Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
Nel procedimento d'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, la parte che ritenga d'avvalersi delle forme di costituzione proprie del giudizio dinanzi al tribunale (art. 311 cod. proc. civ.) deve osservarne le modalità, procedendo, quindi, alla formazione del proprio fascicolo (nel quale va inserita, oltre alla comparsa ed alle copie per le altre parti, la copia notificata dell'atto di citazione) ed al deposito del fascicolo in cancelleria. Ne consegue che il semplice invio della documentazione (in osservanza dell'ordine d'esibizione prescritto dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981) insieme con uno scritto impropriamente qualificato "comparsa di risposta" non integra una rituale costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione opposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10696 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO rel.- Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: PREFETTO di VIBO VALENTIA, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
TO IC, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 19, presso l'avv. TO Rombolà, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vecchio giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Vibo Valentia n.32 del 02/24.03.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Relatore Cons. Dott. G.Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza 2/24.03.99 il Pretore di Vibo Valentia accoglieva l'opposizione di TO EL all'ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Vibo Valentia gli irrogava la sospensione per un anno della patente di guida, per aver circolato il 31.08.98 come istruttore sull'autoveicolo di proprietà e condotto da tale RO, munito di foglio rosa scaduto;
nell'occasione, il RO aveva provocato un incidente mortale. Rilevava il Pretore che la Prefettura, pur depositando note scritte, non si era costituita;
che pertanto non erano provati gli elementi costitutivi dell'illecito e cioè sia la consapevolezza, da parte del EL, che il RO non aveva la patente, sia la sua possibilità di intervenire nella guida dell'autoveicolo, evitando l'incidente. Aggiungeva il Pretore che, agli atti del giudizio, nulla risultava in tal senso.
Contro tale sentenza ricorre la Prefettura di Vibo Valentia sostenendo, con atto notificato il 10.06.99, la violazione dell'art. 112 cpc e degli artt. 22 e 23 della l.s. 689/81, perché
l'annullamento del decreto prefettizio era stato disposto avendo ritenuto erroneamente che l'Ufficio non si fosse costituito in giudizio, mentre invece si era costituito, depositando documentazione e comparsa di risposta in data 25.2.99.
Si è costituito, resistendo con controricorso notificato il 26.06.99, TO EL.
Motivi della decisione
Sostiene la parte ricorrente che la sentenza e incorsa in violazione dell'art. 112 cpc e degli artt. 22 e 23 l.s. 689/81, viene quindi denunciata una nullità processuale attinente al contraddittorio, anche se sono richiamati i nn. 3 e 5 dell'art. 360 cpc, anziché il n. 4, nullità consistente nell'aver ritenuto non costituita la Amministrazione, che invece, nel depositare la documentazione richiesta, aveva anche depositato comparsa di risposta. Il ricorso è infondato. La costituzione della parte convenuta nel giudizio pretorio avveniva, ai sensi dell'art. 314 cpc e 58 disp. att. cpc, mediante deposito in cancelleria della copia notificata dell'atto di citazione. Il Pretore ha pertanto interpretato le considerazioni scritte inviate insieme alla documentazione richiesta come una nota di accompagnamento, e tanto è reso evidente dal richiamo, nella narrativa della sentenza, alle "note scritte" della amministrazione;
conseguentemente, ha ritenuto contumace la Prefettura (Cass. 1572/96). Poiché, ove la parte ritenga di potersi avvalere delle forme di costituzione proprie del giudizio dinanzi al tribunale (art.311 cpc) deve però osservarne le modalità, procedendo quindi (art.166 cpc) alla formazione del proprio fascicolo - nel quale va inserita, oltre alla comparsa ed alle copie per le altre parti, la copia notificata dell'atto di citazione- ed al deposito del fascicolo stesso in cancelleria - formalità ben diversa dall'invio della documentazione, in osservanza dell'ordine di esibizione di cui all'art. 23.2 l.s. 689/81 - l'invio insieme alla documentazione di uno scritto, impropriamente qualificato 'comparsa di risposta' non integra una rituale costituzione in giudizio e l'assunto della ricorrente è ingiustificato.
La censura di illogicità della sentenza stessa e quindi di motivazione viziata per aver ritenuto non provata l'infrazione sulla base della sola contumacia dell'Amministrazione è ugualmente infondata, perché la decisione impugnata espone una doppia motivazione basata, da un lato, sulla mancanza agli atti del giudizio di qualsiasi elemento atto a dimostrare la consapevolezza del EL di sedere a fianco di un conducente privo di patente e la sua possibilità di intervenire nella guida, e fondata, dall'altro sulla assenza della pubblica amministrazione e, quindi, sull'impossibilità di ottenere ulteriori elementi probatori.
Poiché le due rationes decidendi sono del tutto autonome, non sussiste il vizio di motivazione su elemento decisivo del giudizio e la censura risulta, sotto questo profilo, inammissibile. Sussistono giusti motivi di compensazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2001