Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10696
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Sentenza 3 agosto 2001

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Nel procedimento d'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, la parte che ritenga d'avvalersi delle forme di costituzione proprie del giudizio dinanzi al tribunale (art. 311 cod. proc. civ.) deve osservarne le modalità, procedendo, quindi, alla formazione del proprio fascicolo (nel quale va inserita, oltre alla comparsa ed alle copie per le altre parti, la copia notificata dell'atto di citazione) ed al deposito del fascicolo in cancelleria. Ne consegue che il semplice invio della documentazione (in osservanza dell'ordine d'esibizione prescritto dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981) insieme con uno scritto impropriamente qualificato "comparsa di risposta" non integra una rituale costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione opposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10696
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10696
    Data del deposito : 3 agosto 2001

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