Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
01 2 80 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LOSAVIO Presidente R.G.N. 13870/99 Dott. Giovanni Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Cron. 3578 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. 378 Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere Ud. 21/09/2001 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1.55 RI FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1 1 FEB. 2002 GIUSEPPE FERRARI 11, presso l'avvocato DINO VALENZA, IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dall'avvocato ROMANO SCIARRETTA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
SpA, in persona del legale DUOMO ASSICURAZIONI rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27, presso l'avvocato MAURIZIO E VARIE-DCV ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERCOLE BOCCARDI, giusta mandato in calce 2001 1923 al controricorso;
35 controricorrente
contro
CI US;
intimata avversO la sentenza n. 106/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata 1'8/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Valenza, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Romagnoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 3/1/91 RI Ferruccio conveniva, innanzi al Tribunale di Rimini, CI SE e la Compagnia di Assicurazione "MO", nelle rispettive qualità di proprietaria e di assicura- trice dell'autovettura tg. R.S.M 28080, onde sentirle condannare in solido al risarcimento di tutti i danni da lui subiti in un incidente stradale. Si costituiva in giudizio la sola S.p.A MO, 2 svolgendo deduzioni in rito e nel merito. Con sentenza depositata il 22/4/95 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava i con- venuti al solo risarcimento dei danni biologico e mora- le. Sul punto proponeva appello il RI. La notifica del gravame si perfezionava nei con- fronti della sola società assicuratrice, in quanto, la CI risultava sconosciuta presso l'indirizzo in Villa Verrucchio rivelatosi invece utile ai fini del giudizio di primo grado. Resisteva in giudizio la DUOMO s.p.a, la quale, dopo aver dedotto, in sede di comparsa di costituzione, la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto a suo dire - la - CI non aveva mai risieduto in Villa Verrucchio, produceva, in sede di udienza di prima comparizione, conforme certificazione del Comune di Verrucchio. Per suo conto, in quella medesima udienza, l'appellante chiedeva termine per rinnovare la notifica dell'atto di appello alla CI, sicchè la causa veniva rinviata al 29/1/97. Il giorno antecedente detta udienza, tuttavia, il RI, sottolineando di aver appurato solo recentemente il fatto che la CI risiedesse nella repubblica 3 di S. Marino, depositava istanza di proroga del ter- mine già a suo tempo fissato, poiché, risiedendo la a suo dire rispet- stessa in S. Marino, andavano - tati quei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c (120 giorni) non assicurati dall'originario prov- vedimento. Alla udienza prefissata, il Consigliere istruttore, sull'opposizione della MO s.p.a. (la quale deduceva la improcedibilità dell'appello, in conseguenza del mancato rispetto del termine già concesso per l'integrazione del contraddittorio), concedeva nuovo termine per la notifica, rinviando, sempre per gli stessi incombenti, a successiva udienza. Procedutosi a ciò, la causa veniva trattenuta in decisione, ma, con sentenza depositata il 8/2/99, la Corte di Appello di Bologna dichiarava la inammissibi- lità del gravame, stante l'omesso rispetto dell'origi- nario termine fissato per l'integrazione del contrad- dittorio. La Corte sottolineava, più in particolare: a) come l'art. 331 c.p.c. non prescriva che, fra la data di notificazione della citazione per integrazione di- sposta dal giudice nelle cause inscindibili, e la data della nuova udienza di comparizione fissata dal giudice stesso, debba intercorrere un termine non inferiore a quello di costituzione previsto dall'art. 163 bis 4 c.p.c., e come si renda invece sufficiente l'individuazione di un termine comunque congruo;
b) CO- me l'appellante, d'altra parte, non avesse fornito la prova dell'impossibilità assoluta di rispettare il ter- mine originariamente assegnatogli, non potendo assimi- larsi ad una tale situazione la mera circostanza della scoperta del fatto che la CI risiedesse all'estero. Ricorre per Cassazione il RI sulla base di I mo- tivo, chiedendo la cassazione, con rinvio, della impu- gnata sentenza. Resiste con controricorso la DUOMO spa. MOTIVI DELLA DECISIONE A sostegno del ricorso il RI deduce VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PROCEDURALE E PRECISAMENTE DELL'ART. 331 C.P.C. E/O OMESSA, INSUFFICIENTE CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE, lamentando che erroneamen- te la Corte di Appello abbia ritenuto la inammissibili- tà dell'appello e fondato la stessa sul fatto che l'art. 331 c.p.c. non prescriva che, fra la data di no- tificazione della citazione per integrazione del con- traddittorio disposta, nelle cause inscindibili, dal giudice, e quella della nuova udienza di comparizione debba intercorrere un termine non inferiore a quello di costituzione previsto dall'art. 163 bis c.p.c. 5 Più in particolare, a dire del ricorrente, nel di- sporre la integrazione del contraddittorio, va assicu- rato il rispetto del termine a comparire, poiché trat- tasi di un termine previsto a favore del convenuto, a tutela e garanzia del preminente diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., ed eludibile solo, in via del tutto eccezionale, con le modalità previste dallo stes- so art. 163 bis comma 2 c.p.c. Il ricorrente ritiene rafforzata tale conclusione fatto che, nella fattispecie, non fosse stato fis- dal sato uno specifico termine (perentorio) entro il quale procedere alla notifica dell'atto di appello, e quindi l'unico parametro di riferimento chiamato ad operare non potesse che essere quello di cui all'art. 163 bis c.p.c., per il che non potesse, nella fattispecie, nep- pure configurarsi la ipotesi della mancata osservanza, da parte di esso RI, del termine espressamente fis- sato dal giudice, sanzionata come tale - ex art. 331, - comma 2 c.p.c. con l'inammissibilità del gravame. Il ricorrente, nel sottolineare altresì, come 10 insufficiente ed illegittimo termine di 118 stesso concretamente intercorrente fra la data del giorni 2/10/96 (in cui era stata disposta l'integrazione del contraddittorio) e quella del 29/1/97 (data della nuova udienza di comparizione) non fosse stato, nei fatti, 6 interamente fruibile, posto che la MO spa si era li- mitata a documentare che la propria cliente non risie- deva in Verrucchio e si era guardata bene dal dichiara- re il nuovo indirizzo, deduce che la rimessione in ter- mini concessa dal consigliere istruttore all'udienza del 29/1/97 avesse sanato ogni eventuale "mancanza" da parte di esso RI, e che conseguentemente la suc- cessiva rituale notifica dell'atto di appello alla CI avesse comunque comportato la sanatoria di ogni vizio attinente alla integrazione del contraddit- torio. Il ricorso si appalesa del tutto infondato e, per- tanto, va rigettato. Nella fattispecie non può - infatti - che essere ribadito l'indirizzo giurisprudenziale di questa Su- prema Corte secondo il quale, allorchè la legge fissi (come - ad esempio - nell'ipotesi di cui all'art. 331 c.p.c.) la natura perentoria di un termine, questo deb- ba essere comunque rispettato, e lo stesso giudice non abbia il potere di prorogarlo, né prima, né dopo la sua scadenza (in tal senso, da ultime, vedi Cass. 29/9/99, n. 10773; Cass. 5/7/2001, n. 9090). Quanto poi alle doglianze relative alla ritenuta dai giudici di appello inescusabilità del mancato ri- spetto del termine da parte del RI, va rilevato CO- - 7 me, al di là del problema più generale inerente alla stessa idoneità - o meno di eventuali fattori di for- za maggiore a giustificare il mancato rispetto del ter- mine perentorio fissato dal giudice (da ultime, peral- tro, in senso negativo, vedi Cass. 26/2/01, n. 2756 e Cass. 4/6/01, n. 7482), si imponga nella fattispecie il profilo per cui dette doglianze, così come concretamen- te formulate, si rivelino, già di per sé, come del tut- to e del pari inaccoglibili, traducendosi esse nella richiesta di esercizio, da parte di questa Corte, di un (invece preclusole) controllo di merito sulla valuta- zione compiuta in concreto dai giudici di merito, valu- tazione la quale, attenendo a profili del tutto fattua- li, si rende insindacabile in sede di legittimità ogni qual volta il percorso motivazionale compiuto dal giu- dice di merito si prospetti in sé immune come nella fattispecie da vizi logico giuridici. Quanto, infine, all'assunto secondo cui il mancato rispetto dei termini a comparire da parte del giudice si nell' ordinare l'integrazione del contraddittorio, riverbererebbe in nullità del provvedimento, e quindi nella irrilevanza del mancato rispetto ad opera della - parte - del (coincidente, nella fattispecie) termine per la notifica indirettamente assegnatole, va rileva- to, come, ove il profilo non risultasse già del tutto 8 assorbito come lo è nei fatti - dalla circostanza per cui, nella fattispecie in esame, trattandosi di proce- dimento già pendente alla data del 30 aprile 1995, il termine da rispettare nella fattispecie fosse, in ra- gione della precedente formulazione dell'art. 163 bis., di 90 giorni, e quindi risultò ampiamente coperto dal- l'intervallo di tempo intercorrente fra l'udienza del 2/10/96 e quella del 29/1/97, l'assunto andrebbe comun- que disatteso, alla luce del principio più volte affer- - e del tutto condiviso da questo Collegio - se- mato condo il quale (vedi, per tutte: Cass. 24/4/75, n. 1610; S.U. Cass. 10/12/76, n. 4588; Cass. 10/2/81, n. 841; Cass. 23/7/90, n. 7468; Cass. 26/10/92, n. 11626) il giudice dell'impugnazione, in sede di ordinanza di integrazione del contraddittorio, non è tenuto a ri- spettare i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. Dal rigetto del ricorso, consegue la condanna del RI alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore della resistente MO S.p.A., che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti del- la MO Assic. S.p.A., che liquida in complessive ₤.
5.125000 di cui £ 5.000.000 per onorari. 9 Così deciso nella Camera zione civile della Suprema 21/9/2001 Il Consigliere estensore Onofrio Fittipaldi CORTE SUPERMA DI CASSAZIONE Pripa Depositat il - 1 FEB 20024 TUCANCELLIERE } 10 di Consiglio della I se- Corte di Cassazione, il Il Presidente Giovanni Losavio fomuulosard IL CANCELLIERE 4 5 10ST 129,11 6 T 2 0 1 TOT. 160,17 A60.2002 CONTRATE 36389 7 160.10 2 12/10 Arch diari