Sentenza 16 maggio 2000
Massime • 1
Poiché la sospensione dell'esecuzione nell'ipotesi prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. ha carattere strumentale e direttamente propedeutico all'apertura del procedimento di sorveglianza, il difensore di ufficio nominato dal P.M. all'atto della sospensione dell'ordine di esecuzione è legittimato a svolgere il proprio incarico anche nel procedimento di sorveglianza avviato a seguito della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, non operando in tal caso il principio secondo cui la nomina del difensore intervenuta nel procedimento di esecuzione non può avere efficacia con riferimento a quello di sorveglianza. (Nella specie il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di notificare al difensore, nominato dal P.M. all'atto della sospensione dell'esecuzione, l'avviso dell'udienza per la decisione sull'istanza di detenzione domiciliare, che era stato notificato ad altro difensore, nominato di ufficio dal Tribunale medesimo all'atto di fissazione dell'udienza stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2000, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 16/05/2000
1. Dott. DUBOLINO PIETRO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere N. 3571
3. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI ERILIO Consigliere N. 31193/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AN RO n. il 27.11.1963
avverso ordinanza del 20.05.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di B0LOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza del 20.5.1999, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna respingeva la richiesta presentata da AN OC al fine di ottenere l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità del procedimento di sorveglianza e dell'ordinanza con cui esso si era concluso a causa dell'omesso avviso al difensore dell'udienza di trattazione della richiesta di detenzione domiciliare.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, essendo sussistente la nullità prospettata dal ricorrente.
Dagli atti del procedimento risulta che il P.M. presso la Pretura di Modena ha sospeso l'ordine di esecuzione della pena detentiva e ha trasmesso l'istanza di detenzione domiciliare al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per la decisione, nominando al AN un difensore di ufficio nella persona dell'avv. Andrea Stefani: risulta altresì che l'anzidetto Tribunale, nel fissare l'udienza, ha nominato un diverso difensore di ufficio, al quale è stato notificato l'avviso prescritto.
Sulla base di tali dati processuali, occorre stabilire se nel procedimento di sorveglianza per la concessione di una misura alternativa il tribunale possa o non sostituire il difensore di ufficio nominato dal pubblico ministero all'atto della sospensione dell'ordine di carcerazione, a norma dell'art. 655, comma 5, e 656, comma 5, c.p.p., senza che ricorra una situazione che legittimi la sostituzione di detto difensore.
La soluzione negativa è giustificata da precisi ed inequivoci argomenti di ordine logico e sistematico.
Si ritiene comunemente che la nomina del difensore continui ad. avere effetto soltanto all'interno del medesimo procedimento e, quindi, non possa continuare ad essere operante dopo l'esaurimento dello stesso, tant'è che le costante giurisprudenza di questa Corte esclude che il difensore che ha assistito l'imputato nel processo di cognizione possa mantenere il suo ufficio nel procedimento di esecuzione in forza della sola nomina compiuta nel giudizio ormai concluso (Cass., 30 gennaio 1996, Gironi;
Cass., 24 gennaio 1994, Di Noia;
Cass., 25 ottobre 1991, Fortunato). L'automatica applicazione di tale principio al caso di specie dovrebbe portare a riconoscere che il difensore di ufficio nominato nel procedimento di esecuzione possa essere sostituito da un diverso difensore di ufficio nel procedimento di sorveglianza. La regola, pur essendo valida in linea di principio, non può essere intesa, tuttavia, in senso assoluto e di indiscriminata generalizzazione, soffrendo eccezione nella particolare ipotesi prevista dagli artt. 655 e 656, nel testo introdotto dall'art. 1 della l. 27.5.1998, n.165, dal quali si evince che la fase iniziale dell'esecuzione,
costituita dall'emissione dell'ordine di carcerazione e dalla contestuale sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, è preordinata all'attivazione del procedimento di sorveglianza al fine di ottenere l'applicazione di una misura alternativa. Il coordinamento degli artt. 655 e 656 c.p.p. offre, pertanto, un argomento preciso ed inequivoco per ritenere che la sospensione dell'esecuzione ha carattere strumentale e direttamente propedeutico all'apertura del procedimento di sorveglianza, come è confermato dal fatto che l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione devono essere consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, ha facoltà di richiedere la concessione di una misura alternativa (art. 656, comma 5) e che la richiesta, presentata al pubblico ministero, deve essere tramessa, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza affinché sia decisa entro quarantacinque giorni (art. 656, comma 6).
Il collegamento funzionale tra i due momenti è così stretto da giustificare l'affermazione che al primo (sospensione dell'esecuzione) è assegnato lo specifico ruolo di attivare il secondo (inizio del procedimento di sorveglianza), sicché è pienamente coerente argomentare che il difensore di ufficio nominato dal pubblico ministero all'atto della sospensione dell'ordine di esecuzione deve assistere il condannato anche nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza, giacché detto difensore è stato designato proprio allo scopo di assicurare un ausilio tecnico all'interessato in vista della presentazione della richiesta di misure alternative, oltre che per il controllo dell'efficacia del titolo esecutivo.
Dai precedenti rilievi deve inferirsi che il difensore di ufficio nominato dal pubblico ministero è legittimato a svolgere il proprio incarico anche nel procedimento di sorveglianza avviato a seguito della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e, in particolare, che risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 97 c.p.p., espressamente richiamato dal quinto comma dell'art. 655,
onde, in mancanza di giustificati motivi, è certamente applicabile il principio di immutabilità del difensore (cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 1994, Nicoletti) e l'avviso dell'udienza in camera di consiglio dinanzi al tribunale di sorveglianza deve essere notificato al difensore di ufficio nominato dal pubblico ministero. La violazione del principio testè enunciato ha determinato la nullità del procedimento, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuova deliberazione sull'istanza presentata dal condannato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2000