Sentenza 16 maggio 2019
Massime • 1
In tema di turbata libertà degli incanti, integra la nozione di collusione la condotta del preposto alla gara che fornisca a uno dei concorrenti suggerimenti e consigli, resi sulla base della propria competenza professionale ed eventualmente avvalendosi di notizie riservate, in modo da consentire al concorrente di individuare il miglior contenuto dell'offerta per aggiudicarsi la gara. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna sul presupposto che il privato aveva ricevuto indicazioni dal pubblico funzionario che aveva redatto il capitolato tecnico per la gara, era referente per la ricognizione dei luoghi da parte dei concorrenti interessati e faceva parte dell'ufficio cui competeva la nomina di due dei tre componenti della commissione aggiudicatrice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2019, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2019 |
Testo completo
04113-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.829 Stefano Mogini Presidente - Gaetano De Amicis U.P. 16/05/2019 R.G.N. 7116/2019 Riccardo Amoroso Maria Sabina Vigna Pietro Silvestri -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da TE IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino l'11/12/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Roberta Maria Barberini, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui TE IO è stato condannato per il reato previsto dall'art. 353 cod. pen. per avere, in qualità di architetto collaboratore della società cooperativa IL LL, in concorso con altre persone, tra cui tale IC GI funzionario della Regione Piemonte ed addetto alla preparazione degli atti di - gara per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro dei Giardini del Palazzo Reale di Torino- turbato, con collusioni e mezzi fraudolenti, la gara indicata favorendone l'aggiudicazione al Consorzio Cooperativa Costruzioni, che aveva presentato l'offerta preparata dalla IL LL, indicando questa come ditta esecutrice del 95% dei lavori (nel settembre 2012).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi. 1 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla individuazione della data del commesso reato. La data indicata nella imputazione - settembre 2012- coinciderebbe con quella di aggiudicazione della gara, mentre, invece, l'incontro collusivo tra TE e IC si sarebbe verificato in un'altra data e la condotta dell'imputato si esaurirebbe comunque con la presentazione dell'offerta, avvenuta il 25/06/2012: ciò vizierebbe la sentenza.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena, con particolare riferimento al giudizio di sola equivalenza tra circostanze ed alla determinazione della pena base. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità.
2. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.
2.1. Il ricorrente ha riproposto, quasi integralmente, con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal 2 SH : primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
2.2. In particolare, la Corte di appello, con motivazione coerente e priva di manifeste illogicità, ha ricostruito i fatti, spiegando che: a) la gara indetta per il restauro dei Giardini Reali di Torino fu aggiudicata il 22/02/2013 al Consorzio Cooperative Costruzione, la cui offerta era stata predisposta e gestita da una delle imprese consorziate, la Cooperativa IL LL, il cui referente, tale LA SA FR, aveva rapporti di frequentazione con tale IC GI, funzionario della Regione Piemonte che si occupava della gestione di tutti gli appalti dell'ente, che in concreto si era occupato della redazione del capitolato tecnico per la gara per il restauro dei Giardini Reali, che era anche il referente per la ricognizione dei luoghi da parte delle imprese interessate e che faceva parte dell'ufficio cui competeva la nomina di di due dei tre componenti della Commissione;
b) tra IC ed alcuni componenti della Cooperativa era intervenuto un accordo collusivo finalizzato a favorire quest'ultima, nel senso che IC aveva fornito suggerimenti in ordine ad alcune soluzioni da inserire nell'offerta di gara, tali da poter essere questa positivamente valutata dalla commissione aggiudicatrice;
c) in tale contesto si collocano due cene, una tenuta il 30/05/2012 e l'altra il 14/06/2012 - di poco precedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte- alla seconda delle quali prese parte l'odierno ricorrente e, come emergerebbe dal contenuto di alcune conversazioni indicate dai giudici di merito, in tali occasioni IC avrebbe fornito in concreto alcune indicazioni a soggetti interessati alla gara per conto della cooperativa;
d) TE, oltre ad occuparsi dei punti dell'offerta relativi alla sicurezza, alla organizzazione, alla visibilità, alla comunicazione esterna del cantiere ed a raccogliere i contributi degli altri professionisti, avrebbe di fatto assunto il ruolo di coordinatore tecnico degli altri professionisti ed in tale veste avrebbe adeguato l'offerta ai suggerimenti forniti dal funzionario regionale. In tal senso: 1) si è valorizzato, da una parte, il contenuto di una conversazione intercettata in cui altri due soggetti, coinvolti nella medesima vicenda processuale (FA e della Fosse), avrebbero pianificato ciò che TE avrebbe dovuto chiedere a IC nel corso delle cena alla quale in effetti partecipò "lui potrebbe porre domande Ma non su tutto, solo sugli impianti... le altre cose ormai ci sono chiare", e, dall'altra, la deposizione dello stesso LA SA, che avrebbe confermato il senso della presenza di TE "in quanto lui come capocantiere, conosceva il proprio 501 a 3 lavoro e come impostarlo in fase operativa" (così la sentenza); 2) si è spiegato, ad là del profilo relativo alla consapevolezza da parte di TE della presenza a quella cena del funzionario regionale, il senso della partecipazione del ricorrente a quell'incontro e come questi non si limitò affatto a parlare di argomenti generali e già noti alla IL LL ovvero di quelli relativi agli impianti, ma "portò" il discorso con IC su altri temi specifici della gara e interpellò questi su molteplici profili del bando;
3) si è evidenziato come, al di là delle questioni relative agli impianti ed alle possibili migliorie relative alle piantumazioni, TE, nel corso di quella cena, chiese ed ottenne informazioni su rilevanti temi, quali quello relativo alla "nozione di cantiere aperto" ed al possibile ritrovamento di reperti archeologici, e come proprio le indicazioni date dal IC furono trasfuse nell'offerta tecnica presentata nella occasione dalla IL LL, che, peraltro, fu differente rispetto alla precedente, presentata per un'altra gara svolta solo pochi mesi prima;
4) si è precisato come le informazioni relative alle cautele per l'eventuale ritrovamento di reperti archeologici furono "girate" da TE a tale architetto RI, archeologo incaricato dalla IL LL, e che questi, proprio a causa delle informazioni ricevute, modificò il proprio elaborato;
5) si è chiarito perché le informazioni assunte nel corso della seconda cena non furono inutili, in quanto già acquisite al patrimonio conoscitivo dell'ente a seguito della prima cena, ma consentirono alla IL LL di approfondire e precisare ulteriormente quanto già appreso in precedenza. La Corte ha inoltre spiegato perché, diversamente dagli assunti difensivi, l'impianto accusatorio non è inficiato dalla deposizione dello stesso RI, che nel giudizio avrebbe ha riferito di non aver mai conosciuto TE, essendo stato invece provato che tra i due intercorse almeno una telefonata e lo scambio di alcune mail.
2.3. A fronte di tale complesso quadro di riferimento, i motivi di impugnazione rivelano una genericità intrinseca, estrinseca ed una difetto di autosufficienza. Si assume che: a) la sentenza sarebbe viziata perché, proprio sulla base della conversazione intercorsa tra FA e LA FO di cui si è detto- emergerebbe che TE si sarebbe dovuto occupare, nel corso di quella cena, solo degli impianti e, sul punto, già il Tribunale aveva escluso la rilevanza penale di tale "potenziale profilo di turbativa"; b) l'ulteriore argomento valorizzato dalla Corte, secondo cui l'imputato avrebbe dovuto assumere informazioni anche in relazione ad altri profili (cantiere aperto e questioni archeologiche), sarebbe carente di motivazione e la sentenza non avrebbe fornito risposte ai motivi di appello;
la tesi difensiva è che le informazioni apprese dall'imputato dal dirigente fossero sostanzialmente già acquisite, ed in tal senso sono state riportate alcune parti di dialoghi intercettati volti a comprovare che già nel corso della prima cena, gli argomenti, poi trattati nel corso del secondo incontro, erano stati già ampiamente affrontati;
c) la Corte avrebbe interpretato male il contenuto di alcune conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, con particolare riguardo alla prova del contributo di rafforzamento causale della condotta dell'imputato rispetto al reato commesso in concorso;
d) la sentenza sarebbe altresì viziata anche in relazione alla prova dell'elemento psicologico, cioè alla coscienza e volontà dell'imputato del 4 sol pericolo di alterazione della gara;
e) il reato si sarebbe consumato nel giugno del 2012 e non nel settembre dello stesso anno. In realtà, i motivi in esame, per come strutturati, se raffrontati con la motivazione del provvedimento impugnato, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva;
ciò che nella prospettazione difensiva non è spiegato, rispetto al ragionamento probatorio recepito nella sentenza impugnata, è perché, se davvero tutte le informazioni sui temi diversi rispetto a quello relativo alla impiantistica fossero state già - - acquisite nel corso del primo incontro, TE avrebbe sentito nondimeno il bisogno di fare ulteriori domande, di approfondire gli argomenti già trattati, di ritornare a confrontarsi con IC su quelle stesse questioni, di adoperarsi, solo dopo la cena, per adeguare l'offerta alle direttive ricevute direttamente dal pubblico funzionario. Se tutto fosse stato già chiarito, come assume il ricorrente, non avrebbe avuto senso organizzare una seconda cena, non avrebbe avuto senso coinvolgere l'imputato in detto incontro, non avrebbero avuto senso le domande da questi fatte, non si spiegherebbe perché, solo dopo il secondo incontro, l'offerta tecnica da parte della IL LL fu modificata e definita. La frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379).
2.4. Nè sussiste la ipotizzata violazione di legge. La Corte di cassazione ha chiarito in più occasioni che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 353 cod. pen. rilevano le collusioni» tra il preposto alla gara ed uno dei concorrenti, in ragione delle quali il primo fornisce al secondo "suggerimenti" e "consigli" ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta da presentare;
si è spiegato come la circostanza aggravante di cui all'art. 353, comma secondo, cod. pen., riferita al soggetto preposto alla gara per il solo fatto della funzione ricoperta, abbia riguardo a tutte le condotte previste dal primo comma del medesimo articolo (così, espressamente, Sez. 6, n. 57521 del 09/11/2017, Vigato, Rv. 271728; Sez. 6, n. 28157 del 17/06/2014, Luce, Rv. 261903; analoghe conclusioni, implicitamente, alla luce della fattispecie esaminata, sono raggiunte da Sez. 6, n. 37337 del 10/07/2003, D'Amico, Rv. 227320). Dunque, l'accordo attuato mediante la fornitura di suggerimenti dal soggetto preposto alla gara, sulla base della propria esperienza e delle proprie competenze professionali, eventualmente avvalendosi di notizie riservate, ad uno dei concorrenti al fine di aiutarlo ad individuare il miglior contenuto dell'offerta per aggiudicarsi la gara costituisce condotta di collusione rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen.; si tratta di un contributo conoscitivo indebito, offerto da chi dovrebbe garantire la correttezza e quindi la parità di condizioni dei 5 SAIमる concorrenti, a vantaggio di uno solo di essi, e, quindi, a danno degli altri, con modalità idonee ad influire sul normale svolgimento delle offerte. TE, insieme ad altri soggetti, sollecitò ed apprese dal pubblico funzionario notizie che posero l'impresa IL LL in una indebita posizione di vantaggio e che inficiarono il procedimento di gara. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso, in esso sostanzialmente assorbito il secondo, che non ha valenza disarticolante del giudizio di penale responsabilità.
3. Infondato è il terzo motivo. La Corte ha spiegato come, in considerazione della gravità dei fatti e della intensità del dolo mostrato: a) il giudizio di comparazione fra circostanze debba essere compiuto in termini di equivalenza, non essendovi ulteriori elementi positivi da valorizzare, oltre allo stato di incensuratezza ed al comportamento processuale;
b) la stessa pena inflitta debba considerarsi congrua, non essendo stati considerati rilevanti gli elementi indicati dalla difesa, quali, in particolare, il ruolo marginale che il ricorrente avrebbe avuto per essere intervenuto "solo" alla seconda cena. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10173 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Non diversamente, quanto alla determinazione della pena, è consolidato il principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, evenienza che, nel caso di specie, non ricorre. (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Depositato in Cancelleria Pietro Silvestri券 Stefano Mogini 30 GEN 2020 oggi, Solofin IL CANCELLIERE Patrizio Lawrerenzio