Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12019 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . O B N ) , E E 1 E C 9 9 N A 1 O - P I 1 I Z 1 - A D 1 R 2 T E S . I C L I G REPUBBLICA ITALIANA E 0 D R 3 U M I F A G D 6 4 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM4 2019DICASSAZIONE E T . T N N . T E T S R E S A I Oggetto ( Risarcimento del SEZIONE TERZA 0 danno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6854/01 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 29628 Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Ud. 05/07/02 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI SASSARI, con sede in Sassari, in persona del Presidente e legale rappresentante Giovanni Masala, noto Gian Michele, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO NUZZO, difesa dall'avvocato PIERO ARRU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GL NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso la Sig.ra NI DE ANGELIS, DAMIANO NIEDDU, giusta delega in2002 difeso dall'avvocato 1539 atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5/00 del Giudice di pace di NULVI, emessa e depositata il 13/05/00 (R.G. 25/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/07/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 1998 TO Baragliu convenne in giudizio la Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Sassari chiedendo di essere ri- sarcito del danno subito per la perdita del contributo di L.
1.342.000 che, ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 85, avrebbe dovuto essergli erogato dalla Re- gione autonoma della Sardegna in relazione alla siccità verificatasi nell'annata agraria 1994/1995. Espose che l'Ispettorato agrario provinciale di Sassari, che avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione, aveva ri- gettato l'istanza per non essere stata la pratica cor- rettamente istruita dalla Federazione, cui egli si era rivolto in qualità di socio. La Federazione resistette, sostenendo che all'istruzione della pratica avrebbe dovuto provvedere 2 l'Ispettorato, negando qualsiasi rapporto di mandato ed affermando che suo unico compito era di ricevere le do- mande degli associati e di inoltrarle poi all'Ispettorato. Con la sentenza indicata in epigrafe l'adito giudi- ce di pace di Nulvi, decidendo secondo equità in rela- zione al valore della controversia, ha accolto la do- manda (condannando la convenuta al pagamento della som- ma indicata oltre agli interessi) sul rilievo che, ac- cettando di predisporre il modulo di domanda e quello riguardante la dichiarazione personale, in linea con quanto previsto dall'art. 2 dello statuto, la Federa- zione aveva anche "assunto l'onere di usare la diligen- za del buon padre di famiglia” nell'esaminarle, facendo insorgere nel socio l'aspettativa di essere diligente- mente assistito nella predisposizione della domanda di contributo, invece respinta per vizi essenzialmente formali. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Sas- sari sulla base di due motivi, cui resiste con
contro
- ricorso l'intimato. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza ai sensi dell'art.. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito 3 dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo è denunciata "nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c., con riferimento all'art. 161 c.p.c., in rela- zione agli artt. 132, n. 4, e 113 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.". Si duole la ricorrente che il giudice di pace non abbia preventivamente individuato le regole di diritto positivo applicabili al caso di specie né le ragioni contingenti che lo avevano indotto a discostarsene per fissare la regola equitativa del caso concreto;
ed as- sume che, in difetto di tali operazioni, non sia con- sentito cogliere la ratio decidendi posta a fondamento della decisione.
2. Col secondo motivo, deducendosi "nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento all'art. 161 c.p.c., in rela- zione agli artt. 132, n. 4, 115 e 116 c.p.c., 111 Cost.", la sentenza è censurata per assoluta mancanza di motivazione circa la natura del rapporto giuridico intercorso tra le parti (in particolare, sull'assenza di un rapporto di mandato) e circa l'accordo raggiunto tra Federazione ed Ispettorato, in base al quale alcune pratiche incomplete, fra le quali quelle dell'attore, 4 erano state restituite, completate dall'interessato ed inoltrate una seconda volta.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Dopo l'arresto di Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, 716, è orientamento consolidato che il giudizio di n. cui all'art. 113, secondo comma, c.p.c., nel testo ri- sultante dalle modifiche apportate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374, si sostanzia nell'adozione di una regola equitativa sostitutiva e non integrativa della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore. E' dunque erroneo l'assunto della ricorrente (di cui al primo motivo) che il giudizio equitativo presup- pone la previa individuazione della regola di diritto applicabile, giacché nelle controversie di valore non superiore ai due milioni di lire il giudice di pace può invece del tutto prescinderne. E' per contro, assolutamente chiara la ratio deci- dendi, costituita dalla ravvisata violazione degli ob- blighi facenti carico alla Federazione in relazione all'affidamento ingenerato nel socio, che ad essa si era rivolto per dar corso alla pratica volta alla cor- responsione del contributo. Per la stessa ragione è manifestamente infondato 5 anche il secondo motivo, nella parte in cui la doglian- za attiene alla mancata qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti. Quanto alla mancata considerazione dell'accordo tra Federazione ed Ispettorato, la ricorrente inammissibil- mente si duole, in realtà, dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice del merito senza, peraltro, neppu- re affermare che l'inoltro della domanda successivo all'accordo fosse stato effettuato direttamente dall'interessato e che, dunque, non fosse logicamente configurabile anche in tale seconda fase una violazione degli obblighi correlati all'affidamento del socio.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del- ricorrente alle spese del giudizio di la Federazione legittimità.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la Federa- ricorrente alle spese, che liquida in Eurozione 11,00 ' oltre ad Euro 550,00 per onorari. Roma, 5 luglio 2002 Il presidente L'estensore IL DIRETTORE CANCELLERIA A Umberto Cicero Depositate in Cancelleria capi.. 0.8 AGO/2007 CANCELLARIA R O F T ILDIRETTORE Umberto Cora 6