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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30586 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI ME UC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato GIUSEPPE FERRARA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NI EG UC, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 06/10/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del 25/05/2020 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640 cod.pen.. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.pen.. ••I, Penale Sent. Sez. 2 Num. 30586 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 29/03/2023 Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'omessa motivazione con riguardo al motivo di appello esposto in punto di riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod.pen.. 1.2. Violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. Il secondo motivo d'impugnazione viene presentato quale conseguenza dell'omessa motivazione denunciata con il primo motivo. A tal proposito deduce la compatibilità tra il tentativo di truffa e la causa di non compatibilità. A sostegno dell'assunto vengono illustrate le modalità e le circostanze del fatto. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e all'art. 133 cod.pen.. Con l'ultimo motivo d'impugnazione il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in relazione alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità disciplinata dall'art. 131-bis cod.pen.. La lamentela difensiva fa richiamare il principio di diritto già fissato in fattispecie analoga, secondo il quale «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena)», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. i2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01). L'incompatibilità tra la causa di esclusione di incompatibilità e la motivazione del provvedimento impugnato si rinviene nel caso in esame, dove la Corte di appello ha più volte rimarcato la gravità del fatto, sottolineando -tra l'altro- l'assenza di circostanze -oggettive o soggettive- atte a depotenziare lo spessore criminale delle condotte. La presenza di tale incompatibilità rende manifesta la denuncia di omessa motivazione. -- - /k..PL'\. ,-i• I«./ 1.2. Il secondo motivo ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Va preliminarmente ricordato che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Il ricorso non tiene conto di tale principio di diritto e della saldatura della doppia sentenza conforme, denunciando un vizio di motivazione insufficiente o carente che, oltre a mostrarsi manifestamente infondato, si risolve in una inammissibile proposta di merito fondata su di una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici di merito. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dato che le argomentazioni esposte dal ricorrente propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, US e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto l'atto di appello non dispiegava censure in punto di misura della pena, con la conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 Il Consigliere est. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato GIUSEPPE FERRARA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NI EG UC, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 06/10/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del 25/05/2020 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640 cod.pen.. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.pen.. ••I, Penale Sent. Sez. 2 Num. 30586 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 29/03/2023 Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'omessa motivazione con riguardo al motivo di appello esposto in punto di riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod.pen.. 1.2. Violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. Il secondo motivo d'impugnazione viene presentato quale conseguenza dell'omessa motivazione denunciata con il primo motivo. A tal proposito deduce la compatibilità tra il tentativo di truffa e la causa di non compatibilità. A sostegno dell'assunto vengono illustrate le modalità e le circostanze del fatto. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e all'art. 133 cod.pen.. Con l'ultimo motivo d'impugnazione il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in relazione alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità disciplinata dall'art. 131-bis cod.pen.. La lamentela difensiva fa richiamare il principio di diritto già fissato in fattispecie analoga, secondo il quale «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena)», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. i2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01). L'incompatibilità tra la causa di esclusione di incompatibilità e la motivazione del provvedimento impugnato si rinviene nel caso in esame, dove la Corte di appello ha più volte rimarcato la gravità del fatto, sottolineando -tra l'altro- l'assenza di circostanze -oggettive o soggettive- atte a depotenziare lo spessore criminale delle condotte. La presenza di tale incompatibilità rende manifesta la denuncia di omessa motivazione. -- - /k..PL'\. ,-i• I«./ 1.2. Il secondo motivo ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Va preliminarmente ricordato che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Il ricorso non tiene conto di tale principio di diritto e della saldatura della doppia sentenza conforme, denunciando un vizio di motivazione insufficiente o carente che, oltre a mostrarsi manifestamente infondato, si risolve in una inammissibile proposta di merito fondata su di una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici di merito. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dato che le argomentazioni esposte dal ricorrente propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, US e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto l'atto di appello non dispiegava censure in punto di misura della pena, con la conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 Il Consigliere est. Il Presidente