Sentenza 5 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5081 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
DIR ITALIANA L01 IN NUME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM5081 IONE Oggetto Assicurazione. Affonda- SEZIONE TE CIVILE mento di barca. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente - R.G.N. 14218/98 Consigliere Dott. Francesco SABATINI - Cron.10845 Dott. Luigi Francesco DI NANNI · Consigliere Rep. 1801 ConsigliereTRIFONE Dott. Francesco Ud. 27/10/00 TALEVI Rel. Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE N TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 6000 per diritti L. ✓ HER. 2001 FIORETTI TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELARE dell'avvocatoC.SO D'ITALIA 102, presso lo studio LIRE 3000 ANTONIO CANALE, che la difende, giusta delega in atti;
CE - ricorrente
contro
CG508834 UAP ITALIANA SPA, in persona del Dirigente dott. Daniele Mauri, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA CG508895 DELLA LIBERTA' 20, presso 10 studio dell'avvocato PIERLUGI MANFREDONIA, che la difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE all'avvocato CORRADO GALLETTO, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia Studio 2000 controricorrente - - dal Sig. MAMLEREDONIA per diritti L. 18000 DIRITTI 1716 SDIRITTI SDIRIT DIRIT 7.5.01 il IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 48/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 2/12/1997, depositata il 14/01/98; RG.2010/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato ANTONIO CANALE;
udito l'Avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r., del motivo, assorbimento I ° degli altri. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 27/09/90, RE ES, premesso (tra l'altro) che aveva stipulato un contratto di assicurazione per una barca di cui era proprietaria e che questa era affondata il 29.9.87 al largo di Lampedusa, a seguito di una collisione con un corpo non meglio identificato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la UAP Italiana S.p.A. per sentirla condannare "...al pagamento dell'indennità di cui al suddetto contratto nella misura di lire 120.000.000...". Costituitasi, la convenuta eccepiva, tra l'altro, che nel caso concreto trattavasi di rischio escluso da copertura (art. 13 lettera A delle cond. gen.), essendo il naufragio conseguito a colpa grave della persona alla quale era affidata l'imbarcazione; salvo verificare se l'imbarcazione fosse in condizioni di navigabilità (art. 13 lett. B delle cond. gener.). Con sentenza 17/11/94 09/01/95 il Tribunale di Roma condannava la UAP al risarcimento dei danni subiti da parte attrice...", liquidando la somma rivalutata di £.130.000.000, oltre interessi legali dalla data dell'evento, nonché al pagamento delle spese di giudizio. Proponeva appello la UAP. Resisteva in giudizio la RE. -Con sentenza 2.12.97 14.1.98 la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda della RE, che condannava alla rifusione delle spese di entrambi i gradi. Contro questa decisione ricorre per cassazione la RE con tre motivi. Resiste con controricorso e memoria la UAP. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre anzitutto osservare che il chiaro lapsus ("FIORELLI" invece di "FIORETTI”) contenuto nell'intestazione del ricorso per cassazione deve ritenersi irrilevante apparendo tra l'altro indubbio (anche sulla base dell'atteggiamento processuale della controricorrente) che non vi è stata alcuna lesione di diritti processuali. I primi due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo la ricorrente RE denuncia “Omessa insufficiente e /o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Art. 360 n. 5 C.P.C." esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. Contrariamente a quanto affermato nella citazione in appello e nella motivazione della sentenza di seconde cure, sia il P.M. che il GIP di Agrigento hanno concordemente e con identiche parole escluso una qualsiasi responsabilità o condotta colposa dell'MA. Ne discende pertanto che non risponde assolutamente a verità quanto posto alla base della predetta sentenza e che pertanto ha errato la Corte di Appello allorché ha enfatizzato le risultanze della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e della commissione permanente di inchiesta dei sinistri marittimi di Palermo che avrebbero ritenuto "la negligenza dell'MA per non aver ispezionato lo scafo, per aver proseguito la navigazione invece di rientrare in porto e per aver quindi lasciato il natante incustodito". Afferma infatti l'estensore della sentenza che il comandante della nave avrebbe cercato solo di individuare il corpo galleggiante (oggetto della collisione) servendosi del faro di bordo e rinvenendo delle pretese contraddizioni nelle varie deposizioni rese. Ma anche su tali punti la sentenza si rivela lacunosa e contraddittoria. Nel rapporto riassuntivo della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, l'estensore di esso scrive: “a parere dello scrivente l'incidente è avvenuto per causa di forza maggiore ma non si esclude la negligenza del conduttore". Contrariamente a quanto scritto nella motivazione della sentenza la commissione permanente di inchiesta sui sinistri marittimi di Palermo scriveva, ovviamente sulla base della sola relazione della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, che "fermati i motori veniva ispezionata l'imbarcazione per verificare se avesse subito danni e per cercare di individuare....". Né peraltro alcuna illogicità o anomalia si possono rilevare nelle dichiarazioni dell'MA via via succedutesi e neanche fra le deposizioni rese da quest'ultimo e quelle rese dagli altri partecipanti alla battuta di pesca. Da rilevare che l'MA, dopo aver ispezionato il natante, non lo lasciò affatto incustodito, come afferma la Corte. E' di tutta evidenza che il natante, nell'urto con il corpo vagante, aveva senz'altro riportato una falla di modestissima entità, non visibile, né individuabile;
ma che lentamente consenti all'acqua di penetrare nello scafo. Tanto è vero che l'affondamento del natante si verificò non rapidamente, ma dopo parecchio tempo dal momento dell'urto. Ipotesi questa che si trova accennata nella stessa sentenza impugnata, quando sibillinamente afferma: "nella diversa ipotesi di sommersione senza causa immediata, risultavano, per il fatto stesso del naufragio, evidenti le condizioni di innavigabilità dell'imbarcazione". Omette però di dire, la Corte di Appello, che la l'innavigabilita non può non essere conseguente al danno causato al natante dall'urto del corpo vagante! Perché, prima di tale urto, il natante in oggetto, era perfettamente in grado di navigare, come aveva verificato lo stesso perito dell'assicurazione UAP. Tanto è vero che l'imbarcazione, che era di stanza nel Lazio, era tranquillamente arrivata in Sicilia in tutta sicurezza e senza inconveniente alcuno! Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "Violazione o falsa 5 applicazione delle norme di diritto. Violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c." esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. La Corte di Appello di Roma nella motivazione della sentenza, fra l'altro pone alla base della sua decisione alternativamente l'art. 13/A e 13/B, riportandosi parzialmente all'inoperatività ex art. 14 della garanzia assicurativa. L'art. 14 prevede che il contratto assicurativo non valga "quando l'imbarcazione venga lasciata senza persone a bordo, fuori da un porto in acque marine esposte ai venti e al movimento ondoso per oltre un quadrante (cioè quando non vi sia riparo per almeno 270° di bussola)". E' chiaro che nell'interpretazione corretta le varie condizioni suindicate debbano tutte contemporaneamente coesistere nella fattispecie in esame. Premesso che sia il moto ondoso che il vento erano indicativi di mare piatto sul luogo del naufragio, deve notarsi che basta controllare la mappa di cui agli atti penali per rilevare che, oltre ad una serie numerosissima di cale situate a brevissima distanza, il porto di Lampedusa è situato a 162° a sud del luogo del naufragio e quindi ben entro i 270° previsti dall'art. 14 CGA precitato. Per ritornare invece alla violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relativamente agli artt. 1362 cc e segg. si vede facilmente che sono stati erroneamente interpretati sia la lettera B che la lettera a) sempre dell'art. 13 delle CGA. La Corte d'Appello di Roma ha infatti ritenuto sussistere nel comportamento del comandante quella colpa grave che fa escludere la indennizzabilità del danno da naufragio quale desumibile anche ex art. 1900 c.c... Prescindendo dalla. considerazione che il sinistro sarebbe stato indennizzato anche ai sensi di quell'art. 524 del codice della navigazione espressamente richiamato nella lettera a) dall'art. 13 CGA, la Corte di Appello di Roma ha erroneamente dilatato il concetto di colpa grave riconoscendolo in un comportamento dell' MA in cui non vi era né colpa né tanto meno colpa grave. La Corte di Appello ha effettuato una falsa applicazione delle norme di diritto interpretando erroneamente il concetto di innavigabilità quale previsto dalla lett. B art. 13 CGA. Quest'ultimo infatti esclude dall'assicurazione "le perdite 0 i danni derivanti da innavigabilità dell'imbarcazione, deficiente manutenzione, usura e vizio occulto scopribile con la normale diligenza". La Corte di Appello di Roma infatti, dopo aver affermato, come si è visto, del tutto erroneamente, che il natante non sarebbe affondato se l'MA non avesse colposamente omesso di adottare tutte le verifiche del caso e che tale comportamento omissivo costituisce certamente colpa grave di cui all'art. 13/A della polizza, con evidente e palmare contraddizione con quanto poc'anzi affermato, afferma che “l'evento pregiudizievole siccome verificatosi ha causa residuale certa in concrete e temporalmente prossime condizioni di innavigabilità" e che quindi ai sensi dell'art. 13 lett. B era escluso il rischio della perdita del natante. Ora delle due l'una o il natante era in ottime condizioni e la colpa andrebbe fatta risalire all'MA per non aver adottato dopo l'urto tutte le cautele necessarie, o il natante era in pessime condizioni e, malgrado l'assenza di vento ed il mare piatto l'imbarcazione sarebbe affondata lo stesso. Ma l'istruttoria svolta ha escluso ogni responsabilità del comandante. E la RE, con perizia contrattuale effettuata meno di 45 giorni prima del naufragio, e posta a base dell'assicurazione per cui è causa, aveva fatto visionare l'imbarcazione da un fiduciario della Compagnia di assicurazioni (dopo aver effettuato i controlli e le riparazioni necessarie per ulteriori trenta milioni più IVA) e detto incaricato aveva segnalato nel suo rapporto che la barca era in buone condizioni sotto tutti gli aspetti, che non c'era nulla di particolare da osservare e/o prescrivere in ordine allo stato dell'imbarcazione e che pertanto nulla c'era da eccepire in ordine alla sua 7 assicurabilità. Il primo ed il secondo motivo sono privi di pregio per le seguenti ragioni. Le doglianze comunque concernenti asseriti vizi logici o giuridici collegati al fatto che nell'impugnata sentenza sono state considerate entrambe le ipotesi sopra citate (non solo quella dell'affondamento causato da collisione;
ma anche quella dell' affondamento non causato da collisione) debbono ritenersi (per la parte in cui si fondano su tale punto) prive di pregio, non sussistendo alcun ostacolo di ordine logico-giuridico a che un Giudice di merito ritenga di dover pervenire alle medesime conclusioni in relazione ad entrambe le ipotesi di svolgimento dei fatti valutate come possibili. Le doglianze che si fondano sui rilievi del P.M. e del G.I.P. appaiono inammissibili per tre ragioni, ciascuna delle quali già da sola sufficiente: -A) in quanto la Corte d'Appello, pur dimostrando (in parte implicitamente) di aver valutato tali risultanze, non ha fondato sulle medesime la sua decisione;
e la sua vera ratio decidendi non è stata oggetto di rituali doglianze;
-B) in quanto se un Giudice di merito (al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione) decide di attribuire valore decisivo a talune risultanze piuttosto che ad altre, la parte che propone ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre le seconde alle prime, ma deve esporre una adeguato supporto argomentativo per dimostrate la decisività di queste ultime e la sussistenza di specifici vizi nelle argomentazioni contestate;
la RE non ha invece esposto detto adeguato supporto argomentativo;
-C) in quanto comunque, in base al principio di autosufficienza del ricorso, la parte ricorrente avrebbe dovuto 8 riportare adeguatamente le risultanze processuali in questione, con riferimento all'intero contesto rilevante e non limitarsi a singoli brani che, in quanto isolati da detto contesto, non consentono una adeguata valutazione;
occorre infatti rilevare che, come questa Corte ha osservato più volte (v. tra le altre Cass. n. 4754 del 13/05/1999; cfr. anche Cass. n. 05608 del 04/05/2000) il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative;
inoltre l'indicazione della risultanza che si assume non valutata (o non logicamente valutata), non può consistere in brevi brani isolati da un rilevante contesto, ovvero in mere interpretazioni o deduzioni o commenti della parte ma, proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimità e pertanto porre questa Corte in condizioni di valutare direttamente la risultanza (ed in particolare la sua. decisività), deve contenere in modo obiettivo, tutte gli elementi rilevanti della medesima;
di conseguenza l'indicazione predetta, ove la cosa sia necessaria per una adeguata valutazione, deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione in tutte le sue parti rilevanti. Anche le doglianze che si basano sui rilievi della Capitaneria di Porto e della Commissione Permanente di Inchiesta sono inammissibili per tre ragioni ciascuna delle quali decisiva anche se considerata da sola: -1) in quanto la ricorrente basa la sua tesi, in sostanza sulla mera citazione di brani di dette risultanze che a sua avviso suffragherebbero la sua tesi;
ma ciò fa sorgere il motivo 9 di inammissibilità sopra esposto sub B); - 2) in quanto i brani citati mancano del requisito della decisività; -3) in quanto detti brani sono insufficienti per una adeguata valutazione delle doglianze in esame;
con la conseguenza che deve ritenersi violato di principio di autosufficienza di cui sopra sub C). dell'MA via viaLe doglianze circa le .dichiarazioni succedutesi...” sono inammissibili per due ragioni, ciascuna delle quali già da sola sufficiente: -1) in quanto le affermazioni in questione non vengono riportate tramite adeguate citazioni testuali, e non viene pertanto resa possibile una adeguata valutazione;
mentre viene invece violato il suddetto principio di autosufficienza;
-2) in quanto non vi è una rituale denuncia di specifici vizi dell'impugnata motivazione ma una mera contrapposizione a questa di opposte argomentazioni. Le ulteriori doglianze concernenti vizi logici non possono essere accolte in quanto (anche quando non sono inammissibili in quanto volte semplicemente ad apportare argomentazioni favorevoli ad una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze, e non a denunciare specifici vizi;
e/o violanti il principio di autosufficienza) appaiono prive di pregio dato che l'impugnata motivazione appare in ogni caso sufficiente, logica e non contraddittoria. Le doglianze concernenti asseriti vizi giuridici appaiono prive di pregio in quanto la Corte di Appello ha esposto argomentazioni rispettose delle norme in questione. Occorre peraltro rilevare che in linea generale le doglianze che vengono prospettate come concernenti vizi giuridici (v. in particolare nel secondo motivo, a proposito dell'art. 1362 e segg. c.c., e a proposito del concetto di colpa grave e di quello di "innavigabilità") finiscono poi per rivelarsi fondate su un supporto 10 argomentativo basato in concreto (direttamente o indirettamente) su interpretazioni e valutazioni delle risultanze processuali;
con la conseguenza che i vizi effettivamente lamentati sono in realtà di natura logica;
e per questi vale quanto sopra esposto. In particolare circa la doglianza concernente l' "innavigabilità" si osserva anche: -a) che la ratio della decisione non viene ritualmente censurata con l'affermazione di specifici asseriti vizi in relazione a specifici punti della medesima;
b) che (v. Cass. n. 09861 del 05/10/1998) “Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimita', al fine di evitare una statuizione di inammissibilita', per novita' della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicita' di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa"; e la ricorrente invece non solo, in violazione del principio ora esposto, non ha fornito le indicazioni sopra indicate (cass. 9861/98 cit) con riferimento alla relazione di perizia sopra citata;
e, in violazione del principio di autosufficienza, non ha citato adeguatamente i brani in questione della relazione medesima;
ma non ha neppure affermato che tale relazione sia stata mai ritualmente prodotta o comunque ritualmente acquisita tra le risultanze istruttorie della causa. Sussistono dunque tre autonome cause di inammissibilità. Il rilievo concernente l'art. 14 cit. presenta poi anche una causa di inammissibilità costituita dal fatto che tale clausola non è entrata a far parte del 11 fondamento della vera ratio decidendi. In conclusione, tutte le doglianze in esame, quando non sono inammissibili, debbono ritenersi prive di pregio in quanto non riescono ad evidenziare elementi decisivi a dimostrazione di vizi dell'impugnata decisione (la quale del resto appare sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa sopra citata). Con il terzo motivo la ricorrente RE denuncia "Omessa decisione circa un punto decisivo della controversia" lamentando l'omessa statuizione circa l'operatività dell'art. 1219 e segg. c.c. in ordine al mancato e/o tardivo adempimento dell'obbligazione da parte della UAP (ed al diritto dell'assicurato a rivalutazione ed interessi). Il motivo perde ogni rilevanza una volta respinti i primi due. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in £179.500+ oltre £ 6.000.000= (sei milioni) per onorario. Così deciso a Roma il 27.10.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Allento briducia Deposttato in Cancelleria ME C1 IL OP Concette Ammendola OGGI, 5 APR 2001 IL LA E DY CE (Concetta Amendola) 10 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dot3 MAG. 200 4 20558 versate S. 310.000 al trecentodiecimila (lire p. Dirigente Area Saprizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILPPO Il Responsabile Servicio Att iziari (Dr. M. BACCIC 114010 ELY D