Sentenza 15 novembre 2017
Massime • 1
La circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, non è applicabile in relazione alle armi clandestine, costituendo la clandestinità una "qualità" dell'arma tale da attribuirle una particolare pericolosità per l'ordine pubblico, attesa l'impossibilità di risalire alla sua provenienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2017, n. 43805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43805 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2017 |
Testo completo
43805-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 15/11/2017 DOMENICO CARCANO -Presidente Sent. n. sez. 1210/2017 ROSA ANNA SARACENO Rel. Consigliere - - REGISTRO GENERALE LUIGI FABRIZIO MANCUSO N.7688/2017 PALMA TALERICO ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FA AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/10/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso per Il PG conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) in quanto assorbito dal capo C) e per il rigetto nel resto. Udito il difensore L'Avv. ME Ducci insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Luca Vollaro insiste per l'accoglimento del ricorso. со Ritenuto in fatto 1. Con sentenza pronunciata in data 5 maggio 2015, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata dichiarava NC De EF responsabile: (capo a) dell'omicidio, aggravato dai futili motivi, del OT ME NO, attinto da due colpi di arma da fuoco nella regione cervicale anteriore sinistra e all'altezza della regione zigomatica sinistra, fatto commesso in Trecase il 23.05.2014; (capi b, c e d) della ricettazione, detenzione e porto illegale di una pistola Beretta mod. 34, calibro nove corto, arma clandestina perché con matricola abrasa;
(capo e) dell'illecita detenzione di tre proiettili calibro nove corto;
(capo f) di false dichiarazioni, rese prima al P.M. e poi al G.i.p., sulla propria residenza e sui carichi pendenti (fatti rispettivamente commessi il 23.05.2014 e il 26.05.2014). Escluse le aggravanti della premeditazione e della recidiva, riuniti i reati per la continuazione e con la diminuente del rito, lo condannava alla pena dell'ergastolo, con pene accessorie di legge e condanna, altresì, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita, cui assegnava una provvisionale di euro centomila.
1.1 La Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza in data 11 ottobre 2016, confermava la sentenza di primo grado quanto all'affermazione della responsabilità del De EF per i reati di omicidio e strumentali violazioni in materia di armi;
escludeva tuttavia l'aggravante dei futili motivi;
riteneva assorbita la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen nel reato di detenzione dell'arma, assolveva il De EF dal reato di false dichiarazioni, limitatamente alle indicazioni fornite sulla sua residenza, per insussistenza del fatto. Riconosciute, quindi, le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta in anni diciassette e mesi quattro di reclusione;
applicava, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre, confermando nel resto la sentenza gravata.
1.2 In premessa, la Corte territoriale osservava che non era controversa la responsabilità dell'imputato quale autore del fatto di sangue, lo stesso De EF avendo ammesso, sin nell'immediatezza, di avere volontariamente 1 esploso i due colpi di pistola che avevano causato l'immediato decesso del OT. Il fatto era avvenuto nella tarda mattinata del 23 maggio 2014 all'interno di un terreno agricolo di cui la vittima si riteneva comproprietaria, mentre l'imputato ne rivendicava l'esclusiva proprietà. Tra le parti esisteva un'annosa controversia in ordine a un'eredità, cui erano stati chiamati l'imputato e la sorella di questi, De EF PI, madre dell'NO, da lei nominato suo procuratore;
era stata effettuata una transazione che l'NO riteneva non rispettata dallo zio, il quale si comportava come esclusivo proprietario dei beni. In particolare, l'accordo transattivo riconosceva all'imputato gran parte dei diritti, all'unica condizione di pagare i debiti ereditari, condizione non rispettata dal De EF nonostante la vendita di alcuni immobili, per cui l'NO era stato destinatario nel tempo di frequenti richieste di pagamento da parte dei creditori e del fisco. Il giorno dell'omicidio la vittima si era recata una prima volta sul fondo comune, trovando gli operai di tale Tione Piervincenzo, al quale De EF aveva concesso il terreno in comodato d'uso; li aveva invitati ad andarsene e si era allontanato, portando con sé il catenaccio e le chiavi del cancello di accesso al fondo per provvedere alla loro duplicazione;
del fatto era stato informato De EF che si era portato sul luogo;
quando l'NO era ritornato in compagnia del cognato NO CI (testimone oculare dell'accaduto), zio e OT avevano iniziato un'animata discussione, prima all'esterno della proprietà, poi all'interno del fondo, in cui entrambi avevano fatto accesso a bordo delle rispettive autovetture;
quindi, nel corso del diverbio, NO aveva visto il De EF estrarre una pistola ed esplodere, con freddezza e determinazione, due colpi all'indirizzo del OT.
1.3 In risposta alle deduzioni dell'appellante e per quanto serba rilievo ai fini del presente scrutinio, la Corte osservava che la provocazione non poteva essere riconosciuta perché appariva in contraddizione con le circostanze che accompagnavano l'azione e con la stessa prospettazione fornita dall'imputato negli intercettati colloqui carcerari con il figlio;
non era, dunque, ravvisabile il fatto ingiusto altrui e mancava, in ogni caso, qualsiasi adeguatezza tra la pretesa condotta offensiva e la condotta reattiva. Neppure era concedibile l'attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5, a ragione della clandestinità dell'arma; quanto al reato di false dichiarazioni, non era revocabile in dubbio la sua sussistenza con riferimento all'omessa ammissione della pendenza di altro procedimento penale già definito con sentenza di condanna in primo grado.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo dei difensori, avvocati ME Ducci e Luca Vollaro, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per пр 2 violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al disconoscimento delle attenuanti della provocazione e del fatto di lieve entità in materia di armi, alla mancata integrale assoluzione dal reato di cui all'art.495 cod. pen., alla dosimetria sanzionatoria. In premessa il ricorso evidenzia che la sentenza impugnata avrebbe taciuto su questioni analiticamente prospettate dalla difesa a censura della decisione di primo grado, così sostanzialmente omettendo di prendere in esame l'ossatura dello schema difensivo e gli elementi fattuali decisivi con esso evidenziati.
2.1 Con il primo motivo, dedicato alla circostanza attenuante della provocazione, il ricorrente afferma che con l'appello la difesa aveva evidenziato che lo stato d'ira era stato determinato dall'avere improvvisamente l'NO, nel corso della discussione, offeso la memoria del defunto fratello del De EF;
a supporto dell'indicata circostanza aveva indicato specifici dati probatori, mentre la sentenza impugnata non aveva risposto o aveva dato risposte insufficienti e fuorvianti, fornendo motivazione scollegata dagli elementi di prova. A sostegno dell'assunto, le censure sono quindi inframezzate dalla testuale riproduzione dei motivi d'appello, in relazione ai quali si sostiene: - che erano stati evidenziati e posti all'attenzione della Corte il colloquio del 29/7/2014 dal cui contesto emergeva che il gesto delittuoso era stato, nell'ottica dell'imputato, la conseguenza necessitata dell'offesa portata alla memoria del fratello;
il colloquio del 9/9/2014 da cui emergeva che l'insulto era consistito nella chiara allusione da parte della vittima alle tendenze omosessuali dello zio defunto, additate quale causa del depauperamento del cospicuo patrimonio a discapito dei congiunti;
- che la Corte, donde il vizio di difetto di motivazione, aveva completamente omesso di prendere in considerazione la ricostruzione difensiva, liquidandola con l'illogica affermazione che dell'asserito insulto il De EF aveva taciuto nell'interrogatorio di garanzia, così negando apoditticamente un fatto e omettendo di valutare le argomentazioni difensive basate su informazioni probatorie, parimente ignorate;
che, mentre il primo decidente aveva comunque vagliato l'ipotesi ricostruttiva proposta dall'imputato circa l'atteggiamento irridente tenuto dal OT nel contesto di un acceso scontro dialettico, escludendo tuttavia l'applicazione dell'attenuante sul rilievo che una frase o un gesto irridente della vittima avrebbe al più potuto costituire un mero pretesto all'azione evidentemente sproporzionata rispetto allo stimolo ricevuto, il giudice di appello, pur dichiarando di prestare adesione alla ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza appellata, se ne era immotivatamente discostato, negando la valenza irridente della risata della vittima e illogicamente, pur in difetto di un qualche pp 3 我 aggancio probatorio, assertivamente definendola "moto di istintiva e bonaria considerazione" del carattere dello zio;
che nell'atto d'appello si evocava la cosiddetta "provocazione per accumulo" e che manifestamente illogica era da ritenersi la decisione nella parte in cui, pur riconoscendo nel De EF una esasperazione covata negli anni ed esplosa nell'occorso del litigio, aveva nondimeno escluso l'attenuante. E, poiché le ragioni dell'esasperazione del ricorrente non erano state scandagliate né nella prima, né nella seconda decisione, la Corte di assise di appello avrebbe dovuto fare applicazione della regola, secondo la quale, in tal caso, l'assenza di una ricognizione preliminare sulla esistenza ed effettiva rilevanza delle causali non consente di escludere la provocazione, secondo il principio fissato da Sez. 1, 4 maggio 2016, Mirisola. Dunque, l'ambiguità probatoria non avrebbe potuto portare all'esclusione della circostanza della provocazione per accumulo in applicazione del principio del favor rei, tanto più in difetto di una previa verifica della fondatezza o meno delle ragioni che il De EF intendeva vantare, mentre manifesta era l'illogicità della decisione nella parte in cui da una premessa incerta (la fondatezza dei torti asseritamente subiti dalla vittima) aveva inferito con certezza l'esclusione dell'attenuante.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente censura il diniego dell'attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5, giustificato con la sola, pedissequa trascrizione di una massima di legittimità e, dunque, attraverso il mero richiamo al principio, secondo il quale la clandestinità dell'arma è ostativa all'applicazione dell'attenuante invocata. Di contro, la difesa aveva specificamente evocato il principio affermato da risalente giurisprudenza, secondo il quale il concorso formale del reato di detenzione o porto di armi clandestine con altri reati concernenti le armi non è di ostacolo all'applicazione della diminuente della "lieve entità del fatto" per gli illeciti di cui alla legge n. 895/67, come pure il principio secondo cui, in ipotesi di reati uniti dal vincolo della continuazione, le circostanze devono essere valutate con riferimento ad ogni singolo reato e non al complesso dei fatti illeciti unificati. Anche in ordine a siffatte specifiche deduzioni la decisione era rimasta silente, incorrendo nel vizio di omessa motivazione.
2.3 Con il terzo motivo, con il quale si censura la rinnovata condanna per il reato di false dichiarazioni circa l'esistenza di procedimenti pendenti, il ricorrente lamenta l'inadeguatezza dell'iter giustificativo della decisione nella parte in cui nemmeno si era peritata di escludere la ragionevolezza dell'alternativa spiegazione difensiva, con cui era stata segnalata la necessità di un'attenta valutazione dello stress emotivo del ricorrente al momento del rilascio della dichiarazione e, dunque, della probabile confusione in cui il medesimo era incorso tra carichi pendenti e precedenti penali, mentre frutto del personale 4 convincimento del giudicante e non di ragionata motivazione era l'affermazione secondo la quale l'imputato aveva mentito per ostentare la propria indifferenza al disdoro sociale dei suoi comportamenti.
2.4 Con quarto motivo, rivolto alla dosimetria sanzionatoria, si denunzia l'illogico contrasto tra le ragioni poste a fondamento del riconoscimento della circostanze attenuanti generiche (la manifestata volontà di risarcire il danno, considerata dirompente rispetto ai contegni in precedenza serbati) e la decisione di apportare una diminuzione di pena oltremodo contenuta rispetto a quella massima possibile, nonché la carenza assoluta di motivazione sulla misura degli aumenti apportati a titolo di continuazione. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso, tranne che per le ragioni che si diranno, appare nel suo complesso quanto meno infondato. Più esattamente la difesa del ricorrente afferma che la Corte d'assise d'appello non avrebbe fornito adeguata risposta alle doglianze difensive e, anzi, avrebbe addirittura omesso di esaminarle. Ma la sentenza impugnata è esente dai vizi denunziati, mentre sovente i rilievi censori, neppure autosufficienti, si risolvono, per come emerge dallo stesso tessuto argomentativo dell'atto impugnatorio, nella reiterazione di prospettazioni che risultano in realtà e nella sostanza correttamente confutate.
2. In particolare, quanto alla provocazione, la Corte d'assise d'appello ha affermato che l'attenuante non poteva essere riconosciuta alla luce della condivisa ricostruzione della vicenda compiuta nella decisione gravata. La causale dell'omicidio era stata, difatti, correttamente individuata dal primo decidente nell'annoso astio e nell'ossessivo risentimento nutriti dall'imputato nei confronti del OT che, opponendosi alle pretese ereditarie dello zio, era stato ritenuto responsabile di danni economici e del disconoscimento del suo ruolo familiare, nella malintesa concezione di un doveroso e ineludibile rispetto parentale che per il De EF avrebbe dovuto comportare una supina accondiscendenza da parte del congiunto. Data per certa tale premessa, alla luce delle testimonianze raccolte, concordi nell'affermare che sin da subito era stata chiara l'intenzione dell'imputato di accaparrarsi tutti i beni della massa ereditaria senza dar conto ai coeredi, e risultando, di contro, tutt'altro che accertato che nel contemperamento dei contrapposti interessi ereditari la vittima avesse prevaricato l'omicida, la provocazione era da ritenersi esclusa dallo stesso concreto andamento del fatto per come descritto dal teste oculare e dalla stessa descrizione fornita dall'imputato non solo nell'interrogatorio di garanzia (nel 5 corso del quale De EF aveva dichiarato di aver esploso due colpi perché si era sentito umiliato dal OT che gli aveva riso in faccia quando egli aveva esternato la sua volontà di porre nel nulla l'accordo transattivo), ma anche nel corso dei numerosi colloqui carcerari con il figlio: così nel primo colloquio del 5.6.2014 ("appena dico mi devi restituire, quello mi fa una bella risata in faccia. Allora poso le carte, allungo la mano sopra il coso, mi prendo la chiave e gli chiavo una botta (sparo) in fronte"); così nel colloquio del 24.6.2014 ("non hai nessun diritto di ridermi in faccia"); così nel colloquio dell'8.7.2014 ("la forzatura non è stata il colpo di pistola perché tu hai messo la firma, ma perché tu ti sei messo a ridere"). La causa immediata dell'atto lesivo era stata, dunque e alla stregua delle indicazioni fornite dalla viva voce dell'imputato, una risata, non già un mal tollerato insulto alla memoria del defunto fratello. Ma certamente "una risata", scrivono i giudici d'appello, non integra né può integrare un fatto ingiusto, non contravvenendo "a nessuna regola, neppure morale o di buona educazione"; anche ammettendo che l'NO si fosse messo a ridere (contegno non percepito dal testimone oculare) alle esternazioni dello zio, che pretendeva di rimettere in discussione un accordo faticosamente raggiunto dopo anni di controversie, nemmeno poteva parlarsi di un gesto di irrisione o di dileggio, ma semmai di bonaria critica del carattere del congiunto "riduttivo e semplicistico", pronto a disfare punti fermi faticosamente raggiunti. E, in ogni caso, nessuna normale sensibilità avrebbe potuto reputare adeguata una reazione consistita nella esplosione di due colpi di pistola: "l'irriducibilità ontologica tra risata e sparo" era per l'appunto talmente grave e macroscopica da precludere la sussistenza di un rapporto tra causa ed effetto;
piuttosto, l'astio accumulato a rimuginare su torti asseritamente subiti era talmente profondo che l'istintiva risata del OT era stata sufficiente pretesto a dare sfogo ad un impulso offensivo "da tempo latente ed al limite della premeditazione". Le ineccepibili considerazioni, così svolte, appaiono complessivamente adeguate e non sono censurabili in questa sede perché si fondano sull'apprezzamento di aspetti fattuali esaurientemente scandagliati e più che plausibilmente valutati. Conformemente le due decisioni di merito hanno, difatti, rimarcato come il teste oculare che aveva assistito all'intera scena avesse sempre riferito di una discussione dai toni accesi, ma non avesse fatto nessun cenno ad alcun moto di derisione dell' NO nei riguardi dello zio;
che l'imputato aveva sordamente covato per anni un sentimento di astio nei confronti del OT e maturato propositi di vendetta, apertamente confessati e orgogliosamente rivendicati nel corso dei colloqui carcerari con il figlio (p. 89 sentenza di primo grado); che mancava ogni elemento che consentisse di ipotizzare una reazione iraconda;
che anche la "risata" che il De EF affermava di aver percepito 6 come un insulto da parte del OT, nella remota eventualità della sua storica verificazione, rendeva palese l'impossibilità di configurare l'attenuante invocata, mancando un evidente collegamento causale con l'omicidio e ogni proporzione. Dunque, non sussiste nè il denunciato vizio di omessa motivazione e di omessa risposta ai temi dibattuti dalla difesa: le risposte sono state fornite, sono congrue e ancorate a precisi dati probatori, correttamente evocati e coerentemente interpretati;
né illogicità di sorta per aver negato la provocazione cosiddetta per accumulo "pur riconoscendo nel De EF una esasperazione covata negli anni ed esplosa nell'occorso di un fatto scatenante, collegabile alla pregressa serie di episodi provocatori". Il ricorrente travisa palesemente il dato testuale e il chiaro senso della decisione impugnata che ha, al contrario, negato la configurabilità di un accumulo di rancore determinato dalla reiterazione di comportamenti ingiusti, sottolineando piuttosto 1) lo stato d'animo dell'imputato, esasperato dagli anni passati a rimuginare sui torti "asseritamente subiti", 2) il soggettivo convincimento che la vittima fosse responsabile di danni economici e di mancanze di rispetto, 3) la concreta causale del gesto delittuoso che si era radicata su un accumulo di astio sordamente covato sol perché il OT aveva osato sottrarsi ai suoi voleri e alle condizioni di volta in volta dettate: non, dunque, una condizione di prostrazione a lungo maturata e oggettivamente ricollegabile a comportamenti vessatori e provocatori, ma sentimenti di vendetta, di rivalsa, di rabbia e di frustrazione indotti da un distorto concetto di autorità parentale, alla stregua del quale risultava inaccettabile la scarsa arrendevolezza del OT. E con tale chiara ratio decidendi il ricorso neppure si perita di confrontarsi, bastando qui solo aggiungere che, secondo consolidati parametri ermeneutici, il "fatto ingiusto altrui" deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico, e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale, e che a differenza della provocazione-esimente, operante solo per i delitti contro l'onore (anche nell'ipotesi putativa a mente dell'art. 59 cod. pen., comma 4), la provocazione- attenuante richiede, ex art. 59 cod. pen., comma 3, l'oggettiva esistenza del fatto ingiusto, cosa che nel caso in esame non risulta dimostrata. E', inoltre, principio consolidato che l'attenuante della provocazione è inapplicabile, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e così inadeguata rispetto all'episodio ultimo dal quale trae spunto, da fare escludere la sussistenza di un ragionevole nesso causale tra offesa, sia pure potenziata per accumulo, e reazione (Sez. 1, n. 1214 del 06/11/2008 (dep. 14/01/2009 ), Sanchez, Rv. 242622; Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799) e, dunque, da fare escludere la sussistenza di quella condizione di intensa eccitazione caratterizzata da perdita di controllo nella quale si risolve tradizionalmente lo stato d'ira, facendo propendere invece per l'esistenza di uno stimolo psichico affatto diverso, connotato ad esempio da sentimenti di rancore, di vendetta, di prevaricazione. Dunque, non è soltanto la mancanza di prova dell'esistenza effettiva di un fatto ingiusto a risultare decisivo nel caso in esame, ai fini dell'esclusione dell'attenuante, quanto, appunto, l'affermata impossibilità di predicare, secondo l'insindacabile valutazione dei giudici del merito, nell'occasione uno stato d'ira, a fronte di una reazione del tutto inadeguata: così eccessiva e sproporzionata rispetto all'occasione dalla quale vorrebbe trarre pretesto da far escludere la sussistenza di ogni ragionevole nesso con il fatto assertivamente provocatorio della vittima. In conclusione, con motivazioni nella sostanza coincidenti, entrambi i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto che l'azione omicida non appariva in nessun caso riconducibile a stato d'ira, ma era semmai riferibile a coltivato e sedimentato risentimento, a tale conclusione giungendo sulla base di una valutazione sia degli antefatti che avevano condotto alla azione offensiva sia della dinamica della stessa che attiene interamente al merito e che è insindacabile in questa sede perché immune da vizi. Irrilevante di conseguenza, è il tema del "dubbio", in costanza del quale, secondo il ricorrente, la Corte di secondo grado avrebbe dovuto fare applicazione della regola che l'attenuante andava comunque riconosciuta: la Corte non ha ritenuto dubbia l'esistenza di una reazione in stato d'ira, ma ha argomentatamente escluso che potesse ravvisarsi siffatta situazione.
3. La censura, con la quale si contesta la rinnovata condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., per l'oggettiva omessa ammissione dell'esistenza di altro procedimento penale già definito con sentenza di primo grado, si sostanzia in una critica alla presunta inadeguatezza del discorso giustificativo della decisione che non si era confrontata, motivatamente escludendola, con la ragionevole alternativa spiegazione prospettata dalla difesa e cioè che la confusione in cui il ricorrente era incorso tra precedenti penali e carichi pendenti fosse addebitabile allo stress emotivo in cui il medesimo versava. Anche il relazione a tale aspetto il ricorso si risolve in una critica generica e non considera che il discorso giustificativo criticato non solo ha escluso la scusabilità di qualsivoglia errore, correttamente qualificandolo come errore di diritto, di per sé irrilevante, ma anzi ha rimarcato consapevolezza e volontarietà dell'omessa ammissione, ennesima manifestazione del dispregio e dell'indifferenza verso la disapprovazione sociale dei suoi comportamenti di cui l'imputato aveva dato 8 prova nei colloqui carcerari, mentre l'evocata situazione di stress emotivo mal si concilia con l'accertata reiterazione delle condotte.
4. Correttamente evocato ed applicato è il consolidato principio di diritto, secondo il quale la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 5 legge n. 895 del 1967, non è applicabile alle armi clandestine, costituendo la clandestinità una qualità dell'arma che le attribuisce una specifica pericolosità per l'ordine pubblico, in ragione dell'impossibilità di risalire alla sua provenienza (Sez. 1, n. 43719 del 10/11/2011, Pellegrino, Rv. 251459; conformi: Sez. 1, n. 14624 del 06/03/2008, Vespa, Rv. 239905; Sez. 1, n. 1487 del 24/10/1998, dep. 1999, Colaviti, Rv. 212337). E tuttavia, sebbene i motivi di ricorso non investano aspetti relativi all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, contestando però la mancata applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità con specifico riguardo a detti addebiti come pure il trattamento sanzionatorio irrogato, con la conseguenza che il giudizio non deve ritenersi esaurito in ordine a tale capo di sentenza, deve rilevarsi d'ufficio che, alla stregua dell'insegnamento di questa Corte, la condotta di detenzione e porto di arma clandestina, per il principio di specialità, non può concorrere con quella di detenzione e porto di arma comune da sparo quando entrambe le fattispecie riguardino la stessa arma e lo stesso contesto fattuale (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, rv. 270902), restandone dunque assorbita.
5. Le residue censure, riferite esclusivamente all'entità della pena e della diminuzione riconosciuta per le circostanze attenuanti generiche attengono a valutazioni squisitamente di merito, dovendosi, in ogni caso, ricordare e ribadire che la valutazione effettuata ex art. 133 cod. pen. sulla entità della pena ritenuta in concreto adeguata, che investe anche il calcolo e la percentuale degli aumenti, è appannaggio esclusivo del giudice di merito ed è perciò sottratta al sindacato di legittimità, salvo che per le ipotesi di manifesta illogicità o contraddittorietà delle ragioni esposte a sostegno, non ricorrenti nel caso in esame: la Corte territoriale ha adeguatamente giustificato l'esercizio del potere discrezionale dosimetrico, valorizzando l'estrema gravità dell'omicidio, l'odiosità della condotta consistita nell'anteporre le ragioni di interesse ai rapporti interfamiliari, la personalità dell'imputato che non ha esitato a calpestare anche i più stretti vincoli familiari, la pervicacia nell'autoalimentare un risentimento ossessivamente coltivato, così adeguatamente giustificando, sulla base di valutazioni di merito riferite non alla fattispecie astratta ma alle modalità del fatto e alla personalità del suo autore, l'apprezzamento della gravità oggettiva e soggettiva della condotta, che l'ha indotta ad attestare la pena base, per il più 9 го grave reato di omicidio, sul massimo edittale e a contenere la riduzione di pena per le concesse attenuanti generiche, attenuanti che hanno comportato altresì una rimodulazione delle frazioni di pena apportate a titolo di aumento per i concorrenti reati. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al delitto di cui al capo b) perché assorbito in quello di cui al capo c) con la conseguente eliminazione della porzione di pena applicata in aumento sulla pena per il reato più grave e pari a mesi nove giorni dieci di reclusione. Per il resto il ricorso va rigettato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) di rubrica perché assorbito nel capo c) ed elimina il relativo aumento di pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2017 If Consigliere estensore Il Presidente ME Carcano Rosanna SaracenoНовение дене DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 OTT 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA. 101 0