Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f), g), e h) e' stabilito complessivamente in duecentotrenta unita'. Entro tale contingente complessivo, oltre al personale che e' collocato in fuori ruolo ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358 , possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del 20 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attivita' e per particolari professionalita' e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 . (2) ((6)) 2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, e' individuato, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a ventisei, ai sensi dell' articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 . Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti, ai sensi dell' articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 .
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, dai capi delle due sezioni del predetto ufficio, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'Ufficio dei Vice Ministri, dai capi delle segreterie dei Vice Ministri, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli di cui all' articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 , sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo.
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 15) che "Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 , e' incrementata di dieci unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 65) che "In considerazione di quanto previsto al comma 64, e' corrispondentemente incrementato il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 ".
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, dai capi delle due sezioni del predetto ufficio, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'Ufficio dei Vice Ministri, dai capi delle segreterie dei Vice Ministri, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli di cui all' articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 , sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo.
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 15) che "Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 , e' incrementata di dieci unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 65) che "In considerazione di quanto previsto al comma 64, e' corrispondentemente incrementato il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 ".