Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
L'art. 2947 terzo comma seconda parte cod. civ., il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato, stabilisce che, se il reato e estinto per causa diversa dalla prescrizione, od e intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni e due anni) con decorso dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e divenuta irrevocabile, si riferisce, alla stregua della sua formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto di detto terzo comma nonché della finalità perseguita di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. Pertanto, qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la norma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 cod. civ., con decorrenza dal giorno del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5693 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato VITOLO MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato BISSI ALDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL IA NT, MU AN IA, MU MO IA, nella loro qualità di eredi del sig. ZO CI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato BOZZI GIUSEPPE, che li difende unitamente all'avvocato MARICONDA VINCENZO, con procura speciale del Dott. Notaio Alberto Ricci Rimii 21 Novembre 1995, REP. N. 190.822;
- controricorrenti -
nonché contro
TT PA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 11180/98 proposto da:
TT PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato RICCI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato D'AIELLO ALDO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato VITOLO MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato BISSI ALDO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 3182/97 della Corte d'Appello di MILANO SECONDA SEZIONE CIVILE emessa il 29/10/97, depositata il 07/11/97;
RG. 2402/95,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato ALDO BISSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZO MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del luglio 1992, TO NT conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano PA TO e ZO CI, esponendo, le seguenti circostanze. Il Tribunale penale di Rimini, da lui presieduto, con sentenza del dicembre 1986 aveva condannato AR EL alla pena di quattro anni di reclusione per il delitto di rapina. Nella trasmissione televisiva "Controcorrente", diffusa da Italia Uno, il giornalista PA TO intervistava il ZO CI e il magistrato Giangiulio Ambrosini in merito alla sentenza, pronunziando - frasi gratuitamente diffamatorie, quali il tiribunale "si accanisce" con una sorta di "accanimento odioso
contro
CI e i suoi ragazzi", e insinuando addirittura l'esistenza di una congiura ai danni di S. TR originata vecchi contrasti. Il CI, a sua volta, rispondendo alla domanda del perché di tanto accanimento aveva spiegato che "gli uomini, quando sono piccoli, non sono ancora maturi come uomini per rappresentare degnamente le posizioni di responsabilità nelle strutture nelle quali vengono chiamati", ed in questi casi "anziché un servizio danno un disservizio". Deduceva, altresi, che l'intera trasmissione era fondata sul presupposto assolutamente falso, di una asserita preclusione agli arresti domiciliari a persona condannata in primo grado, come il EL, a pene superiori a tre anni di reclusione e che dalla trasmissione si ricavava che il Tribunale di Rimini avrebbe volutamente inflitto una pena di esasperato rigore per fare dispetto al MU e "per impedire l'attuazione della riforma carceraria". Ciò premesso, il NT, esponeva che aveva presentato per i fatti indicati una querela e che il GIP presso la Pretura di Milano, con decreto del 23 giugno 1990, aveva disposto l'archiviazione degli atti applicando l'amnistia concessa con d.P.R. 14 aprile 1990, n. 75. Concludeva, quindi, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni morali.
Il TO costituitosi in giudizio contestava il fondamento della domanda, deducendo che le frasi richiamate non avevano efficacia diffamatoria e costituivano esercizio del diritto di cronaca. Eccepiva, comunque, la prescrizione Si costituiva anche il CI, il quale, premesso di non essere responsabile dell'impostazione della - trasmissione televisiva, escludeva che le frasi da lui pronunziate potessero considerarsi diffamatorie.
Il Tribunale, con sentenza, del 16 gennaio 1995: accertava la responsabilità del CI in ordine al reato di diffamazione e lo condannava al pagamento in favore del NT della somma di lire 40.000.000, con gli- interessi;
rigettava la domanda nei confronti del TO;
condannava il CI al pagamento delle spese processuali dell'attore; poneva a carico del NT le spese di causa del TO.
Avverso la sentenza proponeva appello il NT, chiedendo la condanna degli eredi del CI, in solido tra loro, nonché in solido con il TO al risarcimento dei danni da liquidarsi in misura non interiore ai cento milioni. In via subordinata, nei confronti del solo TO, chiedeva la riforma della sentenza per ciò che concerneva le spese di causa. Il TO costituitosi, contestava il fondamento dell'appello e proponeva, a sua volta, appello incidentale per sertir dichiarare la prescrizione del diritto azionato dal NT. Anche gli eredi di ZO CI si costituivano in giudizio, contestavano il fondamento dell'appello e proponevano appello incidentale, chiedendo alla Corte di riformare la sentenza impugnata, non sussistendo gli estremi della diffamazione. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 7 novembre 1997, in parziale accoglimento dell'appello, compensava le spese del giudizio di primo grado tra il NT e il TO, confermando nel resto la sentenza. Pronunziando, tuttavia, sull'appello incidentale proposto dal TO, fermo restando il rigetto della domanda, correggeva la motivazione della sentenza di primo grado, accogliendo l'eccezione di prescrizione.
Con provvedimento in data 31 marzo 1998, la Corte d'appello di Milano provvedeva alla correzione di due errori materiali contenuti nella sentenza.
Avverso questa sentenza, TO NT propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. IA ET AP, ND IA CI e OM IA CI resistono con controricorso. PA TO resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale, al quale resiste con controricorso il NT. Quest'ultimo e il TO hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. 2. Pregiudizialmente va esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso proposta dagli eredi CI. Secondo quanto dedotto, la notificazione del ricorso, in quanto effettuata loro mediante la consegna di una sola copia del ricorso, sarebbe inesistente. L'eccezione è priva di fondamento.
Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto insorto tra le Sezioni semplici, hanno affermato che "la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla;
il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", o con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate". (cfr. Cass. SS.UU. 10/10/1997 n. 9859). In base al principio sopra esposto, che questa Corte condivide, la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, conseguente alla consegna di una sola copia del ricorso all'unico procuratore delle parti, risulta sanata dalla proposizione del controricorso e dallo svolgimento delle difese da parte degli eredi CI.
3. Con il primo motivo di ricorso, il NT lamenta la violazione dell'art. 2056 c.c., in relazione all'art. 1226 c.c., nonché difetto e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata circa la determinazione del danno. Più specificamente, il ricorrente deduce che con il secondo motivo d'appello aveva denunziato l'assoluta inadeguatezza dei danni liquidatigli in via equitativa dal Tribunale che non aveva tenuto conto della gravità del reato, con riferimento a tutte le circostanze aggravanti, della natura delle espressioni offensive adoperate, dell'intensità del dolo, in relazione anche al mezzo di propalazione utilizzato, della qualità (cioè, dignità) della persona offesa e della capacità economica degli autori della diffamazione. Aveva, inoltre, aggiunto che la liquidazione era irrisoria, in quanto comprensiva degli interessi legali. A queste censure la Corte di merito non aveva dato plausibile risposta, limitandosi ad affermare che il Tribunale aveva "correttamente valutato la complessiva portata offensiva del fatto" ed "aveva liquidato in misura equa e giusta il danno in base agli elementi risultanti dagli atti". Non aveva però indicato neppure sommariamente le ragioni del processo logico attraverso le quali si perveniva a quella liquidazione.
Il motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale ha liquidato il danno in lire 40.000.000 ai valori al momento della sentenza, compresi gli interessi fino alla pronunzia, considerando la gravità del fatto, commesso in sede di trasmissione televisiva e, comunque, dei profili soggettivi e oggettivi dello stesso. La Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale aveva valutato la complessiva portata offensiva del fatto e liquidato in misura equa e giusta il danno in base agli elementi risultanti dagli atti. Ha, inoltre, aggiunto che occorreva considerare che la trasmissione televisiva era "andata in onda alle ore 23,00 circa in un canale il cui ascolto non è, di norma, rilevante" e che il criterio utilizzato non era dissimile da quello usato in altre fattispecie di diffamazione a danno di magistrato compiute a mezzo della stampa. Ha, infine, specificato che il criterio globale di liquidazione del danno in valori attuali alla data della sentenza, compresi gli interessi, nel frattempo maturati, era corretto. Ciò premesso, non si riscontra il denunziato vizio di motivazione, poiche, è perfettamente comprensibile la ratio decidendi seguita e, sia pure con motivazione sintetica, sono stati considerati nella valutazione una pluralità di criteri idonei a dare un contenuto concreto alla liquidazione equitativa del danno morale. Piuttosto, le doglianze del ricorrente appaiono rivolte non tanto alla base del convincimento del giudice - ciò in cui consiste la censura di vizio di motivazione - quanto, inammissibilmente in questa sede al, convincimento stesso, censurando una valutazione del danno non confacente alle proprie aspettative.
Non si riscontra, poi, lo specifico vizio denunziato e consistente nell'avere la Corte di merito considerato "il mezzo televisivo addirittura meno diffusivo di quello della carta stampata". Tale affermazione, infatti, non è contenuta nella sentenza impugnata, che fa riferimento, ai fini della liquidazione del danno, esclusivamente ad altri casi consimili di diffamazioni a mezzo stampa compiute a danni di magistrati: criterio questo che semmai starebbe ad indicare una pari, per così dire, offensività dei due mezzi. Nè rilevano a tal fine le deduzioni contenute nella sentenza in ordine ai profili penalistici della diffamazione e alla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata.
4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c., in relazione agli artt. 595 comma secondo e 157 c.p., per aver la Corte d'appello ritenuto prescritto il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del TO. Secondo quanto dedotto, doveva trovare applicazione il terzo comma dell'art. 2947, che stabilisce, nella sua seconda parte, in relazione al primo comma, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato da un fatto considerato dalla legge come reato decorre, se il reato si estingue per causa diversa dalla prescrizione, dalla data di estinzione del reato stesso. In altri termini, il ricorrente propone una lettura della disposizione in questione che la rende di applicazione generalizzata, indipendentemente dalla considerazione della durata della prescrizione del reato.
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello di Milano ha considerato che il reato ascritto al TO doveva essere inquadrato nell'ipotesi prevista dall'art. 595, secondo comma c.p.c., la cui prescrizione è quinquennale e,
quindi, non superiore a quella civile per il risarcimento da fatto illecito. Da, ciò la Corte ha tratto il convincimento che il Tribunale aveva erroneamente applicato il terzo comma dell'art. 2947 c.c. e ha concluso nel senso che il diritto al risarcimento era da considerarsi prescritto a norma dell'art. 2947, primo comma, in quanto la diffamazione risaliva al 17 dicembre 1986 ed il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla notificazione dell'atto di citazione in grado avvenuta in data 20 luglio 1992. L'art. 2947, terzo comma seconda parte c.c., a proposito del caso in cui il fatto dannoso è considerato dalla legge come reato, dispone che se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni e due anni) con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e divenuta irrevocabile. La norma, come già ha avuto occasione di statuire questa Corte, si riferisce, alla stregua della sua formulazione letterale e della collocazione nel complessivo contesto del terzo comma dell'articolo, nonché della finalità perseguita di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. Pertanto, qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la norma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto (Cass. 24 marzo 1980, 1960).
5. Con il terzo motivo, viene dedotta la violazione dell'art. 2947 comma terzo, parte prima c.c., in relazione agli artt. 595 comma terzo, 61 n. 10, 112 n. 2 e 157 comma primo, n. 3 c.p., nonché la violazione degli artt. 595, comma terzo, 61 n. 10 e 112 n.
2. Viene altresì dedotto il difetto e la contraddittorietà della motivazione circa il diniego delle circostanze aggravanti previste dalle ultime disposizione indicate. Il ricorrente specifica che, indipendentemente dall'interpretazione prospettata con il secondo motivo di ricorso, era comunque applicabile la prima parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c., in quanto, nel caso di specie, per il reato di diffamazione era prevista una prescrizione di dieci anni, in virtù dell'applicazione delle circostanze aggravanti. La Corte d'appello aveva immotivatamente negato le aggravanti di cui al comma quarto dell'art. 595 c.p. - o, alternativamente, quella di cui all'art. 61 n. 10 c.p. - e all'art. 112 n. 2 c.p..
Anche questo motivo è infondato.
La sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 112, n. 2 c.p. (aumento della pena "per chi, anche fuori dei casi previsti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo") è dedotta, nella sua specificità, per la prima volta in questa sede, in quanto la stessa non risulta essere stata espressamente prospettata nel giudizio d'appello (v. comparsa conclusionale del NT, par. 3 a proposito della sussistenza delle aggravanti). Nell'atto d'appello, infatti, si descrive l'apporto causale del TO (v, in part., pagg. 4 e 5) ma ai fini del riconoscimento del concorso dello stesso nel reato di diffamazione.
Prescindendo da ciò, l'aggravante in questione non appare applicabile. Non è dubitabile che in materia di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione e la divulgazione delle dichiarazioni di terzi, lesive dell'altrui reputazione costituiscono il veicolo tipico di diffusione delle stesse, con la conseguenza che il giornalista risponde secondo lo schema del concorso nel reato, poiché partecipa nella diffamazione con il proprio contributo causale. Ma da questo principio, più volte affermato da questa Corte in sede penale (Cass. penale 26 aprile 1999, - imp. Canapini;
11 aprile 1986, imp. D'amato;
19 gennaio 1984, imp. Scalfari) è errato trarre la conclusione che il giornalista per le domande poste - sia pure in modo tendenzioso - e per la diffusione delle risposte debba rispondere anche a norma dell'art. 112 n. 2 c.p.. Non sussiste dunque la denunziata violazione di legge con riferimento all'art. 112, n. 2 c.p.. Non si riscontra, poi, un vizio di motivazione sulla specifico punto, atteso che la Corte territoriale, la quale, ai fini del calcolo della prescrizione reato, ha ritenuto di dover inquadrare il fatto nel secondo comma dell'art. 529 c.p., anche sulla scorta della qualificazione data dal procuratore della Repubblica, non era tenuta a motivare sull'assenza di tutte le circostanze aggravanti e, in particolare, sulla sussistenza della circostanza di cui al n. 2 dell'art. 112, anche considerato che non vi era stata una specifica deduzione in proposito.
Escluso che la sentenza impugnata possa essere censurata per non aver considerato l'aggravante in questione, restano assorbiti gli ulteriori profili del motivo, in quanto per le due aggravanti considerate (art. 595, terzo comma e art. 594 quarto comma ovvero, alternativamente, come deduce lo stesso ricorrente nel motivo, art. 61 n. 10 c.p.) la reclusione applicabile non sarebbe comunque superiore o pari ai cinque anni e, conseguentemente, la prescrizione sarebbe quinquennale.
6. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché il vizio di motivazione, sul punto della totale compensazione fra le parti delle spese del grado d'appello, nonostante la soccombenza sostanziale degli appellati. Il motivo è privo di fondamento. Come questa Corte ha più volte affermato la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano addotte - ove i motivi vengano esplicitati - ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (ex plurimis: Cass. 12 luglio 2000, n. 9271; 27 aprile 2000, n. 5390; 22 aprile 2000, n. 5305; 13 gennaio 2000, n. 319).
7. Il TO, nel ricorso incidentale svolge tre motivi. Con il primo motivo censura la sentenza d'appello per aver negato che nel caso di specie il riconoscimento della sussistenza del diritto di critica e per aver ritenuto una sorta di suo concorso nel reato di diffamazione.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la carenza di legittimazione attiva del NT, essendo rivolte le frasi in questione al Tribunale di Rimini. Con il terzo motivo lamenta che la sentenza impugnata aveva omesso di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del TO, in violazione degli artt. 43 e 43 della legge n. 103 del 1975 che escluderebbero in materia di trasmissioni televisive la responsabilità di soggetti diversi dai titolari dell'autorizzazione e degli impianti.
I motivi restano assorbito dal rigetto del ricorso proposto dal NT. Considerato, infatti, che la Corte di Merito ha accolto l'eccezione preliminare di merito di prescrizione, rigettando la domanda nei suoi confronti, il TO non ha interesse alla pronunzia sul merito della sussistenza o meno del concorso nella diffamazione o della titolarità dal lato attivo e passivo del rapporto dedotto in giudizio ne' ha ragioni per dolersi della motivazione adottata dalla Corte di merito.
Nell'ambito dei motivi, il TO si duole altresì della compensazione delle spese. Per questo aspetto il motivo è infondato. Infatti, per quanto già detto non è censurabile in questa sede la discrezionalità del giudice di merito in ordine alla compensazione delle spese di causa.
In conclusione vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001