Art. 20.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
Nei casi di maggiore gravita' o di reiterazione delle violazioni, si applica altresi' la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 , ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132 , nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
Nei casi di maggiore gravita' o di reiterazione delle violazioni, si applica altresi' la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 , ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132 , nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".