Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2002, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
E N ee 61570 O 6 PER ILOR 0 I 8 1 Z Udienza del 12.11.2001 Oggetto: 9 1 5 A / . R 4 / T N R.G. 6 S I 2 . B G R R E . . A P L R . T L O U A A ME ALL POPOLO ITALIANO B L . I D E B R D A T I T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S N 1 N E 3 E S 1 S SEZIONE TRIBUTARIA ) E . Con 5588 4 N Composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente Dott. Giovanni Paolini Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Salvatore Di Palma Consigliere CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Francesco Antonio Genovese CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 61570 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
AI BE -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 13, n. 140/13/1997, del 14.5/29.5.1997. Udita la relazione in camera di consiglio del cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 6 3 2 2 BE AI presentava ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Sondrio avverso l'accertamento sintetico di lire 43.547.000 ai fini dell'IRPEF e di lire 42.734.000 ai fini dell'ILOR compiuto nei suoi confronti da parte dell'Ufficio imposte Dirette di Sondrio per l'anno d'imposta 1991. Il contribuente eccepiva l'illegittimità dei procedimento attuato dall'amministrazione, contestando altresì nel merito le riprese compiute. Il giudice adito accoglieva il ricorso ritenendo che non sussistevano i presupposti per procedere all'accertamento sintetico. Ai sensi dell'art. 38 comma quarto del d.p.r. 600/73, infatti, era necessario che il reddito non risultasse congruo per due o più periodo di imposta, mentre nel caso di specie l'ufficio non aveva specificato quali altri periodi, oltre a quello di cui era causa, erano stati presi come riferimento;
tenuto conto, oltretutto, che nessun rilievo era stato mosso per il 1992, mentre per il 1990 il contribuente aveva presentato domanda di "condono tombale." ין Inoltre, la Commissione di primo grado dichiarava inapplicabile retroattivamente il cd. redditometro previsto con d.m. 10/9/1992 perché il decreto ministerale è una fonte subordinata alla legge, la quale prevede in via generale l'irretroattività delle norme. Contro tale decisione presentava appello l'ufficio sostenendo che per procedere ad accertamento sintetico è sufficiente che il reddito non sia congruo per due o più periodi e che non era un requisito necessario l'emissione degli avvisi di accertamento per tutti i periodi considerati. Ribadiva altresì la retroattività della disciplina del redditometro e nel merito insisteva per la legittimità del proprio operato per quanto riguardava tutte le riprese fiscali, effettuate con accertamento sintetico fondato sulla base dei dati relativi al possesso di un'autovettura di 20 cv, di titoli di stato, di una residenza principale, di altro fabbricato, ecc.. Resisteva il contribuente ribadendo l'illegittimità dell'accertamento compiuto dall'ufficio. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale osservava, in via preliminare, che era legittima l'applicazione del c.d. redditometro 2 21. anche ad annualità precedenti la sua emanazione in quanto esso rappresenta soltanto l'enunciazione di razionali punti di riferimento ai fini della determinazione del reddito, consentendo d'altra parte al contribuente di fornire prova contraria rispetto a quanto in tal modo accertato (Cass. sez. 1, n. 8812/95)." Nel merito rilevava che, a norma dell'art. 38 comma quarto del d.p.r. 600/1973, l'accertamento sintetico è applicabile "quando il reddito dichiarato non risulta congruo... per due o più periodi di imposta”. Nel caso di specie, sottoposto ad accertamento era il reddito dichiarato per l'anno 1991, ritenuto non congruo sulla base di una serie di riprese effettuate dall'ufficio. A prescindere dalla correttezza di tali riprese per il periodo in questione, dagli atti di causa non risultava possibile stabilire se il difetto di congruità potesse essere esteso anche al reddito dichiarato per l'anno precedente ovvero per quello successivo all'accertamento. Ai fini dell'accertamento sintetico, infatti, non potevano essere presi in considerazione gli anni 1988-1990, in quanto per tali periodi il contribuente aveva presentato istanza di "condono tombale ed era pacifico che "la scelta irrevocabile operata con l'istanza dei condono precludeva ad entrambe le parti ogni questione sulla individuazione e determinazione dell'imponibile effettivo". Né agli atti era sufficientemente documentata la non congruità dei redditi dichiarati per il 1992. In definitiva, quanto accertato per l'anno 1991 non trovava ulteriore conferma negli esercizi immediatamente precedenti o successivi a quello dell'accertamento, con la conseguenza dell'inapplicabilità dell'accertamento sintetico per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 38, 4° comma, del d.p.r. 600/1973. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria enunciando due motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Con il 1° motivo l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione falsa applicazione dell'art. 38 del d.p.r. 600/1973, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce al riguardo la ricorrente che l'istanza di condono impedisce all'amministrazione soltanto di procedere alla determinazione di un maggior reddito imponibile per l'anno di imposta per il quale il contribuente ha chiesto il condono, ma non le vieta di considerare la dichiarazione del contribuente per l'anno definito con il condono come "presupposto per sottoporre ad accertamento sintetico il reddito dichiarato dal contribuente per un diverso anno d'imposta".
2. Il motivo é fondato. L'art. 38, 4° comma, d.p.r. 600/1973 consente all'Ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto in base ad elementi e circostanze di fatto certi da cui possa desumersi induttivamente che il reddito conseguito si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine la determinazione dei redditi in base ad una legge di condono tributario esaurisce i suoi effetti nell'ambito del periodo d'imposta cui é applicabile il condono medesimo, consentendo al contribuente per quell'esercizio di definire in via agevolata una controversia fiscale insorta o che può insorgere. Nessun effetto la predetta determinazione del reddito può spiegare invece per periodi d'imposta diversi, con riferimento ai quali la dichiarazione presentata dal contribuente, se incongrua in relazione ai parametri di cui all'art. 38 comma 4 d.p.r. 600/1973, ben può essere utilizzata per l'accertamento induttivo. L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il condono tributario ha carattere di automaticità e globalità é indubbiamente esatta ma deve essere riferita al periodo d'imposta per il quale vi é richiesta di definizione agevolata del rapporto d'imposta e non ad altro periodo.
3. Con il 2° motivo la ricorrente deduce l'omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. L'Amministrazione lamenta che il giudice di appello aveva omesso di esaminare gli elementi di fatto dedotti dall'Ufficio con l'atto di appello e relativi, in presenza di un reddito dichiarato per il 1992 di lire 20.000.000, all'acquisto di un 4 fabbricato per un valore dichiarato di lire 120.000.000 in una nota località turistica;
di guisa che, applicando i coefficienti di redditività di cui ai dd. mm. 21.7.1983 e 10.9.1992, la Commissione regionale avrebbe potuto rilevare la non congruità del reddito dichiarato per il 1992. Inoltre, la medesima Commissione aveva omess! esaminare e di motivare in ordine alle ulteriori deduzioni dell'Ufficio rela parte del contribuente da all'acquisto in altri periodi d'imposta di B.O.T. per lire 30.000.000 un'automobile per lire 21.600.000. 4. Anche tale motivo é fondato. La sentenza impugnata ha effettivamente omesso di motivare in ordine ragione per cui l'acquisto nel 1992 da parte del contribuente di un fabbricato del valore dichiarato di lire 120.000.000 non fosse indice di una capacità contributiva molto superiore a quella risultante dalla sua dichiarazione di un reddito di lire 20.000.000. Carente e generica é poi la motivazione in ordine alla non sicura riferibilità all'anno precedente o successivo a quello oggetto dell'accertamento delle spese necessarie per l'acquisto e/o il mantenimento da parte dell'AI anche degli altri beni indicati dall'Ufficio (autovettura, titoli di Stato, etc). La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, uniformandosi al principio di diritto enunciato sub 2), dovrà motivare adeguatamente, sulla base degli elementi di capacità contributiva indicati dall'Ufficio per gli anni immediatamente precedenti e successivi a quello oggetto di accertamento e delle giustificazioni addotte dal contribuente, se ricorrevano o meno per l'anno 1991 i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 38, 4° comma d.p.r. 600/1973 sopra menzionato, all'accertamento induttivo effettuato dall'Amministrazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Roma, 12.11.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Вино асчист Enji n DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 5 Oggi 18 FEB. 2002 Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista