suo tessuto argomentativo (pagg. 69-70), con il quale il ricorso non si confronta affatto. 15.2. Con tale motivazione, il Giudice del gravame, anche richiamando la sentenza del Tribunale, ha innanzitutto precisato che il VE era amministratore di diritto della "Decip", mentre il NI ne era risultato amministratore di fatto: la circostanza è pacifica, e nessuna incertezza può sorgere al riguardo (il periodo citato alle pagg. 15-16 del ricorso attribuisce al solo NI la qualifica di amministratore di fatto, ed il concorso con il ricorrente deve ovviamente intendersi come riferito alla qualità da quest'ultimo ricoperta, peraltro di carattere formale). 15.3. Già il Tribunale, peraltro, aveva evidenziato che il VE aveva avuto rapporti diretti con il correo in merito all'attività svolta dalla società, oltre ad essere stato parte consapevole nella condotta fraudolenta, firmando per "Decip" la falsa dichiarazione d'intenti. Ancora il primo Giudice, peraltro, aveva evidenziato la mancanza di qualunque elemento idoneo a descrivere il VE come mero 16 prestanome, né questi aveva fornito alcun elemento idoneo a sostenere la relativa tesi. 15.4. In ordine, poi, al carattere fittizio delle 36 fatture indicate nel capo 4), già il Tribunale ne aveva offerto una più che esauriente dimostrazione, evidenziando che queste - emesse nei confronti di "M.B." - avevano formalmente ad oggetto operazioni di vendita, mentre si trattava di cessione di merce in conto lavorazione, come peraltro già evidenziato trattando la posizione di NI. 15.5. Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio, il Collegio rileva ancora la palese genericità della contestazione, che lamenta soltanto "una pena elevata (...) sicuramente eccessiva", peraltro chiedendo a questa Corte di applicare il minimo della sanzione. Anche su tale punto, dunque, l'impugnazione trascura quanto affermato dal Giudice di appello, che ha ritenuto congrua la pena applicata in primo grado, e rispettosa dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione alla rilevanza del capo contestato, e non risultando neppure elementi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 15.6. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, peraltro, l'irrilevanza della eventuale prescrizione del reato matifrata nelle more di questo giudizio. 16. Il ricorso di MI è manifestamente infondato. 16.1. La censura tende a sostenere che l'imputato non avrebbe mai emesso (cioè formato, consegnato, trasmesso, ecc.) le fatture richiamate nel capo 44), da riferire invece alle società utilizzatrici, come l'istruttoria avrebbe dimostrato;
si tratta, dunque, di un profilo evidentemente di fatto, che questa Corte non è ammessa a verificare. 16.2. All'evidente inammissibilità della questione, poi, si aggiunge il mancato confronto con gli argomenti spesi in entrambe le sentenze di merito, che hanno riscontrato la responsabilità dell'MI per il delitto di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000 con una motivazione del tutto solida, priva di illogicità manifeste e ben ancorata alle risultanze istruttorie. 16.3. In particolare, già il Tribunale aveva evidenziato che presso la "Infofashion Company" - di cui il ricorrente era stato amministratore dal 2004 al 2014 - erano state rinvenute fatture apparentemente emesse in favore di alcune società (quelle riportate nell'imputazione), aventi ad oggetto acquisto e vendita di materiale plastico vario. A fronte di ciò, era poi risultato che la società aveva un oggetto sociale del tutto diverso (produzione e commercio di articoli di abbigliamento), che era priva di struttura e di sede operativa (la disponibilità di un capannone risultava solo dal 2013), e che le indagini bancarie non avevano fornito alcun riscontro dei pagamenti indicati nelle fatture medesime. La stessa società, peraltro, era risultata evasore totale sin dal 2009. 17 2fP 16.4. Nessun dubbio, pertanto, in ordine alla fittízietà delle operazioni indicate in questi documenti (peraltro, qui non contestata), così come sul fatto che le stesse fatture fossero state emesse proprio da "Infofashion Company" e non, diversamente, "create" direttamente dalle utilizzatrici, come sostenuto nel ricorso con argomento qui non valutabile (e, peraltro, difforme da quello proposto in primo grado, volto a dimostrare l'esistenza delle operazioni e, dunque, l'effettivo rilascio delle fatture proprio da parte dell'apparente emittente). Il giudizio di responsabilità, dunque, è stato adeguatamente affermato con riguardo alla sola società della quale il ricorrente era amministratore di diritto, con ogni conseguenza in termini di dovere di controllo e di responsabilità, anche penale. 16.5. A ciò si aggiunga, peraltro, che la sentenza di appello ha affrontato tutte le censure mosse con il gravame (pagg. 71-72), qui non ulteriormente proposte, neppure in termini critici. 16.5. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, oggetto di una censura molto generica, la Corte di appello ha ribadito la congruità della pena inflitta, peraltro definita "assai moderata", senza che il ricorso indichi un qualunque elemento idoneo a giustificarne la riduzione o ad applicare le circostanze attenuanti generiche. I ricorsi di NI, MI e VE, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 17. Il ricorso di ZA risulta, invece, parzialmente fondato. 18. Con riguardo al primo motivo, che contesta - quanto al capo 2) - il ruolo riconosciuto di amministratore di fatto della "Omega", insieme a NI, il Collegio osserva che la censura si sviluppa esclusivamente su un inammissibile registro di merito, richiamando numerose deposizioni (Barin, Manera, SS, Micoli, Poli, Luppi, ZZ, Ferlani) che sarebbero state mal interpretate dai Giudici o non adeguatamente valorizzate;
ebbene, sul punto basti ribadire che questa Corte non è ammessa a compiere una nuova lettura e valutazione delle testimonianze, che, peraltro, non risultano neppure allegate al ricorso, così ribadendosi l'inammissibilità del motivo. 18 18.1. A ciò si aggiunga che la veste di amministratore di fatto della "Omega" è stata riconosciuta - quanto al ZA - con argomento solido e fondato su oggettivi elementi istruttori, quindi non censurabile in questa sede. Già il Tribunale, infatti, aveva analiticamente richiamato le numerose fonti dichiarative sopra accennate (pagg. 23-26), dalle quali emergeva con sicurezza che il ricorrente forniva le direttive, pagava taluni dipendenti ed operava come amministratore della società o suo "manager"; ciò, peraltro, senza che il suo intervento nell'ente potesse ritenersi circoscritto nel perimetro di presunte deleghe ricevute, delle quali non era stato fornito alcun riscontro, né alcun testimone vi aveva fatto cenno. Così da concludere che il ZA era il vero referente della società, perlomeno quanto ai rapporti di natura commerciale. La Corte di appello ha poi integralmente ribadito queste considerazioni, citando le stesse deposizioni indicate dal primo Giudice e riscontrando in esse - con argomento del tutto logico e coerente al contenuto dichiarativo - il ruolo riconosciuto in capo al ZA. Il primo motivo, pertanto, è inammissibile. 19. Il ricorso, per contro, risulta fondato sul secondo motivo, che contesta il vizio di motivazione quanto alla responsabilità per i capi 26) e 39). Entrambe le sentenze di merito, infatti, hanno condannato il ZA soltanto sul presupposto che lo stesso aveva ricoperto la carica di amministratore di fatto della "Omega", senza tuttavia indicare elementi specifici con riguardo ad entrambe le contestazioni, né richiami istruttori di sorta. 19.1 La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio, limitatamente a questo ricorrente ed ai capi 26) e 39), per nuovo giudizio;
le stesse contestazioni, tuttavia, nelle more si sono estinte per prescrizione, ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen., così che la pronuncia di appello deve essere annullata senza rinvio, nei medesimi termini soggettivi ed oggettivi. Segue l'eliminazione della relativa pena, fissata dal Tribunale (e confermata in appello) in complessivi sei mesi di reclusione. 20. Nessuna questione, infine, può concernere il capo 32); il riferimento a questo come reato riconosciuto in capo al ricorrente, infatti, si legge nel dispositivo della sentenza di primo grado (non nella motivazione, che non dichiara mai il ZA colpevole anche di questa fattispecie, né la considera in punto di pena), poi corretto dalla Corte di appello con ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. del 15/10/2021. 19 .9r)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZA TE limitatamente ai reati di cui ai capi 26 e 39 dell'imputazione perché estinti per prescrizione ed elimina la corrispondente pena in aumento di mesi sei di reclusione;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di NI AF, MI TE e VE PP, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 20
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Massimo Bissi, Alberto BO, MI TA ed ND BE, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 3 Num. 36850 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/10/2021, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa 1'8/10/2019 dal Tribunale di Ferrara con riguardo a plurime violazioni del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 imputate - tra gli altri - a TE MI, PP VE, TE ZA e AF NI, così condannati alle pene di cui al dispositivo. 2. Propongono ricorso per cassazione NI, MI, ZA e VE, a mezzo dei propri difensori, deducendo i seguenti motivi: NI: Manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riguardo al capo 1). In ordine al reato di cui all'art. 3, d. 1gs. n. 74 del 2000, la Corte di appello avrebbe ripetuto gli argomenti della prima sentenza senza affrontare i motivi di gravame;
con i quali, in particolare, si sarebbe evidenziata l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 3 in oggetto, nella versione precedente alla novella del 2015, non riscontrandosi alcuna alterazione delle basi imponibili ricavabili dalla dichiarazione IVA. L'utilizzo di una dichiarazione d'intenti falsa, dunque, non avrebbe inciso sulle componenti attive e passive del reddito, ovvero su quelle componenti positive o negative che concorrono alla determinazione della base imponibile su cui calcolare le imposte dovute. A giudizio della difesa, dunque, l'art. 3 (nella lettera previgente) non avrebbe potuto applicarsi al caso di specie, e la "continuità normativa" richiamata nella sentenza non avrebbe qui alcun rilievo;
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al profilo soggettivo del reato sub 1); travisamento della prova. La Corte di appello avrebbe ritenuto il NI consapevole della falsità della dichiarazione di intenti rilasciata da "Omega s.r.l.", ma solo in ragione di elementi palesemente travisati e frutto di una lettura errata: come non sarebbe esistito alcun rapporto di esclusiva tra questa e la "Manifatture NI" (di seguito, "M.B."), se non con riguardo ad alcuni clienti, come peraltro confermato dal teste TO SS, così il ruolo di amministratore di fatto della "Omega" in capo allo stesso ricorrente sarebbe stato smentito ancora dal SS (le cui parole sarebbero state travisate) e da RA ON (le cui dichiarazioni si riferirebbero ad un periodo addirittura successivo alla cessazione dell'attività di "Omega", avvenuta nel 2012). Analogamente si conclude quanto ai rapporti tra quest'ultima e la ditta "Febo", riconosciuti in forza di dati meramente indiziari;
2 - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al capo 2); travisamento della prova. La censura rimanda alle considerazioni di cui al precedente motivo, dato che il reato è ascritto al NI quale amministratore di fatto della "Omega"; - omessa, manifestamente illogica e contraddittoria motivazione;
travisamento della prova. Con riguardo ai capi 26) e 39), la Corte di appello avrebbe confermato la condanna del NI solo perché ritenuto amministratore di fatto della "Omega"; nessuna risposta, dunque, vi sarebbe ai motivi di gravame, con i quali sarebbe stata evidenziata l'assenza di ogni rapporto con le società emittenti le fatture. Al riguardo, peraltro, si precisa che la qualifica di amministratore di fatto richiederebbe la prova di un'effettiva attività gestoria, in modo continuativo e significativo, con funzioni direttive in qualsiasi parte della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale;
ebbene, di ciò la sentenza non darebbe conto;
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto ai capi 3), 4) e 5); travisamento della prova. Premesso che "Decip s.r.l." era subentrata ad "Omega" in tutti i rapporti con "M.B." (e che dunque la prima acquistava la materia prima e la vendeva all'altra, che, dopo averla lavorata, la rivendeva a "M.B." e ad altre società), le contestazioni mosse all'imputato quanto alla prima sarebbero diverse - non più l'art. 3, d. Igs. n. 74 del 2000, ma gli artt. 2 e 8, stesso decreto - e non supportate da motivazione. Lo stesso vizio argomentativo, poi, riguarderebbe la natura giuridica dei rapporti tra "M.B." e "Decip", che la sentenza avrebbe ricostruito con travisamento del fatto ed argomento apodittico ed apparente;
- analoghe censure alla motivazione sono poi mosse con riguardo al ruolo di amministratore di fatto della "Decip", attribuito al NI;
la Corte di appello avrebbe valorizzato, sul punto, le dichiarazioni di TO SS e FR IA, evidentemente travisate e dal tenore ben diverso da quello attribuito in sentenza;
- omessa motivazione sul capo 3), con riguardo alla sussistenza del dolo specifico, pur oggetto di gravame;
la sentenza, al riguardo, non conterrebbe alcun argomento;
omessa motivazione su prova decisiva quanto al capo 7); manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna del ricorrente senza confrontarsi con i motivi di appello e, in particolare, con la documentazione contabile che sconfesserebbe la ricostruzione fatta in sentenza. Ancora, non vi sarebbe motivazione con 3 riguardo all'assenza di danno per l'Erario, a fronte di un'operazione neutra nella quale le società coinvolte avrebbero pagato e detratto solo quanto effettivamente ricevuto e versato;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova, quanto ai capi 26), 32), 33) e 39. La Corte di appello avrebbe riconosciuto in questi episodi l'espressione di una frode carosello, pur mancando i tratti caratteristici di questa, tra i quali il "lavaggio" dell'imposta con prezzi decrescenti anziché crescenti, come nel caso di specie. Sui capi 26) e 39), poi, si contesta nuovamente il ruolo di amministratore di fatto della "Omega" riconosciuto al ricorrente, così come sui capi 32) e 33) si ribadisce il carattere crescente degli importi indicati nelle fatture progressive e la mancata valutazione della fattura n. 271 del 29/10/2010; mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto al capo 40); travisamento della prova. I Giudici di merito avrebbero ritenuto provata la falsità delle transazioni in ragione di un dato privo di consistenza (il distributore italiano Febo s.r.l., che non avrebbe mai trattato la merce), smentito dal teste RR e riferito dal teste BB in modo assertivo ed indimostrato. Quanto alla società coinvolta - "New Dream s.r.l." - si contesta, poi, la motivazione con riguardo al ruolo di amministratore di fatto riconosciuto al NI (motivo 11); le stesse censure, insieme alla violazione degli artt. 512-bis, 526, comma 1 -bis cod. proc. pen., sono sollevate quanto ai capi 41), 42) e 43). La colpevolezza del ricorrente sarebbe stata affermata in forza delle dichiarazioni di MB DE, utilizzate ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. in assenza di presupposti;
la mera attestazione di irreperibilità, infatti, non sarebbe sufficiente per acquisire ed utilizzare le dichiarazioni pregresse, come da costante giurisprudenza di legittimità. Sarebbe stata necessaria, dunque, una rigorosa verifica preliminare all'applicazione della norma, con adeguato riscontro in motivazione anche in punto di volontarietà o meno della mancata comparizione del MB in udienza;
omessa e manifestamente illogica motivazione sul capo 46); travisamento della prova. Il NI sarebbe stato condannato sul presupposto di essere stato l'amministratore di fatto della "Ad Ingross s.r.l."; le dichiarazioni testimoniali riportate in sentenza (DI e AT), tuttavia, sarebbero state fraintese, oltre che smentite dal teste Ghirello;
si lamenta, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non avrebbe considerato l'avvenuto risarcimento del danno in favore del fallimento "M.B.", con revoca della costituzione di 4 parte civile;
questa condotta riparatoria, successiva al reato, avrebbe dovuto esser valutata, ma di ciò non si ravviserebbe traccia nella sentenza. VE - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000. Riportate diffusamente la censura contenuta nel gravame e la motivazione della sentenza impugnata, si ribadisce che non vi sarebbe prova della falsità delle 36 fatture indicate nel capo 4), e che la sentenza sarebbe viziata: in particolare, pur contestando la veste di amministratore formale della "Decip s.r.l.", la Corte avrebbe poi riconosciuto al VE il ruolo di mera "testa di legno", così, però, dovendosi escludere ogni responsabilità per l'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, riferibile soltanto a chi gestisce effettivamente l'azienda e ne detiene il relativo potere;
si lamenta, poi, l'eccessivo rigore sanzionatorio, con richiesta del minimo della pena e delle circostanze attenuanti generiche;
infine, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di appello. MI - violazione degli artt. 27 Cost., 8, d. Igs. n. 74 del 2000, 21, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972. Premesso che il reato di cui al capo 44) si configurerebbe soltanto nel caso di falso ideologico e non di falso materiale, si lamenta che le sentenze non avrebbero provato affatto che l'MI - quale amministratore della "Infofashion Company s.r.l." - avesse emesso (dunque consegnato, spedito, trasmesso, ecc.) le fatture indicate, che, piuttosto, sarebbero state formate direttamente dalle società utilizzatrici, come emerso dall'istruttoria. Ebbene, con riguardo a queste ultime, al ricorrente non potrebbe esser mosso alcun addebito;
- si lamenta il vizio di motivazione, poi, con riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. ZA - Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione;
travisamento della prova quanto al capo 2). La Corte di appello avrebbe riconosciuto al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto della "Omega" con motivazione viziata, in forza di dichiarazioni che non deporrebbero in tal senso (Manera, SS, Micoli, Poli, Luppi, Barin); in termini contrari alla contestazione, poi, sarebbero le deposizioni ZZ e RI, che avrebbero confermato l'estraneità di ZA alla società; 5 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sono poi dedotte quanto ai capi 26) e 39), che sarebbero stati attribuiti anche al ZA soltanto in ragione della riconosciuta carica in "Omega", senza indicare neppure un elemento - se non il generico rinvio "alle argomentazioni precedenti" - a conferma del concorso del ricorrente in entrambi i reati;
è contestata la motivazione, infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, si lamenta l'omessa risposta alla censura relativa all'aumento di pena a titolo di continuazione (3 mesi di reclusione anziché 2, come ad altro imputato) e con riferimento al capo 32, nonostante non fosse stato contestato al ZA, con evidente violazione della legge penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso di NI risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, che contesta la manifesta illogicità della motivazione quanto al delitto di cui al capo 1 (art. 3, d. Igs. n. 74 del 2000), la Corte rileva che la motivazione della sentenza di appello - a conferma di quella del Tribunale - non presenta affatto il vizio denunciato, dovendo, pertanto, essere confermata;
già il primo Giudice, infatti, aveva correttamente risposto - contestandola - alla deduzione difensiva secondo cui soltanto la nuova versione dell'art. 3 in esame - di cui al d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158 - avrebbe compreso anche le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta, con l'effetto che la corretta registrazione in contabilità di tutte le fatture J da parte di "M.B. s.r.l." (di cui il ricorrente era presidente del consiglio di amministrazione) avrebbe impedito di applicare la stessa norma nel testo vigente al tempo della dichiarazione (28/2/2012). 4.1. Sul punto, occorre innanzitutto evidenziare che l'art. 1, lett. b), d. Igs. n. 74 del 2000, nel testo precedente la novella (e vigente ratione temporis), stabiliva che per "elementi attivi o passivi" - da indicare nelle dichiarazioni dei redditi ed IVA - si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
con il decreto legislativo n. 158 del 2015, a queste parole è stato aggiunto il periodo "e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta". 4.2. Ebbene, al riguardo i Giudici di merito hanno innanzitutto ribadito (con Sez. 3, n. 5711 del 20/11/2019, Zolin, non massimata) che la nuova formulazione 6 H) della norma non ha comportato alcuna aboliti° criminis, stante la continuità tra le due disposizioni, circostanza peraltro nemmeno contestata dal ricorrente. Infatti, mentre la fattispecie previgente era articolata in tre segmenti distinti - la falsa dichiarazione dei redditi o IVA, la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie posta a base del predetto mendacio, l'utilizzazione di "mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento" - per effetto della novella la struttura dell'illecito è stata semplificata, tramite l'eliminazione dell'elemento della "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie" e una più articolata descrizione delle condotte artificiose. Come peraltro sottolineato nella Relazione illustrativa, questa soppressione non significa che tale elemento abbia perso qualsiasi rilievo nella configurazione del reato: infatti, la condotta può essere integrata, oltre che compiendo operazioni simulate ovvero mediante mezzi fraudolenti, anche avvalendosi di "documenti falsi", i quali - ai sensi del comma secondo del nuovo testo - valgono ad integrare la condotta del reato solo in quanto "sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria". 4.2. Tanto premesso, la Corte di appello (come già il Tribunale) ha poi evidenziato che le operazioni commerciali richiamate nel capo 1) - che il ricorrente, nella qualità, aveva indicato non imponibili a fini IVA sulla base di una dichiarazione di intenti (ricevuta dalla cessionaria "Omega") risultata falsa - avevano per certo alterato la base imponibile su cui applicare l'imposta, rappresentando elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo;
con conseguente consumazione dell'art. 3 in esame, anche nella lettera precedente alla novella del 2015. 4.3. Questa conclusione risulta corretta. 4.4. Come ben emerge dalla Relazione illustrativa al d. Igs. n. 158 del 2015, infatti, l'integrazione dell'art. 1, lett. b), nei termini citati, è stata volta ad evitare incertezze interpretative e possibili lacune, inserendo tra gli elementi attivi e passivi oggetto di dichiarazione anche quelle componenti - come crediti di imposta o ritenute - che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta. Ne consegue, dunque, che la stessa novella non ha interessato in alcun modo la vicenda in oggetto, nella quale nessuna di queste ultime componenti - "espresse in cifra" - è stata inserita nella dichiarazione IVA 2011; la falsa dichiarazione di intenti, infatti, ha soltanto consentito alla "M.B." di inserire nelle proprie scritture contabili più fatture che non riportavano VIVA, come invece avrebbe dovuto, così evidentemente alterando la base imponibile sulla quale l'imposta medesima sarebbe stata poi determinata ed inserendo, infine, in dichiarazione elementi attivi fittizi, tali da integrare l'art. 3 in contestazione, ricorrendone i presupposti. Come ben affermato dai Giudici del merito, dunque, è proprio la "fedele" registrazione in 7 contabilità delle fatture in oggetto che ha comportato una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, e dunque la presentazione di una dichiarazione che conteneva elementi fittizi, penalmente rilevante ex art. 3 anche prima della novella del 2015. Il primo motivo di ricorso, dunque, è manifestamente infondato. 5. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge anche quanto al secondo: attraverso la riproposizione di stralci di elementi documentali (l'accordo di esclusiva del 26/10/2010) e dichiarativi (SS, ON), peraltro neppure allegati nella loro interezza, si tende ad ottenerne in questa sede una nuova ed alternativa lettura, rispetto a quella compiuta dai Giudici del merito, con inammissibile rivalutazione di argomenti in fatto che questa Corte non è ammessa a compiere. L'analisi delle risultanze istruttorie eseguita dal Tribunale, e ribadita dalla Corte di appello, risulta peraltro del tutto logica, aderente al profilo oggettivo delle stesse e priva di qualunque travisamento, come invece denunciato: un'analisi, dunque, non censurabile in sede di legittimità. 5.1. In particolare, la consapevolezza del ricorrente quanto alla falsità della dichiarazione di intenti prodotta dalla cessionaria "Omega" è stata ricavata dagli strettissimi legami che erano risultati tra questa e la "M.B.". 5.1.1. Innanzitutto, nell'ottobre 2010 le due avevano sottoscritto un accordo di esclusiva, nel senso che "Omega" avrebbe potuto cedere le proprie merci soltanto a clienti indicati da "M.B." (accordo stipulato dal padre del ricorrente ma certamente in vigore anche sotto la gestione del figlio). Ebbene, al di là delle sfumature che il ricorso introduce (ossia che l'esclusiva avrebbe riguardato solo alcuni clienti ritenuti da "M.B" strategicamente rilevanti), di mero fatto e certamente non apprezzabili in questa sede, si osserva che la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato che: a) la società del ricorrente aveva stretto un accordo significativo con un ente - "Omega" - risultato evasore totale e privo di contabilità; b) il dipendente SS - formalmente addetto al controllo qualità di questa - aveva confermato che "M.B." era committente al 90% dell'altra, senza peraltro saper indicare neppure un ulteriore, eventuale cliente. Dal che, una lettura più che adeguata dell'accordo del 26/10/2010, non censurabile da questa Corte. 5.1.2. Con riguardo, poi, al ruolo di amministratore di fatto della "Omega", riscontrato in capo allo stesso NI, la Corte di appello ha richiamato le dichiarazioni del citato SS - riportate alla pag. 17 della sentenza del Tribunale e non contestate - che aveva riferito di aver sempre operato presso lo stabilimento di NA Bondeno, prima in "Omega", poi in "Decip s.r.l.", e che la prima era "cartolarmente amministrata" da alcuni soggetti (VI BB, TE ZA e tale signora Fornasiero), mentre il profilo produttivo "era da me seguito sempre sotto la direzione e le direttive di AF NI". Alle stesse conclusioni, poi, 8 la Corte di appello è giunta richiamando alcuni documenti indicativi di un interessamento del ricorrente ad una fornitura che "Global Solutions s.r.l." (altra società controllata da NI) avrebbe dovuto fare ad "Omega", con merce venduta da "Febo". A chiusura logica del ragionamento, poi, le sentenze hanno citato la deposizione del militare Verdini, che aveva riferito di 108 assegni di "Global Solutions" firmati proprio dal ricorrente (che aveva poi disconosciuto la firma su 42 di questi;
firma, tuttavia, risultata vera - previo accertamento peritale - per 38 dei titoli). Infine sul ruolo coperto in "Omega", le sentenze hanno richiamato le dichiarazioni di AN NI (che aveva definito "Omega" e "Decip" "società di famiglia") e della tributarista RA ON che - come riportato già dal Tribunale (pagg. 16-17) - aveva espressamente riferito ancora al ricorrente l'amministrazione di "Omega" e di numerose altre società, tutte formalmente gestite da prestanomi e molte coinvolte nella vicenda in oggetto, come peraltro lo stesso ricorrente le aveva detto ("Omega", "Globai Solutions", "Omnia", "New RE, "MB DE"). A tale riguardo, infine, la Corte di appello ha adeguatamente inquadrato anche il riferimento temporale delle dichiarazioni della ON, da individuare nel 2011 quanto ai "progetti" che NI aveva per diverse società, compresa la "Omega"; nessun dubbio, poi, poteva sorgere sull'attendibilità intrinseca della stessa testimone, come peraltro neppure il ricorso mette in discussione. Alla luce di quanto precede, e degli elementi sintomatici efficacemente indicati nelle sentenze, risulta dunque adeguatamente riconosciuto in capo al NI il ruolo di amministratore di fatto della "Omega"; al riguardo, quindi, deve essere confermato il principio secondo cui, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi, quest'ultima, in cui spetta al giudice di merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (tra le altre, Sez. 2, n. 36556 del 24/5/2022, Desiata, Rv. 283850). Proprio tale verifica si riscontra nella sentenza impugnata, con argomento di merito del tutto congruo ed immeritevole di censura. Il secondo motivo di impugnazione, pertanto, è manifestamente infondato. 6. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto al terzo motivo, che riguarda il capo 2) - art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000 - contestato al NI ancora quale amministratore di fatto della "Omega". Sul punto, anche l'impugnazione si limita a rimandare ai precedenti argomenti di censura, così da non rendere necessaria alcuna ulteriore considerazione. 9 7. Il ricorso, di seguito, risulta manifestamente infondato anche sul quarto motivo, che deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova quanto ai capi 26) e 39) (art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000), oltre al vizio di motivazione quanto al ruolo di fatto riconosciuto al ricorrente in "Omega". 7.1. Al riguardo, occorre premettere che, per l'appunto, entrambe le fattispecie sono contestate al NI quale amministratore di fatto di questa società, per aver inserito in dichiarazione due fatture relative ad operazioni inesistenti (la n. 07-A emessa dalla "AOS D.0.0." il 10/4/2009 e la n. 08-A emessa dalla stessa società1'11/4/2009); ebbene, dato atto che tale carattere (riscontrato nella prima sentenza alle pagg. 39-45) non forma oggetto di ricorso, che si limita a contestare la riferibilità del reato al ricorrente, la Corte osserva che il giudizio di responsabilità è ancora sostenuto nella sentenza di appello da una motivazione incensurabile. 7.2. In particolare, il Giudice del gravame ha rimandato sul punto alla prima decisione di merito (avendo già trattato la questione), che aveva adeguatamente individuato nel ricorrente l'amministratore di fatto della società che, ricevute le due fatture, le aveva inserite in dichiarazione "M.B.". Con riguardo poi alla consapevolezza - in capo allo stesso NI - dell'inesistenza delle operazioni indicate in fattura (unico profilo qui trattato), il Tribunale aveva ampiamente richiamato gli esiti istruttori, dai quali era emerso: a) la circolazione soltanto interna della merce, in contrasto con documentazione dalla quale risultavano passaggi da "SIR" (società italiana) ad "AOS" (società slovena), quindi ad "Omega" e da questa a "M.B." (circostanza riferita dagli autotrasportatori e non contestata nel ricorso); b) l'evidente vantaggio che "M.B." aveva così ottenuto, secondo il consolidato meccanismo delle frodi carosello: mentre "SIR" aveva formalmente venduto i beni ad "AOS" al costo di 86 centesimi al chilo, "Omega" aveva poi rivenduto gli stessi a "M.B." a soli 80 centesimi al chilo;
c) i rapporti tra il ricorrente e TE AN, definito "gestore della società fantasma AOS", peraltro confermati anche dall'autotrasportatore Biasi. La responsabilità anche per i capi 26) e 39), dunque, risulta confermata con motivazione del tutto solida e priva di vizi, come tale non censurabile. 8. Il ricorso è manifestamente infondato pure sul quinto, sesto e settimo motivo, che riguardano i capi 3), 4) e 5), e, quindi, i rapporti - ex artt. 2 e 8, d. Igs. n. 74 del 2000 - tra "M.B." e "Decip". 8.1. Con la prima parte della censura, si lamenta che il NI avrebbe qui subito contestazioni diverse da quelle riguardanti i legami tra "M.B." ed "Omega", sebbene a quest'ultima "Decip" fosse subentrata - nel 2012 - senza soluzione di continuità in tutti i rapporti con l'altra e nella gestione dello stesso stabilimento produttivo, ossia con caratteri identici. Ebbene, questa Corte non riscontra affatto 10 la "palese ed insanabile contraddizione" sul punto tra le due sentenze, che il ricorso lamenta: se le vicende illecite tra "M.B." ed "Omega" erano state inquadrate nell'ambito dell'art. 3, d. Igs. n. 74 del 2000, così quelle tra la prima e "Decip" avevano trovato corretto inquadramento negli artt. 2 e 8, stesso decreto, in forza di condotte tenute in tempi e con modi differenti, dunque non sovrapponibili a quelle del capo 1). Nessun vizio della motivazione, pertanto, può essere ravvisato. 8.2. In ordine, poi, alla natura giuridica dei rapporti che avevano originato i capi 3), 4) e 5), la Corte di appello - come già il Tribunale - ha evidenziato che "M.B." aveva emesso 27 fatture di vendita nei confronti di "Decip", per 389.095,38 euro, non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 (alla luce della dichiarazione di intenti che la cessionaria aveva presentato); a sua volta, questa aveva emesso verso "M.B." 36 fatture per 382.988,80, IVA inclusa. Ebbene, considerando che - al pari di "Omega" - anche "Decip" era risultata un evasore totale che non aveva presentato dichiarazioni fiscali dal 2010, la dichiarazione di intenti doveva dunque ritenersi palesemente falsa. L'istruttoria, ancora, aveva evidenziato elementi assolutamente significativi nell'ottica dell'inesistenza - nel senso della radicale diversità rispetto al reale - delle operazioni così fatturate, che, lungi dall'avere ad oggetto compravendita di beni tra società distinte ed autonome, erano di fatto risultate prestazioni di servizi di lavorazione di materie prime tra enti legati da forti vincoli;
al riguardo, peraltro, la diretta amministrazione di "Decip" - così come di "Omega" - da parte del ricorrente aveva trovato adeguata conferma nelle parole del citato SS, di AN NI e di FR IA. Quest'ultimo - direttore "M.B." nel biennio 2013-2014 - aveva infatti definito "anomali" i rapporti tra la società e "Decip", sul presupposto di "elementi contabili particolari" e, soprattutto, del fatto che: a) "Decip" aveva fatturato a "M.B." il prodotto finito ad un prezzo (con IVA) addirittura inferiore a quello sostenuto per l'acquisto della materia prima dalla stessa "M.B."; b) "Decip" non aveva pagato niente all'altra, pur a fronte di apparenti cessioni;
c) "M.B.", a sua volta, aveva pagato soltanto un 1/3 circa del dovuto, relativo ad ulteriori cessioni, poi comunicando all'altra la compensazione del proprio debito residuo (per circa 250.000 euro) con parte del proprio credito verso "Decip". Le dichiarazioni del IA al riguardo avevano poi trovato piena conferma, come da accertamenti della Guardia di Finanza richiamati alla pag. 29 della sentenza del Tribunale;
risulta inammissibile, pertanto, la censura di puro merito che il sesto motivo propone, di fatto sollecitando a questa Corte una nuova interpretazione delle stesse parole (che, peraltro, il ricorso riporta soltanto per stralci). 8.3. In forza di tutti questi elementi, adeguatamente esaminati, i Giudici di merito hanno quindi accertato che "M.B." si era garantita il diritto di fatturare 11 senza IVA, mentre "Decip", dopo aver fatturato con IVA la cessione del prodotto finito, non aveva presentato le dichiarazioni fiscali e non aveva versato le imposte. Infine, "M.B." aveva potuto portare in detrazione VIVA fatturata all'altra, e pagata soltanto nella limitata parte indicata. Con l'effetto - correttamente sostenuto nella sentenza di appello - che un iniziale rapporto di cessione di materiale in conto lavorazione era stato utilizzato strumentalmente, mutandone le caratteristiche e la qualificazione giuridica, nonché il relativo trattamento fiscale, in un contratto di vendita. 8.5. Dal che, con assoluta evidenza, il dolo di evasione del capo 3) (art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000) in capo al ricorrente, oggetto del settimo motivo di ricorso;
non può essere accolta, infatti, la censura che lamenta un difetto di motivazione sul punto, in quanto la più che dettagliata ed argomentata ricostruzione della vicenda, in entrambe le sentenze di merito, riscontra appieno anche il dolo specifico che la norma richiede, adeguatamente richiamato alla pag. 59 della pronuncia di appello, come già alla pag. 32 di quella di primo grado. 9. Il ricorso, di seguito, risulta manifestamente infondato anche con riguardo all'ottavo motivo, che lamenta un presunto vizio di motivazione quanto al capo 7) (art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000). 9.1. Il Collegio osserva, innanzitutto, che l'omessa valutazione di prova decisiva è dedotta in termini palesemente generici, dunque inammissibili. In particolare, si lamenta che gli argomenti impiegati dai Giudici del merito sarebbero superati da documentazione contabile (fattura n. 1514 del 2010 emessa da "M.B." a "Ferplast s.r.I., prodotta all'udienza del 18/10/2018), "che sconfessa in modo obiettivo la ricostruzione fatta propria in sentenza", rendendo "evidente l'inconsistenza del ragionamento operato dal Tribunale"; ebbene, si osserva che l'argomento non è ulteriormente sviluppato, e soprattutto non è specificato in che termini tale prova assumerebbe carattere decisivo, tale cioè da scardinare radicalmente il ragionamento operato dei Giudici del merito con riguardo allo stesso capo 7). 9.2. Del tutto infondata, poi, è anche la seconda parte del motivo, che lamenta la mancata valutazione dell'inesistenza del danno, quindi del reato, a fronte di un'operazione fiscalmente neutra;
le pronunce di merito, infatti, hanno riscontrato la responsabilità del ricorrente anche per questo reato con motivazione priva di illogicità manifesta e del tutto adeguata, quindi non censurabile. 9.3. In particolare, è stato accertato che il consorzio "Co.Me.Co" aveva emesso fatture nei confronti di "M.B." (soggette ad IVA), e che questa aveva ulteriormente ceduto gli stessi beni a "Ferplast s.r.l." (da riferire con certezza al coimputato ZA) con operazione non soggetta ad IVA, in quanto quest'ultima aveva emesso dichiarazione di intento;
attraverso il primo passaggio, dunque, 12 "M.B." aveva aumentato VIVA detraibile, senza tuttavia incrementare quella a debito, grazie alla ulteriore cessione ad un apparente esportatore abituale. Quanto a "Co.Me.Co" e "Ferplast", invece, il profitto era consistito nel risparmio d'imposta, dato che entrambe non avevano presentato le dichiarazioni fiscali né versato quanto dovuto (circostanza che neppure il ricorso contesta). 9.5. Il danno per l'Erario, pertanto, ha trovato adeguato riscontro in istruttoria, diversamente da quanto afferma l'impugnazione. Già il Tribunale, sul punto, aveva richiamato le esplicite parole del militare Verdini, il quale aveva confermato che "Co.Me.Co" e "Farplast" erano gestite dal medesimo soggetto;
che "M.B." si era solo formalmente inserita nel passaggio della merce tra le due, così ottenendo il profitto già sopra richiamato (aumento dell'IVA a credito e mancato incremento di quella a debito), mentre le altre nulla avevano versato di quanto dovuto. 10. Anche il nono motivo di ricorso - relativo ai capi 26), 32), 33) e 39) - risulta manifestamente infondato. 10.1. Con riguardo ai capi 26) e 39), la censura si esaurisce nella generica contestazione secondo cui difetterebbero i caratteri propri della frode carosello, non riscontrandosi nelle fatture prezzi decrescenti, ma crescenti, così non ravvisandosi un ingiusto profitto;
si tratta, evidentemente, di una questione di merito, peraltro posta senza alcun profilo di specificità. 10.2. Ancora in ordine alle stesse imputazioni, sono quindi ribadite le censure già sopra esaminate sul quarto motivo, con riferimento al ruolo di amministratore di fatto di "Omega" riconosciuto in capo al ricorrente;
in assenza di ulteriori argomenti offerti, il Collegio rimanda a quanto già esposto. 10.3. In ordine, poi, ai capi 32) e 33), la censura è presentata in termini di puro fatto, dunque inammissibili, ancora con richiamo agli importi indicati nelle fatture interessate, che non assumerebbero carattere decrescente, o ad una fattura (n. 271 del 29/10/2010) che non sarebbe stata esaminata. Il motivo, peraltro, trascura l'ampio e solido argomento impiegato dal primo e dal secondo Giudice, con il quale i due episodi ex art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 in esame sono stati diffusamente riscontrati quali espressione del meccanismo fraudolento citato, con molteplici richiami istruttori - che il ricorso neppure menziona - di natura oggettiva (i caratteri delle società coinvolte, i rapporti assai stretti tra le stesse, l'assenza di ragioni economiche) e soggettiva (il ruolo del ricorrente e di ZA, formale e di fatto). Con particolare riguardo proprio all'importo decrescente delle fatture nei vari passaggi, citato nel ricorso, la Corte di appello ne ha poi sottolineato la sostanziale irrilevanza, frutto di una parcellizzazione dell'intera operazione illecita alla quale, peraltro, il ricorrente non aveva saputo offrire una giustificazione economica. Infine, quanto alla fattura n. 271/2010, si osserva che, 13 contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza ne tratta in modo adeguato, evidenziandone la scarsa attendibilità ancora con logico e solido argomento (pag. 63; analogamente, pag. 52 della prima sentenza). 11. L'impugnazione risulta poi manifestamente infondata anche sul decimo ed undicesimo motivo, relativi al capo 40) (nella parte non prescritta) e da trattare in modo congiunto. 11.1. La prima censura si fonda, innanzitutto, sulla falsità (negata dal ricorrente) delle transazioni commerciali tra "New RE e "M.B.", che sarebbe stata riferita dal teste BB ma negata dal teste RR;
ancora un argomento di puro merito, dunque, inammissibile in questa sede, nella quale non è consentito esaminare ulteriormente le deposizioni assunte (peraltro richiamate nell'impugnazione solo per meri estratti). 11.2. Lo stesso decimo motivo, peraltro, trascura l'articolato e dettagliato argomento reso dal Tribunale, e confermato in appello, con il quale (pagg. 54 e ss.) è stato evidenziato che l'emittente "New RE era risultata, all'epoca dei fatti, società non operativa, priva di strutture e di dipendenti, oltre che di scritture contabili o rapporti bancari;
un contesto, dunque, palesemente incompatibile con l'apparente commercializzazione di circa 500mila chili di prodotto nel 2011 (oltre che con i dati di vendita di "Febo s.r.l.", apparente fornitrice). 11.3. Con riguardo, poi, al ruolo di amministratore di fatto della società, riconosciuto al NI, il ricorso neppure menziona gli argomenti impiegati dal Tribunale e ripresi dalla Corte di appello, con i quali tale carica è stata ampiamente motivata (in particolare, pagg. 56-57 della prima sentenza) con richiami testimoniali (NA e AT) e documentali, dai quali era risultato che: a) la società (come accennato) non era operativa, ed aveva apparenti rapporti commerciali solo con enti riconducibili al ricorrente ("Global Solutions", "Omega", "Art Ingross"); b) le quote sociali e l'amministrazione erano in mano allo stesso ricorrente ed al padre;
c) per i passaggi di proprietà di queste, in favore di NA e del coimputato VE, non era stato provato alcun pagamento. Da ciò la conclusione - non manifestamente illogica - che le operazioni intercorse tra la "New RE e le altre avevano avuto il solo fine di garantire l'emissione e l'utilizzo di fatture false, per sottrarre a tassazione consistenti basi imponibili, nell'interesse prioritario di NI. 12. In ordine, di seguito, al dodicesimo motivo, che lamenta l'affermazione di responsabilità sui capi 41), 42) e 43), perché sostenuta soltanto da dichiarazioni - rese da MB DE - che il Tribunale non avrebbe potuto acquisire ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., il Collegio ne rileva la palese infondatezza. 12.1. La Corte di appello, infatti, ha richiamato le considerazioni del primo Giudice, diffusamente riportate in sentenza (pag. 58), così sottolineando che: a) 14 il soggetto era stato escusso il 7/6/2014 ed iscritto nel registro degli indagati il 18/3/2016 (con decreto di archiviazione del 2/11/2016); b) non era stato possibile escuterlo a testimone in quanto irreperibile, come da verbale di vane ricerche del 20/2/2018 ed attestazione di irreperibilità rilasciata dal Comune di Cento. In forza di questi elementi, le dichiarazioni erano state dunque acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. (non anche dell'art. 512-bis cod. proc. pen., come invece si legge nel ricorso), alla luce di presupposti in fatto che questa Corte non è ammessa a censurare. 12.2. A ciò si aggiunga - ulteriore causa di inammissibilità - che il motivo, per un verso, non considera che le dichiarazioni del MB (specie quanto alle sue effettive mansioni nella omonima ditta) avevano trovato conferma nelle parole dei testi AN NI e ON, e, per altro verso, non compie alcuna prova di resistenza al riguardo;
non precisa, cioè, se, escludendo le affermazioni del MB, la responsabilità del NI per i capi in esame sarebbe risultata effettivamente sprovvista di ogni sostegno istruttorio. 13. Il tredicesimo motivo - relativo al capo 46) - è inammissibile: con la stessa censura, infatti, si tende ad una rilettura, non consentita, delle dichiarazioni dei testi DI e AT, delle quali si riporta solo qualche passaggio, così denunciando, genericamente, il travisamento della prova. 13.1. La doglianza, inoltre, non considera che il NI è stato ritenuto amministratore di fatto della "Art Ingross" con motivazione del tutto logica ed adeguata, dunque incensurabile. In particolare, il DI aveva riferito: a) di aver amministrato la società dal 2012 al 2014, contattato da AN, percependo per ciò la somma di 500 euro al mese;
b) che quando vi era da firmare documenti o da recarsi in banca, veniva contattato - presso la sede di "Global Solutions" - dalla moglie del NI;
c) che tutta l'attività commerciale e gestoria (anche per i rapporti con fornitori e clienti) era svolta dal ricorrente, che effettuava anche i pagamenti, disponendo dei conti della società. Quanto al AT, questi aveva dichiarato: a) di aver lavorato in "Art Ingross" nel 2014, come elaboratore dati e consulente;
b) che documenti, fatture e registri gli erano stati consegnati da NI, effettivo amministratore della società. 13.2. Il ricorso, ancora, trascura del tutto gli ulteriori accertamenti compiuti in sede di indagine, poi indicati nelle sentenze. In particolare che: a) alcuni assegni di "Art Ingross" erano risultati avere la firma di negoziazione e traenza proprio del ricorrente;
b) dal 1°/1/2011, la corrispondenza bancaria della società era stata recapitata presso la sede di "Global Solutions" (altra società riconducibile a NI), laddove peraltro era gestita anche la "Ad Ingross"; c) 3 conti correnti su 5 erano stati aperti presso la Banca di Imola, filiale di Cento, distante 400 chilometri dalla sede della società, ma vicina alla residenza ed al domicilio del 15 ricorrente;
d) erano state trovate mali tra il commercialista e la "Art Ingross", nelle quali il NI era stato espressamente richiesto di fornire specifiche su questioni commerciali e finanziarie dell'ente, ed alle quali lo stesso aveva risposto. 14. Con riferimento, infine, alle circostanze attenuanti generiche, per il diniego delle quali la Corte di appello non avrebbe valutato l'avvenuto risarcimento del danno in favore del fallimento "M.B.", con revoca della costituzione di parte civile, il Collegio osserva che la questione non è stata mai posta al Giudice del gravame e, dunque, non può essere sollevata per la prima volta in questa sede. Premesso che la revoca della costituzione era avvenuta in forza di una scrittura privata del 16/3/2021, dunque nel corso del giudizio di appello, si rileva che alla successiva udienza del 17/6/2021 le difese si erano limitate a riportarsi alle conclusioni del gravame, nelle quali le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. erano state richieste in forza di argomenti (evidentemente) diversi dal parziale risarcimento del danno in favore del fallimento, a quel momento non ancora avvenuto. Alla successiva udienza del 13/10/2021, infine, non vi erano state repliche da parte del Procuratore generale, e dunque le difese - compresa quella del NI - non avevano esposto ulteriori considerazioni. La Corte di appello, pertanto, si è espressa sul motivo di gravame alla luce degli argomenti effettivamente spesi al riguardo. L'impugnazione, dunque, deve essere dichiarata inammissibile. 15. Il ricorso di VE risulta manifestamente infondato. 15.1. Riportati ampiamente il motivo di gravame e la sentenza di appello, l'atto lamenta - in termini di puro merito, dunque inammissibili - che non vi sarebbe prova della fittizietà delle 36 fatture indicate nel capo 4); nessun riferimento alla decisione impugnata, dunque, ed al suo tessuto argomentativo (pagg. 69-70), con il quale il ricorso non si confronta affatto. 15.2. Con tale motivazione, il Giudice del gravame, anche richiamando la sentenza del Tribunale, ha innanzitutto precisato che il VE era amministratore di diritto della "Decip", mentre il NI ne era risultato amministratore di fatto: la circostanza è pacifica, e nessuna incertezza può sorgere al riguardo (il periodo citato alle pagg. 15-16 del ricorso attribuisce al solo NI la qualifica di amministratore di fatto, ed il concorso con il ricorrente deve ovviamente intendersi come riferito alla qualità da quest'ultimo ricoperta, peraltro di carattere formale). 15.3. Già il Tribunale, peraltro, aveva evidenziato che il VE aveva avuto rapporti diretti con il correo in merito all'attività svolta dalla società, oltre ad essere stato parte consapevole nella condotta fraudolenta, firmando per "Decip" la falsa dichiarazione d'intenti. Ancora il primo Giudice, peraltro, aveva evidenziato la mancanza di qualunque elemento idoneo a descrivere il VE come mero 16 prestanome, né questi aveva fornito alcun elemento idoneo a sostenere la relativa tesi. 15.4. In ordine, poi, al carattere fittizio delle 36 fatture indicate nel capo 4), già il Tribunale ne aveva offerto una più che esauriente dimostrazione, evidenziando che queste - emesse nei confronti di "M.B." - avevano formalmente ad oggetto operazioni di vendita, mentre si trattava di cessione di merce in conto lavorazione, come peraltro già evidenziato trattando la posizione di NI. 15.5. Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio, il Collegio rileva ancora la palese genericità della contestazione, che lamenta soltanto "una pena elevata (...) sicuramente eccessiva", peraltro chiedendo a questa Corte di applicare il minimo della sanzione. Anche su tale punto, dunque, l'impugnazione trascura quanto affermato dal Giudice di appello, che ha ritenuto congrua la pena applicata in primo grado, e rispettosa dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione alla rilevanza del capo contestato, e non risultando neppure elementi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 15.6. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, peraltro, l'irrilevanza della eventuale prescrizione del reato matifrata nelle more di questo giudizio. 16. Il ricorso di MI è manifestamente infondato. 16.1. La censura tende a sostenere che l'imputato non avrebbe mai emesso (cioè formato, consegnato, trasmesso, ecc.) le fatture richiamate nel capo 44), da riferire invece alle società utilizzatrici, come l'istruttoria avrebbe dimostrato;
si tratta, dunque, di un profilo evidentemente di fatto, che questa Corte non è ammessa a verificare. 16.2. All'evidente inammissibilità della questione, poi, si aggiunge il mancato confronto con gli argomenti spesi in entrambe le sentenze di merito, che hanno riscontrato la responsabilità dell'MI per il delitto di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000 con una motivazione del tutto solida, priva di illogicità manifeste e ben ancorata alle risultanze istruttorie. 16.3. In particolare, già il Tribunale aveva evidenziato che presso la "Infofashion Company" - di cui il ricorrente era stato amministratore dal 2004 al 2014 - erano state rinvenute fatture apparentemente emesse in favore di alcune società (quelle riportate nell'imputazione), aventi ad oggetto acquisto e vendita di materiale plastico vario. A fronte di ciò, era poi risultato che la società aveva un oggetto sociale del tutto diverso (produzione e commercio di articoli di abbigliamento), che era priva di struttura e di sede operativa (la disponibilità di un capannone risultava solo dal 2013), e che le indagini bancarie non avevano fornito alcun riscontro dei pagamenti indicati nelle fatture medesime. La stessa società, peraltro, era risultata evasore totale sin dal 2009. 17 2fP 16.4. Nessun dubbio, pertanto, in ordine alla fittízietà delle operazioni indicate in questi documenti (peraltro, qui non contestata), così come sul fatto che le stesse fatture fossero state emesse proprio da "Infofashion Company" e non, diversamente, "create" direttamente dalle utilizzatrici, come sostenuto nel ricorso con argomento qui non valutabile (e, peraltro, difforme da quello proposto in primo grado, volto a dimostrare l'esistenza delle operazioni e, dunque, l'effettivo rilascio delle fatture proprio da parte dell'apparente emittente). Il giudizio di responsabilità, dunque, è stato adeguatamente affermato con riguardo alla sola società della quale il ricorrente era amministratore di diritto, con ogni conseguenza in termini di dovere di controllo e di responsabilità, anche penale. 16.5. A ciò si aggiunga, peraltro, che la sentenza di appello ha affrontato tutte le censure mosse con il gravame (pagg. 71-72), qui non ulteriormente proposte, neppure in termini critici. 16.5. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, oggetto di una censura molto generica, la Corte di appello ha ribadito la congruità della pena inflitta, peraltro definita "assai moderata", senza che il ricorso indichi un qualunque elemento idoneo a giustificarne la riduzione o ad applicare le circostanze attenuanti generiche. I ricorsi di NI, MI e VE, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 17. Il ricorso di ZA risulta, invece, parzialmente fondato. 18. Con riguardo al primo motivo, che contesta - quanto al capo 2) - il ruolo riconosciuto di amministratore di fatto della "Omega", insieme a NI, il Collegio osserva che la censura si sviluppa esclusivamente su un inammissibile registro di merito, richiamando numerose deposizioni (Barin, Manera, SS, Micoli, Poli, Luppi, ZZ, Ferlani) che sarebbero state mal interpretate dai Giudici o non adeguatamente valorizzate;
ebbene, sul punto basti ribadire che questa Corte non è ammessa a compiere una nuova lettura e valutazione delle testimonianze, che, peraltro, non risultano neppure allegate al ricorso, così ribadendosi l'inammissibilità del motivo. 18 18.1. A ciò si aggiunga che la veste di amministratore di fatto della "Omega" è stata riconosciuta - quanto al ZA - con argomento solido e fondato su oggettivi elementi istruttori, quindi non censurabile in questa sede. Già il Tribunale, infatti, aveva analiticamente richiamato le numerose fonti dichiarative sopra accennate (pagg. 23-26), dalle quali emergeva con sicurezza che il ricorrente forniva le direttive, pagava taluni dipendenti ed operava come amministratore della società o suo "manager"; ciò, peraltro, senza che il suo intervento nell'ente potesse ritenersi circoscritto nel perimetro di presunte deleghe ricevute, delle quali non era stato fornito alcun riscontro, né alcun testimone vi aveva fatto cenno. Così da concludere che il ZA era il vero referente della società, perlomeno quanto ai rapporti di natura commerciale. La Corte di appello ha poi integralmente ribadito queste considerazioni, citando le stesse deposizioni indicate dal primo Giudice e riscontrando in esse - con argomento del tutto logico e coerente al contenuto dichiarativo - il ruolo riconosciuto in capo al ZA. Il primo motivo, pertanto, è inammissibile. 19. Il ricorso, per contro, risulta fondato sul secondo motivo, che contesta il vizio di motivazione quanto alla responsabilità per i capi 26) e 39). Entrambe le sentenze di merito, infatti, hanno condannato il ZA soltanto sul presupposto che lo stesso aveva ricoperto la carica di amministratore di fatto della "Omega", senza tuttavia indicare elementi specifici con riguardo ad entrambe le contestazioni, né richiami istruttori di sorta. 19.1 La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio, limitatamente a questo ricorrente ed ai capi 26) e 39), per nuovo giudizio;
le stesse contestazioni, tuttavia, nelle more si sono estinte per prescrizione, ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen., così che la pronuncia di appello deve essere annullata senza rinvio, nei medesimi termini soggettivi ed oggettivi. Segue l'eliminazione della relativa pena, fissata dal Tribunale (e confermata in appello) in complessivi sei mesi di reclusione. 20. Nessuna questione, infine, può concernere il capo 32); il riferimento a questo come reato riconosciuto in capo al ricorrente, infatti, si legge nel dispositivo della sentenza di primo grado (non nella motivazione, che non dichiara mai il ZA colpevole anche di questa fattispecie, né la considera in punto di pena), poi corretto dalla Corte di appello con ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. del 15/10/2021. 19 .9r)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ZA TE limitatamente ai reati di cui ai capi 26 e 39 dell'imputazione perché estinti per prescrizione ed elimina la corrispondente pena in aumento di mesi sei di reclusione;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di NI AF, MI TE e VE PP, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 20