Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2001, n. 9258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9258 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R T S I G E R A REPUBBLICA ITALIANA D E SEZION9258 201 T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N E S E LA CORTE SUP AZIO Oggetto CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6509/00 Dott. Pasquale - Presidente REALE Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Cron. 21342 FORTE Consigliere Rep. Dott. Fabrizio Ud. 08/02/2001 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di MANTOVA, con ordinanza del 25/02/00, R.E nella causa iscritta al n° 61/99 vertente sul FALLIMENTO CLIO LEGNO Srl;
@ pudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 1'08/02/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che 2001 la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la 354 competenza del Tribunale di Mantova, con le ulteriori 1 statuizioni di legge. Il Collegio premesso che il Tribunale di Mantova, con sentenza 19 no- vembre 1999, dichiarò il fallimento della società a r.l. Clio Legno con sede in San Giorgio di Mantova;
che pure il Tribunale di Roma, con sentenza 30 di- cembre 1999, dichiarò il fallimento della stessa socie- tà, sul ritenuto presupposto che essa avesse trasferito la propria sede in Roma;
che con ordinanza 25 febbraio 2000 il Tribunale di Mantova ha richiesto di ufficio regolamento di compe- tenza;
ritenuto che
il trasferimento della sede sociale in Roma fu deliberato dalla società Clio Legno nel settembre 1999, presso la cancel- contestualmente alla presentazione leria del Tribunale di Mantova delle prime istanze di fallimento da parte dei suoi creditori, in una situa- zione di conclamata insolvenza, essendo stata la nuova sede designata - in Roma presso lo studio di un pro- fessionista, coma ha accertato il curatore del falli- mento (sua relazione in atti a foglio 46); che dunque il trasferimento fu meramente fittizio e - proprio al fine dello fatto apparire -verosimilmente 001-2 2 spostamento della competenza in ordine alla imminente dichiarazione di fallimento, nessun mutamento di fatto essendo intervenuto nella sede effettiva dell'impresa sociale rimasta ferma in San Giorgio di Mantova;
che, conclusivamente, deve essere affermata la com- petenza del Tribunale di Mantova a norma dell'art. 9 legge fallimentare - della società a r.l. Clio Legno, così cassata la sentenza 30 dicembre 1999 dal Tribunale di Roma.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Mantova in ordine alla dichiarazione di fallimento del- la società a r.l. Clio Legno e conseguentemente cassa la sentenza 30 dicembre 1999 del Tribunale di Roma. Roma, 8 febbraio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losavio Pasquale Real gio nuilosevict IL CANCELLIERE Semenco Marialup CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Cezione Civile E Depositara N Paria IO -7 LUG. 2001 Z A R T IL CANCE ERE IS G E R A D E T N E S E 3