Sentenza 31 maggio 1999
Massime • 1
Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia per inosservanza dei termini richiamati dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura, quale effetto automatico di detta inosservanza, può essere chiesta anche al giudice del procedimento principale a norma dell'art. 306 stesso codice, salvo che la relativa richiesta sia già stata respinta nel procedimento incidentale di impugnazione (riesame o ricorso per cassazione), dal momento che in quest'ultima eventualità si determina la preclusione endoprocessuale derivante dalla formazione del cosiddetto "giudicato cautelare". (Fattispecie relativa a richiesta di sopravvenuta inefficacia della custodia cautelare per inosservanza del termine di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, a seguito dell'interpretazione data da Corte Cost. n. 232/98).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/1999, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 31 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 31.05.1999
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Caso " N.2013
3. " Ilario Martella " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.13842/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LA PI, nato il [...]
LA IU, nato il [...]
LA NO, nato il [...]
avverso l'ordinanza 29 settembre 1998 del Tribunale di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Fulgenzi udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dr. Antonio Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Con l'impugnata ordinanza, il tribunale di Napoli in sede di appello ha confermato il provvedimento di rigetto di una richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di LA PI, LA IU e LA NO.
La richiesta era fondata sul disposto dell'art. 309/5 CPP, interpretato dalla sentenza n. 232/98 della Corte costituzionale nel senso che il termine di cinque giorni per l'invio degli atti al tribunale del riesame decorre dal giorno della presentazione della richiesta di riesame, nonché sulla circostanza che fra la data di presentazione della domanda di riesame (il 19.3.96 per LA PI, il 18.3.96 per gli altri due indagati) e la data in cui la decisione del tribunale era stata resa pubblica (il 5.4.96) erano trascorsi più di quindici giorni.
2. I ricorrenti deducono:
a) che con la citata sentenza la Corte costituzionale, in nulla innovando il quadro legislativo, aveva soltanto provveduto ad indicare all'autorità giudiziaria l'unica interpretazione costituzionalmente compatibile di una norma preesistente, interpretazione che doveva quindi necessariamente presiedere all'applicazione concreta di tale norma sin dal momento della sua introduzione nel tessuto codicistico (avvenuta ad opera della legge 8.8.95 n.332) con esclusione delle sole situazioni in cui la custodia cautelare non fosse più in atto (per revoca o inefficacia della stessa o per il passaggio in giudicato della sentenza di condanna);
b) che nessun "giudicato cautelare" sussisteva nell'ipotesi in esame, con riferimento al punto della tempestività della trasmissione degli atti al tribunale del riesame e della relativa decisione nei termini di cui all'art. 309 CPP. Ciò sia perché in materia di misure cautelari un limitato effetto preclusivo si verifica unicamente con riferimento alle questioni effettivamente dedotte, e non anche in relazione a quelle deducibili con il mezzo d'impugnazione previsto dalla legge (SS.UU. n. 11/94, Buffa); sia perché le questioni di inefficacia della misura cautelare non devono necessariamente essere dedotte con la richiesta di riesame, in quanto il mezzo appositamente previsto dalla legge è l'istanza al giudice del procedimento principale, ai sensi dell'art.306 CPP (SS.UU. 16.12.98, Alagni). Non poteva quindi ritenersi che l'ordinanza del tribunale del riesame, confermativa del provvedimento restrittivo, precludesse di per sè sola la proposizione della questione di inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art.309, commi 5 e 10 CPP, quando tale questione non era stata oggetto di specifico esame.
3. Il ricorso appare fondato.
In fattispecie relative all'applicabilità del termine di decadenza per la trasmissione degli atti al tribunale, fissato dall'art. 16 della legge n. 332/95, questa Corte ha dapprima affermato (Sez. V, 28.11.95, Tuttolomondo, in C.e.d. Cass., m. 203.589; Sez. I, 14.10.95, Zappacosta, ivi, m. 202.392) che le norme processuali introdotte con la citata legge di modifica del regime delle misure cautelari, pur trovando immediata applicazione in relazione agli atti da compiere, non assumevano rilevanza nel giudizio di cassazione relativo a provvedimenti adottati prima della loro entrata in vigore, perché il giudice di legittimità era tenuto a controllare solo se il provvedimento impugnato fosse stato assunto nel rispetto delle norme processuali allora vigenti, non già ad applicare la normativa sopravvenuta all'emanazione di esso.
Ma già dall'entrata in vigore della legge si precisò (Sez. VI, 19.9.95, Lorenzetti, ivi, 202.55 2) che la nuova disciplina doveva trovare applicazione ove la misura, adottata sotto l'impero della precedente normativa, fosse ancora pendente e non esaurita. Ora, le ultime decisioni delle Sezioni unite ( 15.1.99 n. 1, Caridi, e 15.1.99, Liddi), hanno confermato questo secondo orientamento, che si fonda sulla tesi più largamente seguita in dottrina e in giurisprudenza per risolvere i problemi posti dalla nuova norma che incide sugli effetti non esauriti di un atto compiuto prima della sua vigenza.
4. In proposito, si osserva, possono verificarsi due ipotesi:
a) che la nuova norma, oltre a disciplinare diversamente gli effetti futuri, rivaluti anche quelli già prodottisi sotto la vigenza della norma abrogata, eliminandoli o disciplinandoli diversamente (retroattività in senso proprio);
b) che la norma sopravvenuta si limiti a modificare gli effetti futuri, impedendoli o attribuendo loro una diversa disciplina, senza più considerare quelli verificatisi prima della sua entrata in vigore.
Ora, secondo gli studiosi della dinamica temporale del diritto, le cui conclusioni hanno trovato ampio seguito nella giurisprudenza, è possibile attribuire alla norma sopravvenuta due diverse forme di efficacia temporale, a seconda che l'apprezzamento degli effetti futuri presupponga o meno la rivalutazione del loro atto generatore compiuto anteriormente.
Qualora tale rivalutazione si realizzi, secondo l'orientamento in parola dovrebbe conseguire una particolare forma di retroattività, detta comunemente impropria, poiché apparentemente riguardante solo accadimenti successivi alla nuova norma (i c.d. effetti futuri;
nella specie, quelli della misura cautelare applicata sotto l'impero della vecchia legge).
Nel caso in cui, invece, manchi la rivalutazione dell'atto generatore passato, si sostiene che la nuova norma, prendendo in considerazione autonomamente gli effetti futuri, non potrebbe essere giudicata retroattiva dato che avrebbe tutte le caratteristiche della prescrizione di applicazione immediata.
5. Nella specie, il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti, decorrente non dalla ricezione dell'avviso da parte dell'autorità procedente ma dal giorno della presentazione della richiesta di riesame, non è stato rispettato sia per i due LA che per il LA.
D'altra parte l'ordinanza impugnata implicitamente ammette che dinanzi al tribunale del riesame la questione concernente una violazione dell'art. 309/5 CPP non venne dedotta come motivo di gravame e neppure fu sollevata d'ufficio dal giudice. I ricorrenti hanno perciò conseguito il diritto a riacquistare lo status libertatis, nessun rilievo potendo darsi, secondo quanto comunemente affermato da questa Corte sui limiti del c.d. giudicato cautelare, all'omessa deduzione o rilevazione dell'evento caducatorio nel corso del procedimento incidentale di impugnazione dell'ordinanza coercitiva.
Con la decisione 15.1.99, Liddi le Sezioni unite hanno infatti affermato due principi:
a) che nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia per inosservanza dei termini richiamati dall'art. 309/10 CPP, l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura può essere chiesta al giudice del procedimento principale a norma dell'art. 306 CPP;
b) che nei casi di cui sopra l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura non può essere chiesta al giudice del procedimento principale, a norma dell'art. 306 CPP, quando la richiesta sia stata respinta nel procedimento incidentale d'impugnazione.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza;
dichiara l'inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 29.2.96 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli nei confronti di LA PI, LA IU e LA NO e ordina l'immediata liberazione degli stessi, se non detenuti per altra causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 CPP. Così deciso in Roma, il 31 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 1999