Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
Ordinanza collegiale 21 novembre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01237/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ex art. 2087 c.c. al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell’incidente verificatosi in data 21 novembre 2018 all’interno della Caserma “-OMISSIS-” di Roma durante l’orario di servizio, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute
e per la condanna
del Ministero della Difesa al pagamento delle somme dovute al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione del suddetto incidente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AF SA US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato e depositato il 17 settembre 2024, parte ricorrente ha rappresentato le seguenti circostanze.
Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, è stato in servizio, in qualità di volontario in ferma prefissata annuale, presso lo Squadrone Comando e Supporto Logistico del Reggimento “-OMISSIS-”, di stanza a Roma, dal 17 marzo 2015 al 22 novembre 2018, quando è stato posto in congedo con il grado di Lanciere.
Durante questo periodo, e precisamente in data 21 novembre 2018, il ricorrente è rimasto vittima di un incidente occorso all’interno della Caserma “-OMISSIS-” di Roma, sede del Reggimento di appartenenza.
Segnatamente, è accaduto che, alle ore 10.15 circa, mentre si trovava su una scala a pioli per verificare la tenuta di una staffa di sostegno di un proiettore di luce, collocato ad un’altezza di circa tre metri, il sig. -OMISSIS- ha perso l’equilibrio, cadendo all’indietro in posizione eretta.
Nonostante la presenza di un commilitone (il Lanciere -OMISSIS-) ai piedi della scala abbia lievemente attenuato la violenza dell’impatto, il ricorrente si è procurato un forte trauma alla caviglia ed al piede destro.
Il ricorrente, quindi, in data 26 novembre 2018, è stato sottoposto ad “intervento chirurgico di
riduzione e osteosintesi frattura peroneale destro con placca e viti, frattura tibiale destro con viti cannulate e chiusura della sindesmosi con tigh rope” .
Il successivo 29 novembre, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni, la prescrizione di tutore e divieto assoluto di carico all’arto inferiore destro.
Su istanza del ricorrente, con decreto n. 1157 del 14 maggio 2020, il Ministero della Difesa ha riconosciuto in favore del sig. -OMISSIS-, per tale lesione, l’equo indennizzo per causa di servizio, liquidato nell’importo di € 1.124,00.
Successivamente, il ricorrente si è sottoposto ad ulteriori accertamenti, in esito ai quali è emersa la presenza di un processo degenerativo irreversibile dell’arto interessato, che ne comprometteva la
funzionalità, malgrado i trattamenti terapeutici intrapresi, e che avrebbe comportato la necessità di nuovi interventi chirurgici.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente nella misura del 12%, per un importo di € 38.110,00 (di cui euro 29.774,00 a titolo di solo danno biologico), oltre al danno connesso all’invalidità temporanea patita per 70 giorni (di cui 30 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%), pari ad € 4.312,00, oltre, ancora, alla personalizzazione del danno nella misura massima consentita (47% della sola componente del danno biologico), per un totale di € 56.416,00.
A titolo di danno patrimoniale, il ricorrente ha chiesto l’importo delle spese mediche affrontate.
Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero della Difesa.
Con ordinanza -OMISSIS- del 20 maggio 2025, questo Tribunale ha disposto una verificazione, affidando il relativo incarico al Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, con facoltà di delega, allo scopo di accertare l’entità dei danni, anche permanenti, lamentati dal ricorrente, alla luce delle attuali condizioni fisiche del medesimo e della documentazione medica dallo stesso prodotta.
La disposta relazione è stata prodotta in data 3 novembre 2025.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
L’art. 2087 c.c. prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
In relazione alla natura di tale obbligazione, è controversa la sua riconducibilità alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Per il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, che questo Collegio condivide, la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nel contratto di lavoro che, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., è integrato dalla norma di legge, sopra riportata, che prevede doveri di prestazione finalizzati ad assicurare la tutela della salute del lavoratore.
Sul piano strutturale, tale qualificazione dell’illecito implica, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., che il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l’assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14865).
L’accertamento di tale responsabilità dà diritto, sussistendone i presupposti, anche al risarcimento del danno non patrimoniale e, in particolare, del cd. danno biologico.
A tale proposito, l’art. 2059 cod. civ. dispone che tale danno “deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge” ; la Corte di Cassazione, con orientamento oramai costante, ha chiarito che, ai fini della citata disposizione, la “legge” può essere sia quella costituzionale, con tutela dei diritti fondamentali della persona, sia quella ordinaria, che può stabilire la risarcibilità anche di posizioni soggettive non riconducibili all’area dei diritti della persona (Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Per quel che concerne la dinamica del fatto che ha causato il danno di cui oggi viene chiesto il ristoro ed i correlati obblighi di sicurezza incombenti sul datore di lavoro, assume rilievo l’art. 113, co. 7 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ( “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ), che così dispone: “Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura” .
Tenuto conto delle difese dell’amministrazione – che ha posto in dubbio che la caduta sia avvenuta da un’altezza di oltre due metri e, quindi, che sia applicabile al caso di specie la normativa sui lavori in quota - occorre precisare che non è dirimente, ai fini dell’applicabilità del menzionato art. 113, l’altezza a cui è stata eseguita l’attività lavorativa in occasione della quale si è verificato il danno.
Il Capo II del testo normativo in esame, in cui l’art. 113 si colloca, è infatti rubricato Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota .
L’art. 105 ( Attività soggette ), che apre la Sezione I ( Campo di applicazione ) precisa: “Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa” .
Sebbene, dunque, il Capo contenga anche disposizioni espressamente dedicate ai lavori in quota (ossia, ai sensi dell’art. 107 del medesimo decreto, ogni “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile” ) - come ad esempio l’art. 111 – le disposizioni del Capo non sono applicabili solamente ai lavori in quota, salvo che ciò sia espressamente previsto.
Ritenuto, dunque, che l’art. 113 co. 7 cit. è applicabile al caso in esame, a prescindere dall’esatta altezza da cui si è verificata la caduta (che, comunque, nella relazione del Comandante del Corpo del 3 dicembre 2018, è riferito essersi verificata da circa due metri), va osservato che, nella fattispecie, non si sarebbe dovuta utilizzare la scala a pioli, ma un supporto più sicuro.
La natura dell’attività lavorativa da svolgere (verifica della stabilità di un faro posto a circa tre metri d’altezza) non era, infatti, tale da consentire al lavoratore di disporre di una presa sicura in ogni momento.
In definitiva, avendo, il lavoratore, provato la lesione all’integrità psico-fisica e il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l’espletamento della prestazione lavorativa (risultante anche dal riconoscimento dell’equo indennizzo, oltre che dalle relazioni sui fatti) ed in mancanza di prova, da parte del datore di lavoro, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (ossia di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso), deve riconoscersi la responsabilità del Ministero resistente (sul riparto dell’onere probatorio cfr. Cass. Civ., sez. lav., 24 agosto 2023, n. 25217; Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2023, n. 1276).
Andando alla quantificazione del danno sofferto, il collegio ritiene condivisibile la valutazione del danno biologico argomentatamente operata dal verificatore, che ha ritenuto sussistente:
- un danno biologico permanente pari al 12%;
- una invalidità temporanea totale per 30 giorni;
- una invalidità temporanea parziale per ulteriori 40 giorni, di cui 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%.
Tenuto conto di tali conclusioni ed in conformità con il principio della domanda (il ricorrente non ha chiesto danni da invalidità temporanea totale) il collegio ritiene di poter riconoscere le seguenti voci di danno, determinato in applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano del 2024 (cfr., sull’applicabilità di tali tabelle, Cons. Stato, sez. II, 23 aprile 2025, n. 3500; Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2023, n. 1276):
- € 38.110 a titolo di danno non patrimoniale (di cui € 29.774,00 a titolo di danno biologico);
- € 4.312,50 a titolo di invalidità temporanea parziale (30 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%).
Il collegio ritiene di dover anche accogliere, ma nella limitata misura del 10% (€ 2.977,40), l’istanza di liquidazione di un maggior danno, derivante dalla personalizzazione dei suddetti criteri tabellari alla situazione concreta del ricorrente.
A tale riguardo, va osservato che non sono condivisibili le argomentazioni avanzate da parte ricorrente a sostegno della richiesta misura massima di personalizzazione (47%), vertenti sulla giovane età del ricorrente e sull’impossibilità di svolgere attività sportive, trattandosi di elementi presi in considerazione ai fini della elaborazione delle applicate tabelle; ciò che invece induce il collegio a ritenere di poter riconoscere la personalizzazione del danno nella misura del 10% è invece la suscettibilità della situazione patologica di degenerare, messa ripetutamente in evidenza nella relazione di verificazione.
Il danno non patrimoniale che complessivamente dovrà essere risarcito è dunque pari ad € 45.399,40.
Quanto alle spese mediche documentate, queste ammontano a:
- € 808,85 (spese di cui al doc. 21)
- € 389,00 (spese di cui al doc. n. 22);
- € 257,00 (fattura del 3 novembre 2025);
- € 60,00 (fattura del 5 dicembre 2025);
- € 110,00 (fattura del 15 dicembre 2025), per un totale di € 1.624,85.
Va precisato che dall’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno andrà detratto quanto già ricevuto dal ricorrente a titolo di equo indennizzo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1/2018).
Per il principio della soccombenza, le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo e le spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto su richiesta dell’organismo verificatore, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e per l’effetto condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei seguenti importi: € 45.399,40, a titolo di danno non patrimoniale, € 1.624,85, a titolo di danno patrimoniale, tutto oltre rivalutazione ed interessi.
Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 2.000,00, oltre accessori e pone a carico del medesimo Ministero le spese di verificazione, da liquidarsi separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER LE, Presidente
AF SA US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AF SA US | ER LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.